CONSIGLIO DIRETTIVO ALI DI SCORTA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
mauretto58
00sabato 27 novembre 2010 08:41
Cos'è un "Ente non Commerciale"?

E' la figura fiscale che definisce le associazioni, le fondazioni, i club, i comitati e gli Enti pubblici. Con questa denominazione si vuole sottolineare che l'attività principale non deve essere un'attività commerciale. Questo non significa che non sia possibile esercitare attività commerciale.
[Vai alle domande]

Quali sono i libri sociali/contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
Nessuno. Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può dire anche per il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Le cose cambiano se l'associazione svolge attività commerciali occasionali oppure raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte libere o anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due casi vedi alla FAQ relativa alle attività occasionali. Se poi l'associazione svolge attività commerciali abituali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi:
Se le entrate da attività commerciali non superano i 30 milioni (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 milioni (negli altri casi), l'associazione può usare il sistema forfettario normale. In questo caso pagherà l'IRPEG sul 6% dei ricavi, non potrà scaricare l'IVA pagata a fornitori o professionisti, mentre potrà trattenere 1/3 dell'IVA caricata su altri quando svolge una prestazione a pagamento. Come libri contabili l'associazione userà il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi.
Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi annuali complessivi (istituzionali+connessi) non superano i 100 MLit e quelli delle attività connesse non superano i 30 MLit (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 Mlit (negli altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
1. per le attività istituzionali: redigendo solo un rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU;
2. per le attività connesse: col metodo forfettario normale, con il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi.
Se le entrate da attività commerciali non superano i 100 MLit ma superano i 30 milioni (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 milioni (negli altri casi), l'associazione può usare ancora il sistema forfettario normale, ma non potrà usare il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi (dovrà tenere la contabilità semplificata).
Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi annuali complessivi (istituzionali+connessi) non superano i 100 MLit ma quelli delle attività connesse superano i 30 milioni (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero lire 50 milioni (negli altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
1. per le attività istituzionali: redigendo solo un rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU;
2. per le attività connesse: col metodo forfettario normale, ma non potrà usare il libro IVA ultrasemplificato dei contribuenti minimi (dovrà tenere la contabilità semplificata).
Se le entrate da attività commerciali superano i 100 MLit ma sono inferiori a 360 MLit (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero 1 GLit (negli altri casi), allora l'associazione può usare il sistema forfettario modificato (pagherà l'IRPEG sul 25% dei ricavi per prestazione di servizi, oppure sul 15% per altri ricavi), tenendo la contabilità semplificata.
Per una associazione che è anche una ONLUS, se i proventi annuali complessivi (istituzionali+connessi) superano i 100 MLit e quelli delle attività connesse sono compresi tra i 30 milioni e i 360 MLit (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero tra 50 milioni e 1 GLit (negli altri casi), gli adempimenti contabili possono essere assolti:
1. per le attività istituzionali: redigendo scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione (in pratica redigendo il libro giornale), e redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale un apposito documento (in pratica il bilancio) con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali (le Org. di Vol. invece possono continuare a fare il rendiconto complessivo);
2. per le attività connesse: col metodo forfettario modificato e la contabilità semplificata.
Se i proventi sono ancora più alti ci vuole la contabilità ordinaria.
[Vai alle domande]

Quando e come deve rilasciare ricevute?
In sintesi quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali o per attività commerciali occasionali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.
Se l'associazione svolge attività commerciale abituale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare, se richiesta, la fattura, o altrimenti lo scontrino o la ricevuta fiscale. A questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:
la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario;
la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M. 21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei "11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali";
la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONLUS riconducibili alle attività istituzionali.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modficato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 2.500 Lit se la somma versata è superiore a 150.000 Lit (art. 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art8 allegato B). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.
Se l'associazione emette un pagamento ad un collaboratore abbiamo diversi casi:
se il collaboratore è occasionale senza partita IVA, potremo chiedere al collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà eventualmente utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; se la somma corrisposta supera le 50.000 Lit l'associazione è anche tenuta a trattenere subito la ritenuta d'acconto del 20%; l'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, pagherà l'IRAP e infine compilerà il mod. 770 (novità 99: 770 entro maggio);
se il collaboratore possiede partita IVA, potremo chiedere al collaboratore la fattura, che l'associazione potrà eventualmente utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale abituale.
[Vai alle domande]

Può pagare i propri soci o assumere personale?

Vista la risposta 10, la prima parte del quesito ha risposta affermativa: cioè è possibilissimo pagare il lavoro dei soci (bisogna avere oltre al Codice Fiscale anche il Codice Contribuente) , tuttavia ci sono dei limiti per alcune categorie di associazioni:
le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei.

Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi svolge un lavoro per l'associazione:
Per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo (collaboratori occasionali):
1. se il compenso è inferiore a 50.000 Lire l'associazione non deve trattenere ritenute, ma solo annotare il pagamento in un registro anche a fogli mobili, e poi non ho alcun altro obbligo (DPR 600/73 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;
2. il rimborso forfettario di 65.000 Lire/giorno agli atleti dilettanti da parte delle società sportive è trattato come il compenso per prestazione occasionale di lavoro autonomo inferiore alle 50.000 Lire;
3. se invece il compenso supera 50.000 Lire e l'associazione non tiene la contabilità ordinaria, tratterremo il 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; l'anno dopo compileremo il mod. 770-UNICO (nel quale per chi ha preso compensi superiori alle 50.000 Lire vanno segnati anche i compensi inferiori); se il compenso è relativo alle attività istituzionali dell'associazione, pagheremo anche l'IRAP (4,25%) e compileremo il relativo quadro del modello UNICO;
4. se il compenso supera 50.000 Lire e l'associazione tiene la contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per i collaboratori.
Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti:
se chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA, nella fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:
1. supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di 100.000 Lit; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100.000 Lit.
2. il sociologo dovrà versare all'INPS il 12%, quindi 12.000 Lit; la legge però consente al sociologo di caricare sull'associazione il 4% (=4.000 Lit), e quindi si raggiunge la cifra: ----> 104.000 Lit.
3. dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% su queste 104.000 Lit, che fa 20.800 Lit, e quindi si ha: ----> 124.800 Lit.
4. questo è il costo totale della prestazione che l'associazione pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso 20% come calcolato prima (=20.800 Lit) va trattenuto dall'associazione e versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto: ----> 104.000 Lit.
Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124.800 Lit, di cui 20.800 Lit versate al Min.Fin. con il modello F24, e 104.000 Lit al sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20.800 Lit come IVA e 12.000 Lit all'INPS, per cui sulle 122.800 Lit totali pagate dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71.200 Lit (questo spiega tente cose!). L'anno successivo l'associazione dovrà compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo sarà scritta così:
prestazione .........
L. 100.000
rivalsa INPS 4%
L. 4.000

------------

L. 104.000
rit. acc. 20%
L. 20.800

------------

L. 83.200
IVA 20%
L. 20.800

========



L. 104.000
Per i collaboratori coordinati e continuativi (che sono esclusi da IVA) dovremo trattenere il 20% di ritenuta d'acconto che verseremo con CCP entro il 15 del mese successivo, poi calcoleremo il 12% del 95% dell'imponibile IRPEF, che andrà versato all'INPS. Di questo 12%, 1/3 va trattenuto al lavoratore e il resto lo mette l'associazione-datore di lavoro. L'anno successivo pagheremo l'IRAP, e compileremo il modello UNICO.
Infine, se l'associazione ha dipendenti dovrà tenere il libro paga e il libro matricola, contributi, INAIL, ecc.
[Vai alle domande]

Cos'è considerato attività commerciale?

La risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le leggi sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle eccezioni ecc.
Comunque ci provo. E' considerata commerciale:
Sempre: la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore, prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito, servizi aero/portuali, gestione spacci e mense, organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, fiere, esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciali, tele/radio comunicazioni.
Le prestazioni di servizi che avvengono in cambio del pagamento di corrispettivi specifici che eccedono i costi di diretta imputazione (credo significhi dalle quali si ricava un utile = ricavi - costi maggiore di zero).
Le attività commerciali occasionali (da non confondere con quelle marginali, terminologia utilizzata per le Org. di Volontariato). Di solito significa bancarelle saltuarie (non tutti i mesi) svolte per reperire fondi per svolgere le attività istituzionali. L'occasionalità delle iniziative fa si che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72 art. 1 e 5, riguarda esplicitamente solo attività abituali).
In generale, l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.
Esistono poi delle clausole specifiche; l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni (anche in cambio del pagamento di un prezzo specifico):
viene svolta da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica, nei confronti dei propri soci (o di soci che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale -penso alle ACLI, ARCI...-) se l'oggetto di vendita non è nuovo e l'attività rientra tra gli scopi istituzionali dell'associazione;
riguarda la somministrazione ai soci di alimenti e bevande effettuata ai soci dalle associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell'interno all'interno della sede sociale;
riguarda l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per i soci effettuata dalle associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria;
riguarda la cessione di pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica purché le cessioni avvengano prevalentemente nei confronti dei soci.
Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre queste clausole valgono a patto che lo statuto:
sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata;
proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
preveda la redazione del bilancio;
preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.

