Leggi 537l93.htm#14,14 e 287-91#6,3
Leggi sul Bollo: 642dpr92 art.7 Tab B - DL 792/81 convertito in legge da L 55/82 - DM 20.08.92
Testo unico sulle "donazioni" DLvo 346/90 art.3 comma 1.
Per le ONLUS
Sito del Ministero delle Finanze sulla tema ONLUS (contiene Circolari esplicative):
www.finanze.it/internet/prodedit/notfisca/speciale/SOM_...
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art 3 commi 186 e succ.
"Il fisco tende la mano al non profit" - Sole24ore 5 luglio '97 pagina 21
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 (link al sito del Parlamento Italiano DLgs 460/97
NOVITA' esenzioni SIAE (art. 5 D.Lgs. n. 60/99)
[Vai alle domande]
Quali sono i testi/libri/riviste di riferimento? Bibliografia.
Ne esitono parecchi ma secondo me hanno il difetto di prendere la materia a livello troppo "burocratico-formale", mancano risposte precise a domande precise e ciò costringe a noiose e infinite letture.
Sulle associazioni in generale:
[Volontariato */*] Rivista del VOLONTARIATO. Abbonamento'98 30.000 x associazioni;CCP 78169000 intestato a RAB SRL CP 30101; 00100 Roma 47; Fax 06.6381177
Ottima fonte è la rubrica di G. P. Manganozzi sulla legislazione.
[Diritto] Diritto Privato. Francesco Galgano; Edizioni Cedam -PD.
Potete iscrivervi alla conferenza Associazionismo della rete telematica pacifista PeaceLink e porre i vostri questi in pasto agli altri iscritti.
Potete frequentare il gruppo di discussione news:it.sociale.volontariato
o visitarne l'archivio
www.poli.studenti.to.it/ftp/pub/docs/news-arc/
Altri riferimenti in rete molto validi sono:
Il settimanale Vita
[Serv.Consulenze] Volontariato - Servizio Consulenze
www.volontariato.it/consulenze/0-consul.htm
Le pagine WWW di un mio omonimo Loris D'Emilio
www.metro.it/loris/
Sulle questioni fiscali in particolare.
[BollTrib] Bollettino Tributario 15-16 '94. pag. 1152
Profili fiscali delle Organizzazioni di Volontariato, V. Bianchi di Lavagna; G. Pirola
E' sicuramente il testo che mi è stato piu` utile anche se riferito alle organizzazioni di volontariato riporta alcune considerazioni di carattere generale. Se avete problemi a reperirlo recatevi all'Ufficio delle Imposte Dirette (io l'ho avuto cosi`).
[GuidaENC]Guida operativa per l'amministrazione di Enti non Commerciali, AAVV, Centro Ambrosiano, Nov '95
Informatore Pirola VIII '92 pag 763
[Vai alle domande]
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Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale»
apparso sul suppl. ordinario n. 1/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 2 gennaio 1998.
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 1 - Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale
di attività.
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è
determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso
agli enti non residenti.»
ARTICOLO 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è
aggiunto, infine, il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 87;
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall’articolo
9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108,
comma 2-bis lettera a), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
ARTICOLO 3 - Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per
la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.».
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ARTICOLO 4 - Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: «Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non
commerciali)
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito
con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l’ammontare
dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di Servizi. 3. Il regime forfetario previsto
nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione
è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.>>
ARTICOLO 5 - Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali
le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
1’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o
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della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri
e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.».
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo
all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma: secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da
enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e
sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo. escludendo espressamente ogni limitazione in finzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione. criteri
e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto. ai sensi dell’articolo 111, comma quinquies, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, lettera b), e ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
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ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
Dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui
all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili.».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 33 dicembre 1986, n. 917. si applicano anche ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.»
ARTICOLO 7 - Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma
2, le parole: «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109».
ARTICOLO 8 - Scritture contabili degli Enti non commerciali
L’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli
enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 108, comma
2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle
imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano
conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
ARTICOLO 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto
a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e commerciali: donazioni, ipotecaria e
catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui
redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il
valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente
cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di
32
affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con
decreto del ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990 n. 408
e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi
e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per
cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991, le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo
105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per
cento e del 10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione
dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa
indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le: associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficienza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963 n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmen
te, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a
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esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo <<Onlus».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione,
dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti
di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a)del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici
a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari .
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della
beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico storico di cui alla legge 1º giugno 1939,
n. 1089), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire
con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività
di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 3),
4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte, in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse
è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1,
le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo. a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo
grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali,
e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno
1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 2 febbraio 1987, n. 49 e le
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cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3. comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991,n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, sono considerate Onlus limitatamente
all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1991, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.