Vedi anche il D.P.R. 460/97 art. 5 e le Leggi 537/93 art.14 c. 14 e 287/91 art. 6 c. 3.
Cfr. Articolo 111 commi 1 2 e 3 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
[Vai alle domande]

Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?

Si, l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni. L'attività deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (reperire fondi per raggiugere il fine istituzionale).
Deve pero' sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciali: aprire Partita IVA, avere le eventuali licenze, pagare le imposte IRAP e IRPEG.
Un' associazione che eserciti attività commerciale ha l'obbligo di iscrizione al REA (Registro Economico Amministrativo) della Camera di Commercio .
[Vai alle domande]

Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?
La legge, pare, consente questa vendita a patto che si sia in possesso di licenza di vendita ambulante e se svolta in maniera abituale essa imporrebbe anche il rilascio dello scontrino fiscale (con alcune eccezioni).
La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo tipo possa essere svolta (o sia tollerata?) senza possedere la licenza di vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente (il ricavato netto va comunque dichiarato nel modello UNICO nella pagina "Redditi Diversi").
Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di vendita in un negozio, lo svolgimento di attività commerciali esterne deve essere comunicato all'Ufficio IVA | SU ogni volta, oppure deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.
[Vai alle domande]

Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?
Sì, in generale un'associazione può organizzare spettacoli e intrattenimenti. Anzi, l'imposta non è dovuta per attività svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica (purché lo statuto o atto costitutivo abbia le caratteristiche descritte alla FAQ 2), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.Lgs. n. 460/97).
Per ottenere l'esenzione è necessario comunicarlo in anticipo all'ufficio SIAE competente, e redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive (proprio come per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione descritte alla FAQ 31), corredato da una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU.
Un'altra disposizione interessante (valida dal 1 gennaio 2000) è quella che prevede per qualunque organizzatore la riduzione del 50% dell'imposta quando l'iniziativa è per beneficenza a favore di una onlus o un ente pubblico (art. 5 D.Lgs. n. 60/99). In tal caso è necessario che: l'organizzatore non organizzi iniziative di questo genere per più di 12 giornate l'anno; per lo meno i due terzi dell'incasso (al netto delle imposte) sia devoluto in beneficenza; l'organizzatore comunichi in anticipo l'iniziativa all'ufficio SIAE e rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e uscite.
Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente dall'interno della sede sociale, nella quale l'ingresso deve essere rigorosamente riservato ai soci.
Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli, restano pur sempre da pagare i diritti d'autore!
[Vai alle domande]

OdV:Come si identificano le attività commerciali marginali?
Domanda non riguarda le ONLUS
[Vai alle domande]

Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?

Si, è possibile. Attendo dettagli da qualcuno! Deve pero` aprire Partita IVA, tramite un Preposto iscriversi al REC, pagare le imposte IRAP e IRPEG; puo` adottare la contabilità semplificata se il fatturato è inferiore a 360 milioni, o anche scegliere per l'opzione forfettaria se il fatturato non supera lire 119.892.000 (1996; cifre adeguate ogni anno in base al costo della vita).
[Vai alle domande]

Deve pagare le tasse? Quali? E Come?

Deve pagare l'IRPEG? Sì, (cfr. DPR 917/86 art. 87.c1.c) se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6) e se non gode delle agevolazioni riservate alle ONLUS. [vedi risposte precedenti]
Schematicamente:
formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive [per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ 22];
Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);
Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato DPR 601/73 artt26;31;
Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81
non formano imponibile (non sono tassate)
le quote associative,
i contributi raccolti,
le donazioni (le associazioni non riconosciute solo quelle di modico valore. Cfr risposta 15)
i proventi delle attività non considerate commerciali (cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)

Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997 si applica fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi FAQ 2) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.
Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari e di redditi diversi.
Deve pagare l'IVA? Sì, a meno che si tratti di attività occasionali.
Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP colpisce tutti gli enti non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto riguarda le attività istituzionali, il 4,25% su tutte le retribuzioni per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo diverso.
Come?
Dal 1 gennaio '98 le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una Contabilità Separata per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali (tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare da sè, deve affrontare la compilazione del modello UNICO(relativo agli Enti Non Commerciali).
Il modulo è reperibile gratuitamente presso gli Uffici delle Imposte Dirette con le relative istruzioni (esperienza provata dal sottoscritto), oppure scaricando le immagini dei moduli nel sito del Ministero delle Finanze: www.finanze.it
Alcuni suggerimenti:
la data di approvazione del bilancio deve essere segnalata solo da chi ha tale obbligo
l'elenco delle persone costituenti nomi dell'organismo di controllo va compilato solo se tale organo è previsto dallo statuto.
è obbligatorio conservare la documentazione (se esistente) degli importi dichiarati (DPR 600/73 art5.c5 art43 - DL 330/94 convertito in L 473/94)
Dopo averlo compilato, presso l'Esattoria (vi verrà assegnato il Codice Contribuente che poi userete anche negli anni seguenti) compilare il modulo F24 di pagamento IRPEF / IRAP e pagare il dovuto. Infine spedire all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU o al Centro di Servizi a voi più vicino, il modello UNICO e le ricevute dei pagamenti, ENTRO IL 30 GIUGNO!!
[Vai alle domande]

Cos'è la contabilità separata?

E' la modalità con cui le associazioni che svolgono attività commerciale sono obbligate (cfr. DLgs 460/97 art.3 ) a tenere la contabilià e consiste nel tenere in modo distinto gli incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate e uscite dell'attività istituzionale.
Si differenzia dalla contabilita unica perchè facilita la distinzione delle spese deducibili dal reddito dell'attività commerciale e quelle non deducibili. Nella contabilità Unica le cose sono molto piu' complicate, se ne puo' avere un'idea dal Testo Unico 917dpr86.htm#109,2 .
[Vai alle domande]

Esiste un software per gestire la contabilità di associazioni?

SI, ce ne sono 5 o meglio 4 e mezzo:
I primi tre sono una novità del 1999; non ho ancora avuto modo di provarli.
Dalla descrizione, il primo promette molto bene. Cito il msg di presentazione che ho ricevuto: "il software per la contabilità non-profit, è progettato per una larga diffusione e un costo basso (il solo aggiornamento, intorno alle 100'000 lire/anno, cifra indicativa)". Informazioni dettagliate su www.jalog.com/chiaro.htm oppure scrivete direttamente all'autore Marco Pedroni.
Il secondo pacchetto che m'e' stato segnalato è "ASSOCIAZIONI no-profit" della Gensoft su www.gens.it/ita/catalogo/genio2000/B359.html per informazioni scrivere a gensoft. Non ci sono dimostrativi. e non e' prelevabile direttamente da internet ma occorre ordinarlo. Il costo di Associazione no-profit è di L. 69.900.
Il terzo è prodotto da PuntoBLU Software no profit non so altro, visitate il sito www.puntoblu.it
Il quarto è questo descritto da Giancarlo Barbini: "...la nostra ass.ne ha realizzato un programma di gestione amministrativa ed archiviazione con tutte le specifiche di Bilancio 3.0 di cui si parla nella FAQ. Chiediamo trecentomila lire di rimborso spese, licenze etc.
Gira in ambiente Windows, chi fosse interessato può contattarci al nostro indirizzo email: empenta@tin.it". Ho potuto visionare una versione dimostrativa del programma e qui potete trovare qualche commento.
Il "mezzo" è un ricordo di alcuni anni fa sulle conferenze di PeaceLink, di un software sviluppato da Igor Falcomatà che poteva essere richiesto per una prova gratuita.
Ora l'autore e il suo programma non sono piu' rintracciabili. Riporto qui una breve descrizione dell'autore, per chi volesse approfondire le ricerche: Il programma BILANCIO (ver. 3.0) permettette di gestire elenchi di entrate/uscite (data, descrizione, importo, codice di riferimento, note).
Infine segnalo il pacchetto StarOffice di software per ufficio (non specifico per la contabilita'), tipo Microsoft "Office", che viene distribuito gratuitamente -leggere licenza- dalla SUN microsystems www.sun.com/staroffice.
Dato che il mondo dell'associazionismo e' notoriamente a corto di soldi, mi sembra utile segnalarlo.
[Vai alle domande]

Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi o altre attività a pagamento?

Ripetiamo, se l'attività è occasionale l'associazione non deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture. La normativa poi distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche disciplinate in modo diverso.
Innanzitutto la raccolta pubblica occasionale (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) di fondi tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore (il DLgs 460/97 e su questo punto ambiguo) non è più considerata commerciale, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo. Tuttavia l'associazione dovrà redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite complessive per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, corredato da una relazione illustrativa, tenuto su un libro vidimato all'Ufficio del Registro | SU. In conclusione, l'associazione non deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le fatture che riceve per documentare le spese, né a compilare il mod. UNICO.
Gli altri tipi di attività occasionale a pagamento (ad esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio che paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali; l'associazione dovrà allora conservare le fatture che riceve per documentare le spese (come costi dell'attività), dichiarerà costi e ricavi nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile) lascierà il 53,2% (ILOR=16,2% +IRPEG=37,0%) in tasse allo Stato!!! Inoltre l'associazione dovrà "annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, l'annotazione del valore delle rimanenze" (D.P.R. n. 600/1973 art. 18 c. 2 e 3).
[Vai alle domande]

Come funziona l'opzione forfettaria per il pagamento delle tasse?

Si riferisce alle leggi 398/91 e 66/92 Riporto qui la splendida spiegazione di Claudio Di Blasi inviata nella conferenza telematica Associazionismo di PeaceLink:
Per usufruire di tale normativa occorre mandare una dichiarazione all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU e per conoscenza all'Ufficio IVA | SU da cui si dipende in cui si dichiara appunto di voler usufruire delle facilitazioni previste dalla legge.
VANTAGGI DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE:
nessun libro contabile da conservare, vidimare, aggiornare;
ci si tiene un terzo dell'IVA che si riceve quando si emette fattura per vendita di beni e servizi (poi spiego perchè)

OBBLIGHI DELLA NORMATIVA
aprire la partita IVA (100.000 lire annue per associazioni senza fini di lucro);
conservare le fatture emesse;
versare un terzo dell'IVA che si riceve con l'emissione di fatture all'Ufficio IVA | SU o all'ufficio SIAE da cui si dipende (anche in questo caso occorre fare una serie di carte e versare una cauzione di circa 100.000 lire una tantum) entro 5 giorni dall'incasso;
fare la dichiarazione dei redditi derivanti da vendita di beni e servizi come associazione ogni anno, pagando le tasse su una parte (pari al 6%) dei ricavi.

Come vedete si è in una sorta di regime forfettario agevolato, che pero' non permette di recuperare l'IVA che si paga ad altri, ma su quella che si incassa si tiene circa 1/3 (un terzo si versa alla SIAE o all' Ufficio IVA | SU, un terzo la si versa come tasse).
Personalmente ho verificato che tale norma è molto comoda, soprattutto per associazioni con giro di vendite di beni e servizi di non grandi dimensioni, tanto è vero che l'Associazione Obiettori Nonviolenti di Bergamo, di cui faccio parte, utilizza questa metodologia da oltre due anni.
L'unica vera difficoltà è consistita nel convincere gli impiegati dell'ufficio IVA di Bergamo che esisteva questa legge: abbiamo dovuto portargli la Gazzetta perchè non ci credevano!!
A vostra disposizione [Claudio di Blasi]
Alcuni indicano il limite di convenienza per questo regime intorno ai 60 milioni di fatturato.
[Vai alle domande]

Come funziona la contabilità semplificata?

Non so, aspetto che qualcuno faccia luce sull'argomento.
Per ora posso dire:
E` necessario avere un giro d'affari (fatturato) inferiore a 360 milioni.
si segnano giornalmente le entrate e le uscite legate esclusivamente all'attività commerciale. Le fatture delle spese devono essere intestate all'associazione. Le ricevute non intestate di articoli non strettamente legati all'attività commerciale (es. acquisto di scopa per pulire il negozio, lampadina bruciata...) non possono essere considerate spese dell'attività commerciale per cui non possono essere sottratte alle entrate. Un modo per aggirare questo ostacolo è quello di accollarle alla Nota Spese di una persona e rimborsarla.
servono solo i Registri ai fini IVA: Registro acquisti, Reg. vendite; e il Registro dei beni ammortizzabili.
Cfr. Testo Unico sulle Imposte sui Redditi - DPR 917/1986 articolo 79. DPR 633/73 artt18;20 DM 2/5/89 DL 69/89 art9 convertito in L 154/89.
Su internet potete visitare www.andi.net/nazionale/info_fiscali/cont_semplificata.html
[Vai alle domande]

Come funziona la contabilità ordinaria?

Non so, aspetto che qualcuno faccia luce sull'argomento.
Credo che sia molto complicata e che nessuna piccola associazione l'abbia adottata.
Occorrono i seguenti Libri: Giornale, Inventari, Mastro, Registro ai fini IVA, Scritture di Magazzino, Registro dei beni ammortizzabili, Registro dei beni meccanografici e Scritture dei sostituti d'imposta.
Cfr. DPR 600/73 artt18;20 - DL 41/95 art29.c1 convertito in L 85/95 Su Internet trovate www.andi.net/nazionale/info_fiscali/cont_ordinaria.html
[Vai alle domande]

Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONLUS?

Per le associazioni in generale:
Il Codice Civile - Libro I, Titolo II, Capo II, Capo III
o in altre parole agli articoli 36, 37, 38 e 39 e anche 14, 17, 600, 783, 786, 2247 e 2704
Una fonte ciclopica, che ritrovo spesso citata, ma non ho ancora avuto modo di esplorare.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi Persone Fisiche e Giuridiche. DPR n. 917/86
In particolare gli articoli 87 (c) e comma 2 - Soggetti passivi e 111 - Enti di tipo associativo.
Imposte sui redditi delle persone giuridiche. DPR 587/73, 598dpr73 e 600dpr73
Per fare il punto della situazione, questi testi sono stati riproposti nel '86 sotto forma del sopracitato Testo Unico emanato dal Parlamento il 22 dicembre 1986.
Opzione forfettaria per il pagamento dell'IVA, ILOR, IRPEG. L. 398/91
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Estensione dell'applicabilità della legge 398/91 alle associazioni senza scopo di lucro.
Legge 66/92.
Disposizioni in materia di IVA. DPR 633/72
Disposizioni in materia di INVIM e ICI. DL 504/92 e DL 505/92. [Volontariato 7_8/96]
Agevolazioni tariffarie sui pedaggi autostradali. DPR 495/92 art. 373, DPR 575/93 e DM 15/04/94 art. 1
Agevolazioni tariffe postali per associazioni. Legge del 549/95 articolo 2 comma 27. [Volontariato 6/96]
(decaduto!) Esenzioni pagamento diritti SIAE per intrattenimenti riservati a soci e invitati. DL 439/96 art. 7.
Esenzioni IVA per trasporto malati. Legge 507/95 [Volontariato 3/96]
mauretto58
00sabato 27 novembre 2010 08:42
Leggi 537l93.htm#14,14 e 287-91#6,3
Leggi sul Bollo: 642dpr92 art.7 Tab B - DL 792/81 convertito in legge da L 55/82 - DM 20.08.92
Testo unico sulle "donazioni" DLvo 346/90 art.3 comma 1.
Per le ONLUS
Sito del Ministero delle Finanze sulla tema ONLUS (contiene Circolari esplicative): www.finanze.it/internet/prodedit/notfisca/speciale/SOM_...
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art 3 commi 186 e succ.
"Il fisco tende la mano al non profit" - Sole24ore 5 luglio '97 pagina 21
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 (link al sito del Parlamento Italiano DLgs 460/97
NOVITA' esenzioni SIAE (art. 5 D.Lgs. n. 60/99)
[Vai alle domande]

Quali sono i testi/libri/riviste di riferimento? Bibliografia.

Ne esitono parecchi ma secondo me hanno il difetto di prendere la materia a livello troppo "burocratico-formale", mancano risposte precise a domande precise e ciò costringe a noiose e infinite letture.
Sulle associazioni in generale:
[Volontariato */*] Rivista del VOLONTARIATO. Abbonamento'98 30.000 x associazioni;CCP 78169000 intestato a RAB SRL CP 30101; 00100 Roma 47; Fax 06.6381177
Ottima fonte è la rubrica di G. P. Manganozzi sulla legislazione.
[Diritto] Diritto Privato. Francesco Galgano; Edizioni Cedam -PD.
Potete iscrivervi alla conferenza Associazionismo della rete telematica pacifista PeaceLink e porre i vostri questi in pasto agli altri iscritti.
Potete frequentare il gruppo di discussione news:it.sociale.volontariato
o visitarne l'archivio www.poli.studenti.to.it/ftp/pub/docs/news-arc/
Altri riferimenti in rete molto validi sono:
Il settimanale Vita
[Serv.Consulenze] Volontariato - Servizio Consulenze www.volontariato.it/consulenze/0-consul.htm
Le pagine WWW di un mio omonimo Loris D'Emilio www.metro.it/loris/
Sulle questioni fiscali in particolare.
[BollTrib] Bollettino Tributario 15-16 '94. pag. 1152
Profili fiscali delle Organizzazioni di Volontariato, V. Bianchi di Lavagna; G. Pirola
E' sicuramente il testo che mi è stato piu` utile anche se riferito alle organizzazioni di volontariato riporta alcune considerazioni di carattere generale. Se avete problemi a reperirlo recatevi all'Ufficio delle Imposte Dirette (io l'ho avuto cosi`).
[GuidaENC]Guida operativa per l'amministrazione di Enti non Commerciali, AAVV, Centro Ambrosiano, Nov '95
Informatore Pirola VIII '92 pag 763
[Vai alle domande]


 
 -----------------
Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale»
apparso sul suppl. ordinario n. 1/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 2 gennaio 1998.

SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 1 - Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale
di attività.

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è
determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso
agli enti non residenti.»

ARTICOLO 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è
aggiunto, infine, il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 87;
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dall’articolo
9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108,
comma 2-bis lettera a), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

ARTICOLO 3 - Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per
la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.».

29
ARTICOLO 4 - Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: «Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non
commerciali)
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito
con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l’ammontare
dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di Servizi. 3. Il regime forfetario previsto
nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo
d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione
è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la
dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.>>

ARTICOLO 5 - Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali
le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
1’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o
30
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri
e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.».
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo
all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma: secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da
enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole «e
sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo. escludendo espressamente ogni limitazione in finzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del
codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione. criteri
e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.»
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto. ai sensi dell’articolo 111, comma quinquies, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, lettera b), e ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

31
ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
Dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui
all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili.».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 33 dicembre 1986, n. 917. si applicano anche ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.»

ARTICOLO 7 - Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma
2, le parole: «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109».

ARTICOLO 8 - Scritture contabili degli Enti non commerciali
L’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli
enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 108, comma
2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle
imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano
conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

ARTICOLO 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto
a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e commerciali: donazioni, ipotecaria e
catastale, sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai fini delle imposte sui
redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il
valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente
cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di
32
affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con
decreto del ministro delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990 n. 408
e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi
e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota del 10 per
cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991, le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo
105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per
cento e del 10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione
dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa
indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.


SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ARTICOLO 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le: associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficienza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963 n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmen
te, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a
33
esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo <<Onlus».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione,
dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti
di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a)del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici
a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari .
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della
beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico storico di cui alla legge 1º giugno 1939,
n. 1089), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire
con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività
di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 3),
4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte, in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse
è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1,
le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo. a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo
grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali,
e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno
1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 2 febbraio 1987, n. 49 e le
34
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3. comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991,n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, sono considerate Onlus limitatamente
all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1991, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
mauretto58
00sabato 27 novembre 2010 08:43
ARTICOLO 11 - Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. E’ istituita presso il ministero delle Finanze l’anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 39 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che
intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività
previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la
perdita della qualifica di Onlus.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del ministro delle Finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
d’esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione dello stesso.


ARTICOLO 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 dopo l’articolo 111-bis introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale)
1) Per le organizzazioni non lucrative: di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale.
2) I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.».


ARTICOLO 13 - Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 77
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: «ibis)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci
alle società di Mutuo Soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri
35
di cui alle lettere a), p), h), i) e i-bis)»;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di
servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis», sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13 bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus,
non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma
2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale
ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 7, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle Entrate e che la Onlus
beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare
direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto. realizzi l’effettivo utilizzo diretto, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità
e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
si è ~ esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17. comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare
l’applicazione: delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle
imposte sui redditi. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 37 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo
13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 32 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

ARTICOLO 14 - Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite
le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole studio o ricerca scientifica sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle Onlus»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da Onlus»;
36
3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da
Onlus»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni», sono inserite le
seguenti: «e da Onlus»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus».
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all’articolo
20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

ARTICOLO 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
ARTICOLO 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate
a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

ARTICOLO 17 - Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli
atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Articolo 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).»

ARTICOLO 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: «Articolo 13-bis - (Esenzioni)-1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

ARTICOLO 19 - Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta,
dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

ARTICOLO 20 - Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli
incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti:
«nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non
è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ARTICOLO 21- Esenzioni in materia di tributi locali
1. I Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

ARTICOLO 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 76 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
37
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto in fine, il seguente: «Se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-quater): lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: II-quater).
A condizione che la Onlus dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività
e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

ARTICOLO 23 - Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti
associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma l, lettera a), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle
Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

ARTICOLO 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente:
«Onlus»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,»
è inserita la seguente: «Onlus»

ARTICOLO 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito
il seguente: «Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere
con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato
dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16 e 18 nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività
di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
- 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un
anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all’articolo 20.
- 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
38
n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere
il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
- 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione
di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei «revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 26 - Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme
di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

ARTICOLO 27 - Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee
a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

ARTICOLO 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono
di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova
il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati .

ARTICOLO 29 - Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con
decreto del ministro del Tesoro, di concerto con il ministro delle Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli,
le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria
per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 30 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1º gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
mauretto58
00giovedì 2 dicembre 2010 19:58
LOTTERIA "ALI DI SCORTA"
SONO IN VENDITA I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA DI ALI DI SCORTA AL COSTO DI EURO 5,00
mauretto58
00martedì 7 dicembre 2010 17:52
TORNEO IN AFFILIAZIONE CON SOCIETA' OTTAVIA PER IL MEMORIAL PER RICORDARE MARCO..............




………..PER RICORDARE MARCO

Torneo di calcio giovanile riservato alla Categoria Esordienti 1998




Marco Lorenzi ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio presso la Società Sportiva PETRIANA,
passando poi alla Società Sportiva CASALOTTI con la cui maglia è diventato Campione d’Italia Giovanissimi Regionali nella finale di Porto Recanati contro la Società ALDINI di Milano. Dopo due anni è arrivato a disputare, dopo aver vinto il Campionato Regionale, la semifinale Nazionale Allievi Regionali.
Successivamente è passato alla Società Sportiva CORVIALE AMOR con la quale ha vinto il campionato Juniores Provinciale, per poi passare prima alla Società Aurelio per partecipare al Campionato di Promozione e poi al Ladispoli per il Campionato di IV Serie.
Dopo aver deciso di smettere con il calcio agonistico, ha continuato a praticare la propria passione partecipando a tornei di calciotto e di calcetto fino a quella infausta sera del 2 settembre 2008, quando proprio la sua passione lo ha portato via a soli 28 anni alla sua famiglia, alla sua fidanzata con la quale aveva già organizzato il matrimonio e ai suoi amici che tanto gli hanno dato e ai quali tanto ha dato, lancio un vuoto incolmabile.


IL PRESIDENTE





A.S.D OTTAVIA Via delle Canossiane, 10 - 00135 ROMA ( 06 30812878 - fax 06 30829574





1° TORNEO CATEGORIA ESORDIENTI 1998 MEMORIAL “ Marco LORENZI “
PROGRAMMA GARE
GIRONE A GIRONE B
OTTAVIA

DON ORIONE
OLIMPIA

VIS AURELIA
BOCCEA NORD

ROMULEA
FUTBOLCLUB

NUOVA AURELIA


MARTEDI’ 21 DICEMBRE 2010

GIR. A
ORE
15.30
OLIMPIA
OTTAVIA
GIR. A

17.00
BOCCEA NORD
FUTBOLCLUB

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2010

GIR. B
ORE
15.30
VIS AURELIA
DON ORIONE
GIR. B

17.00
ROMULEA
NUOVA AURELIA

LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2010

GIR. A
ORE
15.30
OTTAVIA
BOCCEA NORD
GIR. A

17.00
FUTBOLCLUB
OLIMPIA

MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2010

GIR. B
ORE
15.30
DON ORIONE
ROMULEA
GIR. B

17.00
NUOVA AURELIA
VIS AURELIA

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE 2010

GIR. A
ORE
15.30
FUTBOLCLUB
OTTAVIA
GIR. A

17.00
OLIMPIA
BOCCEA NORD

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2010

GIR. B
ORE
15.30
NUOVA AURELIA
DON ORIONE
GIR. B

17.00
VIS AURELIA
ROMULEA


CLASSIFICA GIR. “A” CLASSIFICA GIR. “B”

1 _____________________________________ 1 _____________________________________

2 _____________________________________ 2 _____________________________________

3 _____________________________________ 3 _____________________________________

4 _____________________________________ 4 _____________________________________


GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2011
SEMIFINALE


ORE
15.30
1^ A
2^ B


17.00
1^ B
2^ A

SABATO 9 GENNAIO 2011

FINALE


ORE
10.30
1^A - 2^B
1^B - 2^A




ORE 12.00: PREMIAZIONE SUL CAMPO

CHIUSURA TORNEO





mauretto58
00martedì 14 dicembre 2010 20:07
ALI DI SCORTA
L.go Agostino Gemelli n°8 - 00168 Roma
tel. 333.6584795 – 333.7335732
segreteria@alidiscorta.it
www.alidiscorta.it






Carissimi amici,
in occasione degli auguri per le prossime feste,l'associazione Ali di Scorta esprime come sempre la propria gratitudine a tutti voi per il sostegno determinante che date alla nostra attivita'.

Ali di Scorta ha sempre bisogno del vostro aiuto per affrontare i problemi dei familiari e dei bambini in cura per patologie oncologiche,in particolare quelli relativi all'allontanamento dalla propria dimora,per lunghi e frequenti periodi .

Come sapete Ali di Scorta si sta impegnando in un importante e oneroso progetto di ristrutturazione di un vecchio edificio per realizzare una nuova e grande Casa di Accoglienza da mettere a disposizione delle famiglie dei bambini in cura .

Per realizzare questo ambizioso progetto l'associazione ha bisogno di mezzi ben piu' appropriati delle attuali risorse : vi ringraziamo ancora per il vostro contributo,che ci auguriamo continui nel tempo, e per cio' che potrete fare trovare nuovi sostenitori e nuovi volontari .

A tutti voi giunga l'augurio di buon natale e felice anno nuovo dal consiglio direttivo e da tutte le famiglie che l'associazione sostiene .




ROMA 14 dicembre 2010
mauretto58
00giovedì 23 dicembre 2010 11:40
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
mauretto58
00venerdì 24 dicembre 2010 20:10
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
UN NATALE SPECIALE.................DA VIVERE...................INSIEME
VI GIUNGANO FERVIDI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO DA TUTTO IL CONSIGLIO DI ALI DI SCORTA E DAL SUO POPOLO CHE IN PRIMA PERSONA HANNO CONOSCIUTO LA "SOFFERENZA"............. 
.........QUESTA ESPERIENZA HA SEGNATO LA NS VITA E SENSIBILIZZATO LA NS COSCIENZA,IL NS ESSERE,AL PUNTO DI BATTERCI E CREDERE IN QUESTA BUONA CAUSA,SPERANDO DI RIUSCIRE AD EMOZIONARE TUTTE QUELLE PERSONE CHE "IGNORANO" PERCHE' NON VIVONO NELLA TRISTE REALTA'CHE ABBRACCIA IL MONDO OGNI GIORNO . 

"MAI PIU' UN SORRISO PERDERA' IL SUO CALORE, 
MAI PIU' UN CUORE RALLENTERA' IL SUO BATTITO, 
MAI PIU' GLI OCCHI SI SPEGNERANNO......... 
MAI PIU' L'INDIFFERENZA VERSO COLORO CHE NON HANNO LA POSSIBILITA' 

mauro
mauretto58
00venerdì 31 dicembre 2010 08:55
Re: ALI DI SCORTA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO VI AUGURA FELICE ANNO NUOVO
mauretto58, 31/12/2010 :


AIUTATECI AD AIUTARLI..............NO ALL'IDIFFERENZA




TANTI AUGURI.................

www.youtube.com/watch?v=FAwrGFA-OeU&feature=related
mauretto58
00venerdì 11 febbraio 2011 06:29
mauretto58
*******


10/02/2011 20.06


NUOVO MARCHIO DI UNA PERSONA PERBENE........................
SABATO 19 FEBBRAIO 2011 SIETE TUTTI INVITATI AL LANCIO DI UN NUOVO MARCHIO DI MODA GIOVANILE E NON...
RITAGLIATE L'INVITO E VENITE IN MASSA............
NE VALE LA PENA PER UNA PERSONA PERBENE CHE COLPITA HA PENSATO DI AIUTARE SE STESSO E GLI ALTRI .


mauretto58
*******

alessandro campanelli a fuoriarea
www.youtube.com/watch?v=GCZvW9RTW4c&feature=player_...



mauretto58
*******

seconda parte
www.youtube.com/watch?v=nFtcgylosT8&NR=1
mauretto58
00giovedì 17 febbraio 2011 19:04
FIAGOP
CODICE
DI
COMPORTAMENTO











Approvato dall’Assemblea FIAGOP in data .........





INDICE



* * *




I. premessa


II. modalità di perseguimento degli scopi sociali
a) comunicazione
b) raccolta fondi
c) utilizzo dei fondi
d) conflitto di interesse


III. modalità di comportamento
a) partecipazione alla vita associativa
b) adempimento incarichi direttivi



IV. rapporti
a) rapporti tra le associazioni
b) rapporti con i terzi
c) rapporti con le istituzioni



V. organi di salvaguardia






I

PREMESSA

* * *


La FIAGOP onlus è la Federazione che riunisce associazioni di genitori che operano nel campo della oncoematologia pediatrica, presso i centri di cura delle varie regioni italiane.
La Federazione nasce dalla volontà di valorizzare le esperienze acquisite dalle singole associazioni e di costituire per le stesse un punto di riferimento e di connessione interassociativa per un miglior raggiungimento degli obiettivi comuni.
Essa si pone ad un livello rappresentativo sovraordinato sul piano territoriale nell’ambito delle tematiche di interesse nazionale, nel rispetto della autonomia gestionale e decisoria delle associazioni federate esercitata nell’ambito delle loro specifiche attività istituzionali locali.
Fine ultimo, comune a tutte le associazioni ed alla stessa Federazione, è quello di migliorare la cura e l’assistenza, intesa anche come qualità della vita, del bambino oncologico e della sua famiglia, attraverso tutti gli strumenti scientifici, culturali, economici che si reputeranno di volta in volta utili, sulla scorta delle acquisizioni che, nei vari campi, a livello nazionale ed internazionale, informano i principi delle migliori cura ed attenzione al bambino malato.
La Fiagop, così come tutte le Associazioni che ne fanno parte, consci dell’alto valore sociale dei fini sopra dichiarati, si propongono di perseguirli nel rispetto dei valori condivisi di solidarietà, di partecipazione, di democraticità delle scelte, di correttezza e di legalità, così come puntualizzati nel presente Codice di comportamento, la cui incondizionata approvazione è richiesta pertanto ad ogni associazione aderente.




II

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

* * *

Ogni attività svolta per l’attuazione degli scopi sociali dovrà essere informata ai valori di legalità, trasparenza e correttezza, ponendo sopra ogni altro interesse quello della salvaguardia della persona del bambino malato e della sua famiglia.


II.a) Comunicazione

Le campagne di informazione, comunicazione sociale e promozione dovranno essere pertanto, in primo luogo, corrette sul piano della verità ed attendibilità della documentazione posta alla loro base; dovranno poi essere trasparenti e chiare nella indicazione degli scopi e dei progetti perseguiti; dovranno essere rispettose della privacy dei bambini e delle famiglie eventualmente coinvolti; dovranno infine essere sempre ed in ogni caso rispettose della dignità della persona del bambino malato.



II.b) Raccolta fondi

Le Associazioni sono consapevoli della importanza che tale imprescindibile attività costituisce per la loro vita stessa e pertanto per il raggiungimento concreto dei loro scopi; sono altresì consapevoli della rilevanza sociale e della responsabilità che esse assumono nei confronti delle Istituzioni, dei loro benefattori e dei fruitori dei fondi raccolti; sono infine consapevoli del rapporto che lega l’Associazione alla comunità territoriale cui appartiene e della importanza di non ledere in alcun modo tale rapporto.
Le attività di raccolta fondi necessari per il perseguimento degli scopi sociali, dovranno pertanto essere improntate ai valori di legalità, correttezza e trasparenza, secondo le modalità appresso definite.

La raccolta dei fondi dovrà avvenire nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni e di ogni altra norma, regolamento di Enti Locali, e comunque di ogni provvedimento di ogni altra Autorità che ne disciplinano lo svolgimento.
Dovrà inoltre essere sempre esplicitato e reso trasparente, secondo modalità di informazione adeguate alla fattispecie, lo scopo perseguito, e/o il progetto che si intende finanziare.
Eventuali campagne di raccolta fondi delle singole Associazioni aderenti alla Fiagop svolte, anche potenzialmente, a livello nazionale, dovranno essere condivise con la Fiagop stessa che potrà esplicitare il suo patrocinio, secondo modalità e condizioni di volta in volta concordate.
Le raccolte svolte da singole Associazioni aderenti nel territorio in cui svolge la propria attività istituzionale un’altra Associazione aderente, dovrà essere preventivamente comunicata a quest’ultima al fine di sollecitarne l’eventuale e volontaria partecipazione, secondo le modalità e condizioni che di volta in volta saranno concordate tra le Associazioni interessate.


II.c) Utilizzo dei fondi

L’utilizzo dei fondi raccolti dovrà essere coerente e conforme agli scopi preventivamente e chiaramente dichiarati e, nel caso di impossibilità sopravvenuta anche parziale, dovrà essere data adeguata comunicazione dell’impedimento e della nuova destinazione prescelta che dovrà comunque sempre rientrare negli scopi istituzionali associativi già dichiarati.
Dovrà essere sempre data comunicazione, secondo modalità congrue ed adeguate alla fattispecie, dei risultati raggiunti e dell’effettivo utilizzo dei fondi raccolti e dovranno essere sempre ringraziati i sostenitori e benefattori.
I risultati della gestione economica delle associazioni e della stessa Fiagop devono risultare correttamente esposti in un bilancio chiaro e di facile lettura, redatto secondo principi di legittimità con particolare riguardo alla legislazione civilistica, fiscale ed a quella riguardante il terzo settore. Le associazioni si impegnano a perseguire l’obiettivo di utilizzare un modello unico di bilancio, al fine di facilitare la lettura e l’analisi, ed a osservare un rapporto virtuoso tra costi ed utilizzi coerente con gli scopi solidaristici perseguiti.


II. d) conflitto di interesse

La Fiagop, nell’ambito delle sue attività istituzionali e nei limiti del suo Statuto e del presente Codice di comportamento, potrà accedere a finanziamenti di enti pubblici e privati e/o raccogliere fondi sollecitando la pubblica solidarietà per la realizzazioni di progetti di ricerca o progetti comunque finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali, rispettando le regole e le modalità sopra indicate relative alle raccolte delle singole associazioni.
L’utilizzazione dei fondi raccolti dovrà essere conforme al progetto come legittimamente approvato dagli organi statutari; beneficiari e/o comunque utilizzatori diretti dei finanziamenti, anche nella qualità di soggetti attivi dei progetti approvati, potranno essere anche singole associazioni aderenti.
In tale ultima eventualità, qualora l’associazione che abbia presentato richiesta o abbia presentato un progetto o comunque risulti beneficiaria dei finanziamenti, anche indiretti, sia rappresentata con un proprio componente negli organi direttivi della Fiagop deputati all’approvazione del progetto e/o alla richiesta di finanziamento e/o alla scelta dell’associazione beneficiaria, il componente del consiglio direttivo facente parte dell’associazione beneficiaria dovrà astenersi dalla votazione e non potrà prendere parte all’esame ed alla discussione relative al progetto.




III

* * *

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO


II.a) partecipazione alla vita associativa

Le Associazioni riconoscono che la partecipazione attiva alla vita associativa federata costituisce dovere di ogni associazione aderente.
Le Associazioni si impegnano pertanto a contribuire alla vita della Fiagop, alle sue scelte ed al suo sviluppo con il massimo impegno, con lealtà e dedizione e a non lederne in qualsiasi modo l’immagine.
Le Associazioni contribuiranno secondo le proprie possibilità materiali e personali e secondo le regole statutarie alla crescita della Federazione, possibilmente in termini di esclusività, evitando comunque la partecipazione a strutture federative concorrenti e con scopi conflittuali con quelli della Fiagop. La partecipazione ad altre organizzazioni federative con scopi non conflittuali dovrà comunque essere correttamente comunicata alla Fiagop.



II.b) adempimento incarichi direttivi

L’assunzione di cariche sociali secondo lo Statuto approvato dalla Fiagop, costituisce modalità di attuazione dell’impegno associativo.
Gli incarichi direttivi devono essere pertanto svolti in spirito di servizio, gratuitamente e senza perseguire alcun personale vantaggio, neppure indiretto.
Ogni incarico dovrà essere svolto in autonomia, lealtà, rispetto nei confronti della Federazione, delle Associazioni federate e delle singole persone che le compongono, oltre che delle Istituzioni e degli altri Enti, pubblici e privati con i quali si entrerà in contatto per i fini associativi.
Ogni scelta, decisione e/o comportamento dovrà essere rispettoso dello Statuto sociale ed essere assunto con senso di responsabilità.
Dovrà essere sempre ricercato il massimo coinvolgimento delle Associazioni aderenti e dei loro rappresentanti e perseguito un criterio di democraticità sostanziale oltre che formale.
Gli incarichi e mandati ricevuti dovranno essere prontamente rimessi o rinunziati allorquando si fosse nella materiale impossibilità di svolgerli adeguatamente e con il massimo impegno possibile, al fine di non nuocere alla immagine della Fiagop e di danneggiare né rallentare la sua attività.





IV

* * *

RAPPORTI



IV.a) Rapporti tra la Associazioni

I rapporti tra le Associazioni aderenti dovranno essere improntati alla correttezza, lealtà e legalità.
Le Associazioni aderenti riconoscono l’importanza della propria riconoscibilità sul territorio di propria appartenenza e della importanza che il rispetto di tale caratteristica riveste per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ai fini di garantire il rispetto delle altrui prerogative ed attività, nelle raccolte fondi pertanto dovranno essere sempre rispettate le norme di comportamento riportate al precedente paragrafo II.b). Analogo comportamento dovrà essere tenuto in caso di campagna di carattere divulgativo o informativo e/o comunque in ogni altra iniziativa che si estenda in località dove ha sede l’attività principale di altra Associazione aderente alla Fiagop.
Eventuali contrasti devono essere risolti sulla base dello Statuto e ricorrendo agli organi rappresentativi e di garanzia ivi previsti e di cui al successivo paragrafo V.


IV.b) Rapporti con i terzi

Le Associazioni e la Federazione operano nella società prestando servizio di carattere volontario. Esse possono avvalersi anche di personale dipendente e di collaboratori professionali, laddove ciò sia indispensabile per la natura e per la qualificazione richiesta dalle prestazioni, sempre nei limiti di cui alla legislazione vigente.
Le Associazioni riconoscono che il fine di utilità sociale e la natura volontaria delle loro prestazioni non possono prescindere dai requisiti di legalità e di correttezza della propria azione, traendo dal rispetto di tali valori la pienezza del valore sociale riconosciuto al volontariato.
Per tale motivo le Associazioni si impegnano a rispettare nei confronti dei lavoratori subordinati le leggi vigenti a loro tutela, anche relativa alla sicurezza, ad applicare i contratti del settore adeguati alle mansioni ed a valorizzare il lavoro dei dipendenti e dei collaboratori, contribuendo alla loro formazione ed alla loro maggiore qualificazione.
Le Associazioni si impegnano altresì nei confronti del personale volontario alla loro adeguata formazione avendo cura di tenerli sollevati da ogni rischio, anche mediante apposite polizze assicurative, e promuovendo ogni iniziativa che possa costituire arricchimento culturale, sociale e morale della persona del volontario.
Ritenuta la delicatezza dei compiti svolti dal personale volontario in ambiente ospedaliero, le Associazioni avranno cura di assicurare ai volontari stessi adeguato sostegno, anche, laddove sia possibile, di natura psicologica. Analogamente le Associazioni si impegnano a prestare adeguata attenzione alla selezione del personale volontario, avendo cura di introdurre al servizio a contatto diretto dei piccoli malati e delle loro famiglie, solo personale volontario preparato specificamente ed adeguatamente.
Le Associazioni che operano direttamente in ambiente ospedaliero, si impegnano a rispettare il personale sanitario, medici, infermieri ed ausiliari, il personale amministrativo delle case di cura, offrendo i loro servizi possibilmente mediante apposite convenzioni stipulate nelle forme ed alle condizioni di legge, osservando le regole e disposizioni dettate con scrupolo e con efficienza, contribuendo in tal modo allo sviluppo dei Centri di cura ed alla loro migliore gestione.



IV.c) Rapporti con le Istituzioni

Le Associazioni aderenti riconoscono il valore sociale del volontariato come attività che stimola la partecipazione al miglioramento delle condizioni di vita e di salute della propria comunità, in spirito di collaborazione e di assunzione personale di responsabilità.
Le Associazioni si impegnano pertanto ad esercitare tale attività di stimolo nei confronti della pubblica Amministrazione, delle Autorità politiche e di tutti gli Enti pubblici e privati che in qualsiasi modo sono preposti alla gestione della cosa pubblica, nel rispetto dei ruoli e senza alcun interesse personale e/o partitico.
Nello stesso tempo le Associazioni, riconoscono il loro ruolo di garanzia e di controllo della qualità dell’assistenza socio-sanitaria prestata ai piccoli malati ed alle loro famiglie e si impegnano ad esercitare con coscienza e con la massima attenzione tale controllo avendo cura di denunciare ogni disservizio e collaborare al fine di eliminare ogni ostacolo alla migliore assistenza.




V

ORGANI DI SALVAGUARDIA

* * *

L’approvazione del presente Codice di comportamento impegna tutte le Associazioni aderenti e costituisce condizione per la adesione alla Federazione.
Le violazioni agli impegni ed alle regole di comportamento sopra descritti, saranno motivo di ricorso agli organi di salvaguardia previsti dallo Statuto, ed in particolare al Collegio dei Probiviri, secondo le procedure ivi previste, e potranno dare luogo, nei casi più gravi, alla esclusione della Associazione aderente dalla Federazione.
Le Associazioni si impegnano a rendere effettiva l’adesione ai valori espressi dalla FIAGOP e a dare al presente Codice di comportamento attuazione concreta.
mauretto58
00giovedì 17 febbraio 2011 19:05
CI SIAMO.......................
mauretto58
00giovedì 17 febbraio 2011 19:06
mauretto58
00giovedì 17 febbraio 2011 19:06
mauretto58
00giovedì 17 febbraio 2011 19:07
mauretto58
00mercoledì 6 aprile 2011 20:48
RIUNIONE DEI SOCI DI ALI DI SCORTA
Oggi pomeriggio presso la sala pediatrica del 5° piano del policlinico gemelli si e' svolta la riunione di tutti i soci di "ALI DI SCORTA"------------Punto principale della riunione il bilancio annuale dell'associazione .
mauretto58
00venerdì 8 aprile 2011 17:49
DEVOLVI IL TUO 5X1000 E/O DONAZIONI VARIE..................
mauretto58
00domenica 24 aprile 2011 12:35
BUONA PASQUA
ALI DI SCORTA , IL DIRETTIVO E TUTTA LA FAMIGLIA DELL'ONLUS AUGURA BUONA PASQUA E FELICE PASQUETTA .
mauretto58
00venerdì 13 maggio 2011 06:36
GRAZIE SOFIA--------------------------NEL RICORDO DELLA PICCOLA SERENA..................








CIAO SOFIA,
TI RINGRAZIAMO PER LA DONAZIONE AD ALI DI SCORTA
E TI INVIAMO IN ALLEGATO UNA LETTERA DI RISCONTRO
SPERIAMO DI POTER PARTECIPARE AD UNA DELLE VOSTRE INIZIATIVE
INVIO LA MAIL ANCHE A TUTTO IL NOSTRO GRUPPO DIRETTIVO
INFORMANDOLO CHE SEI LA MAMMA DI SERENA
BAMBINA DI CEPRANO,SEGUITA DALL'ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL GEMELLI,
CHE HA AVUTO UNA ADOLESCENZA INTERROTTA PRIMA DI GIUNGERE ALLA GIOVINEZZA
E HAI COSTITUITO UNA ASSOCIAZIONE ,IN RICORDO DI SERENA, A SOSTEGNO DI BAMBINI ONCOLOGICI
E PERTANTO ABBIAMO PENSATO AD UN UN LINK TRA " IL CUORE DI SERENA " E ALI DI SCORTA
CORDIALMENTE
GRAZIE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A Prik-il cuore di Serena
Associazione di Ceprano

La famiglia e gli amici di SERENA hanno dedicato
alcune iniziative a favore dell’Associazione
ALI di SCORTA - per la lotta ai tumori in età pediatrica
presso il policlinico Gemelli di Roma - in ricordo della
piccola SERENA,provvedendo in particolare ad una
donazione ad ALI di SCORTA.
L’Associazione Ali di Scorta ,a nome dei bambini che
sostiene,ringrazia la MAMMA di SERENA e Tutti coloro
che si sono impegnati per questa Testimonianza concreta
di Solidarietà .
per il consiglio direttivo
Silvia Riccardi presidente
mauretto58
00domenica 15 maggio 2011 10:59


►Project Factsheet


project name - PROVIDE ASSOCIATION HOSTEL WITH FURNITURE
NUMBEROFPROTOCOL:399

proponent organization : ali di scorta NON PROFIT ASSOCIATION ONLUS
c/o policlinico universitario “agostino gemelli”
largo a.gemelli n.8
00168 roma
contact person: silvia riccardi, association president
PROJECT LOCATION:
VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI n. 3
00163 ROMA

TIMING: STARTING SEPTEMBER 2011


short description

The association rents an apartment near the Gemelli hospital which is absolutely inadequate to house the number of families in need of assistance during their stay in Rome.

For this reason, an old country house belonging to the City of Rome was assigned to the association in 2004 by the Department of Social Affairs (Assessorato alle Politiche Sociali).

The building has since been restored with the money of the Rome Capital Fund, which will be used as a hostel where family members of the patients can stay for the duration of the child’s treatment. It is designed to have 11 small apartments plus services.

The hostel is now almost complete. However, one essential task must still be attended to and completed before it can become fully operational and of use to families of the children in care – the space must be furnished. However, funding to pay for this last step is currently inadequate and must be found as soon as possible in order to complete this project and make the space available for use.

The new hostel shall offer additional lodging space with a complete service to the people accompanying the hospitalized children.
After the restoration, the hostel will have 11 small apartments, which need to be provided with basic furniture (similar to a hotel) with a kitchenette and rest room.
A special space for general services like laundry and a self-service coffee shop shall also be provided.
Furniture for a small reception and a meeting room for socialization and entertainment (tv corner) are also included in the project.

Family members or close relatives/mentors will eventually be able to stay in a comfortable accommodation without charge, which will allow them to be able to remain with and comfort the child during a crucial time of need.
Children treated at the day hospital would have the opportunity to join their family and sleep in the hostel, thus alleviating part of the burden of their situation.
The families living in the hostel have more opportunity to socialize and share their problems with the others. At the same time, the association has the chance to monitor the real needs of the hosted families and offer economic/psychological assistance.
Transportation between hospital and hostel will be provided by a minibus shuttle owned by the association.





INFORMATION ABOUT THE APPLICANT :
The Association Ali Di Scorta was founded in 1999 by a group of parents of children affected by cancer (brain tumours and leukaemia), together with some volunteers and in cooperation with the staff of the oncology and pediatric departments of the Agostino Gemelli Hospital in Rome, Italy.

The main tasks of the association are:
To provide economical, psychological and logistical assistance to the parents and families of the hospitalized children during the course of their treatment, which is often long and intensive. (Most of the patients are not residents of Rome and come from the south of Italy. Patients also come from Eastern Europe, Africa and Asia. Many of these families live in severe economic hardship.)
To organize fundraising initiatives to support all the association’s activities.
Provide an adequate shelter for the family members assisting the young patients during their hospitalization.




DETAILED BUDGET REQUESTED:
80,000(EIGHTY THOUSAND) EURO



project timetable


Start date: SEPTEMBER 2011
Completion date:JANUARY 2012

Remarks


The furnishing of the hostel financed by the foundation would allow the association to run the hostel as expected, to be able to host 11 family groups.
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 10:50
INSIEME PER UNA GIUSTA CAUSA
Ali di scorta chiede alle societa'che organizzano tornei , di voler avere come partner la sottoscritta ONLUS .
Avere piu' visibilita',avere un sostegno dalle squadre partecipanti e dai propri sostenitori per una giusta causa e verso dei ragazzi che ogni giorno scendono in campo per la vita.
Ali di scorta (mettersi in contatto con il proprio referente allo sport,lasciando un messaggio o mail in questo sito o telefonando ad ali di scorta)omaggiera'la propria presenza con le coppe e medaglie della manifestazione .
www.alidiscorta.it
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:32
Re:
mauretto58, 11/06/2011 10.50:

INSIEME PER UNA GIUSTA CAUSA
Ali di scorta chiede alle societa'che organizzano tornei , di voler avere come partner la sottoscritta ONLUS .
Avere piu' visibilita',avere un sostegno dalle squadre partecipanti e dai propri sostenitori per una giusta causa e verso dei ragazzi che ogni giorno scendono in campo per la vita.
Ali di scorta (mettersi in contatto con il proprio referente allo sport,lasciando un messaggio o mail in questo sito o telefonando ad ali di scorta)omaggiera'la propria presenza con le coppe e medaglie della manifestazione .
www.alidiscorta.it




Scopi e obiettivi

Come riportato in maniera più dettagliata nell'art. 4 dello Statuto di ALIdiSCORTA, l'Associazione ha per scopo generale l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si rivolge ai genitori e/o i tutori dei bambini o giovani adulti in cura o curati in passato per malattie neurologiche o oncoematologiche ( e non solo) e a tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi sopra indicati, nell'ottica della solidarietà sociale e del supporto a coloro che sono affetti da tali patologie e ai loro familiari.

Le più importanti attività dell'Associazione sono:

assistere le famiglie ed i bambini malati da un punto di vista economico, psicologico, logistico, integrando anche quelle attività non soddisfatte dalle prestazioni ospedaliere;
stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati;
istituire borse di studio o contributi per promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche inerenti all'area di ricerca riguardante le patologie sopra citate;
provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie.

mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:33
Re: Re:
mauretto58, 11/06/2011 11.32:




Scopi e obiettivi

Come riportato in maniera più dettagliata nell'art. 4 dello Statuto di ALIdiSCORTA, l'Associazione ha per scopo generale l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si rivolge ai genitori e/o i tutori dei bambini o giovani adulti in cura o curati in passato per malattie neurologiche o oncoematologiche ( e non solo) e a tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi sopra indicati, nell'ottica della solidarietà sociale e del supporto a coloro che sono affetti da tali patologie e ai loro familiari.

Le più importanti attività dell'Associazione sono:

assistere le famiglie ed i bambini malati da un punto di vista economico, psicologico, logistico, integrando anche quelle attività non soddisfatte dalle prestazioni ospedaliere;
stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati;
istituire borse di studio o contributi per promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche inerenti all'area di ricerca riguardante le patologie sopra citate;
provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie.





Conosciamoci

Nel novembre del 1999 alcuni genitori di bambini affetti da tumore ed alcuni volontari davano vita alla nostra Associazione in collaborazione con i medici dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Da allora ALIdiSCORTA è un punto di riferimento all'interno dell'Ospedale, e non solo, ed è una risorsa per coloro che sono costretti a convivere con tutti i problemi derivanti dalla malattia.

ALIdiSCORTA, i cui soci sono tutti volontari, è stata in questi anni sempre al fianco delle famiglie dei piccoli ricoverati per sostenerle e incoraggiarle, per creare momenti di normalità in situazioni che normali non sono, riempiendo spazi che altrimenti sarebbero rimasti terribilmente vuoti.

ALIdiSCORTA, nonostante la modestia delle sue forze e delle sue risorse, è riuscita a realizzare, grazie all'aiuto di numerosissimi sostenitori, un'assistenza a largo spettro per le famiglie dei bambini ricoverati. Fin dal marzo del 2000 è stato messo a disposizione delle famiglie provenienti da tutta Italia e dall'estero un appartamento nelle vicinanze del Policlinico Gemelli, capace di ospitare contemporaneamente più nuclei familiari. Questa prima casa di accoglienza ha permesso alle famiglie di rimanere sempre al fianco dei propri cari nel corso dei lunghi cicli di terapia e nei giorni difficili delle operazioni.

All'interno del Policlinico l'Associazione si è impegnata negli ultimi anni in misura maggiore nel reparto di Neurochirurgia infantile. In particolare ha dedicato risorse per la realizzazione di una sala giochi e di una sala riunioni per il personale del reparto.

L'Associazione è stata ed è vicina alle famiglie nei momenti più difficili, ma anche nei giorni di festa, con la distribuzione, ad esempio, di giochi e regali nel giorno della Befana.

Gli sforzi di ALIdiSCORTA sono rivolti anche al sostegno della ricerca, attraverso l'assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori, il finanziamento di congressi medici e di seminari di particolare interesse scientifico e contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche destinate al Policlinico.

Nell'ultimo anno ALIdiSCORTA ha ampliato la sua missione: l'Associazione sarà attiva anche nell'ambito dell'oncologia dei giovani adulti, e non più solo dei bambini.

Il nostro obiettivo principale oggi è il completamento della ristrutturazione di una vecchia casa colonica che potrà ospitare, in monolocali, undici famiglie contemporaneamente.
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:39
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:40
ALI DI SCORTA E LE SOCIETA' DI CALCIO DEL LAZIO.


Il nostro viaggio e' stato da sogno...................
Siamo partiti con molta calma e qualche dubbio;siamo cresciuti diventando grandi e forti ;ora non dobbiamo mollare e dobbiamo crederci,pur restando consapevoli di tutte le difficolta' che andiamo ad incontrare .
E' importante che lo sport in generale ed il calcio in particolare,debba essere vicino ad una causa di cosi' alto valore umano,soprattutto perche' stiamo vivendo un momento in cui molti hanno perso l'unita' di intenti .
La passione ,lo spirito di sacrificio,la professionalita' e le vittorie ottenute con la maglia di Ali di Scorta lascia un segno indelebile nel cuore e nella mente degli sportivi .
Penso che questo sia l'unico vero motivo per crederci fino alla fine .
Siamo e saremo sempre accompagnati da tanti nostri tifosi ; loro ci hanno chiesto sempre la vittoria e questo li fa rendere unici.
Sono stati sempre da stimolo per le nostre iniziative e le nostre vittorie..................e solo per le nostre vittorie .
Mauro Cicchinelli
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:51
NOI CI SIAMO SEMPRE................E TU???????????????????
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:53
NOI CI SIAMO SEMPRE................E TU???????????????????
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 11:54
NOI CI SIAMO SEMPRE................E TU???????????????????
mauretto58
00sabato 11 giugno 2011 12:03
LO SPORT DI ALI DI SCORTA



UN MIRACOLO…
==============

Amici miei,
da quel vicino eppur lontano 23 aprile 2008 in cui mi sono avvicinato a questa organizzazione ONLUS ed ho iniziato a parlare sui siti sportivi di Ali di Scorta , di passi ne sono stati fatti tantissimi .
Si e' mosso qualcosa di grande in questo, dai più nominato gretto e incivile, mondo dello sport ed in particolare del gioco del calcio. Si sono aggiunti tanti altri amici; si sono attivate tante altre iniziative.
Si sono effettuati tanti tornei in tutta Roma associati alla nostra Organizzazione legati alla Federazione Italiana Gioco Calcio settore giovanile;abbiamo partecipato al campionato Interforze Militari;alle attivita’ sportive degli amici Vigili del Fuoco;agli incontri sportivi della nazionale medici ,etc.
Siamo presenti su vari siti :il circolo del Ministero della Difesa ;su Passione Partenopea Forum Cafe’dei tifosi napoletani;sul sito del Settebagni calcio,Savio calcio,Tor di Quinto calcio .
Ci sono legami con molte societa’ di calcio dilettantistiche e qualche professionista .
Abbiamo come compagni di viaggio gli amici di “FUORIAREA”che trasmettono tutte le domeniche pomeriggio gli eventi sportivi,senza mai rinunciare dal pronunciare la ns Onlus.
Siamo presenti sul portale sportivo “OICLAC”,dove c’e’ da sempre una finestra di ALI DI SCORTA .
E' questo il miracolo cui accennavo prima; e' una bella ventata di aria fresca e pulita contro tutte le pessime abitudini del nostro sport preferito, che pure ha funzionato e funziona come catalizzatore .
Leggere tutte le notizie e le iniziative realizzate,fa solo bene al cuore e mi auguro
che portino sempre più serenità e futuro ai nostri piccoli amici .

Mauro Cicchinelli
Resp.dello sport di Ali di Scorta
mauretto58
00giovedì 16 giugno 2011 07:35
TESTIMONIANZA
UN’ALA PER “ALI DI SCORTA”

- UN’ALA PER “ALI DI SCORTA”

Un po’ di noi…. Vivi la tua vita…ami le tue cose…cose, che purtroppo spesso non ti bastano…corri,ti affatichi guardi ma non vedi. No! Non vedi, non vedi ciò che ti circonda cosa c’è oltre la siepe della tua vita! D’un tratto, poi, come è successo a noi, ti siedi su quella siepe e ti accorgi che la vita ti spinge! All’improvviso cadi…cadi oltre, oltre i tuoi sogni, i tuoi desideri e le tue aspettative. Cadi ma improvvisamente devi diventare grande! Quando, per la prima volta, la nostra bimba l’han deposta fra le nostre braccia…è li che è iniziata un'altra storia, un’altra vita, abbiamo percosso un’altra strada. Quegl’occhietti innamorati di noi, ci hanno chiesto e dato coraggio di lottare. E lei prima di noi, ha lottato per vivere le nostre coccole, per assaporare i nostri baci. Pensavi di portarla in giro per farla ammirare da tutti ma…devi vivere per respirare per quelle due tre ore al giorno che puoi esserle accanto. Pensavi di stringerla forte a te e cantarle la ninna nanna ma non puoi accarezzarle i piedini e le manine in quella culla fatta di fili e tubicini. E le ninna nanna? Dove sono finite le ninna nanna? Ma…è li che impari a guardare oltre la tua storia. Vite che si intrecciano,dolori che si confondono, mamme e papà che si raccontano e si amano. E ti accorgi di non avere solo più solo la tua bimba,ma son Tutti tuoi quei occhioni tristi che ti guardano con la speranza che tu possa alleviare la loro sofferenza. Dove è finito il sole, il prato, i fiori per questi bimbi? Dove sono i giorni felici fatte di passeggiate, canzoncine e ninna nanne d’amore?Domande che non hanno risposte se non in quei grandi sorrisi: si! Nonostante tutto, nonostante la sofferenza e il dolore lottano, vivono e sorridono. E li! Senti…lo senti pulsare il cuore di Dio. Dio infinito d’amore! Lo stesso Dio che, con amore, ce l’ha affidata: ha avuto fiducia in noi, ha scelto noi per questa piccola bimba. Lo stesso Dio che ci ha guidato e spianato la strada: non solo condotti, ma portati in braccio. Abbiamo conosciuto il soffrire…quello più atroce: bimbi disposti a tutto per vivere momenti di gioia…bimbi legati alla vita da una dolorosa corda: quella del soffrire, ma, nonostante tutto, quella corda la tengono stretta a loro perché è l’unico modo per godere dei raggi del sole che filtrano dalle finestre, per godere di quei, purtroppo brevi, momenti gioiosi con i clown, per godere dei sorrisi di mamma e papà. Ma è lì che trovi l’amore…Persone che si affaticano per donare un sorriso, persone che dimenticano la loro vita, i loro impegni per quei bimbi. Persone che, riunite intorno ad un’associazione (Ali di scorta), come una tavola rotonda, lottano, si prodigano, inventano modi per “spegnere” le urla di dolore, per “accarezzare” ferite, per “convincere” alla sofferenza. E tu?...? E tu cosa fai per quei bimbi, cosa fai per quei tuoi figli? E tu non ti senti inutile? Non pensi… e se ci fossi io o uno dei miei cari? Cosa farei? Di cosa avrei bisogno? Avresti bisogno di tanti, anzi tantissimi, come te! E allora apri il tuo cuore e dona un pezzo di te, a chi di quel pezzo ne farà sorrisi! Grazie da un papà ed una mamma!
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:00.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com