CONSIGLIO DIRETTIVO ALI DI SCORTA

Ultimo Aggiornamento: 07/04/2013 09:18
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Città: ROMA
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27/11/2010 08:43

ARTICOLO 11 - Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. E’ istituita presso il ministero delle Finanze l’anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni
contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 39 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che
intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività
previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la
perdita della qualifica di Onlus.
2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle
agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del ministro delle Finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
d’esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione dello stesso.


ARTICOLO 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 dopo l’articolo 111-bis introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
«Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale)
1) Per le organizzazioni non lucrative: di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale.
2) I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.».


ARTICOLO 13 - Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 77
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: «ibis)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci
alle società di Mutuo Soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri
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di cui alle lettere a), p), h), i) e i-bis)»;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di
servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis», sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell’articolo 13 bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus,
non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al comma
2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale
ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 7, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle Entrate e che la Onlus
beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare
direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto. realizzi l’effettivo utilizzo diretto, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità
e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
si è ~ esonerati dall’obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17. comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare
l’applicazione: delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle
imposte sui redditi. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 37 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo
13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 32 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d’imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

ARTICOLO 14 - Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite
le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole studio o ricerca scientifica sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle Onlus»;
2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da Onlus»;
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3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da
Onlus»;
4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni», sono inserite le
seguenti: «e da Onlus»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus».
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all’articolo
20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».

ARTICOLO 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
ARTICOLO 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate
a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

ARTICOLO 17 - Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli
atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Articolo 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).»

ARTICOLO 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: «Articolo 13-bis - (Esenzioni)-1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

ARTICOLO 19 - Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta,
dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

ARTICOLO 20 - Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli
incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti:
«nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non
è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ARTICOLO 21- Esenzioni in materia di tributi locali
1. I Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

ARTICOLO 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 76 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto in fine, il seguente: «Se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-quater): lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: II-quater).
A condizione che la Onlus dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività
e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».

ARTICOLO 23 - Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti
associativi di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma l, lettera a), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle
Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

ARTICOLO 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente:
«Onlus»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,»
è inserita la seguente: «Onlus»

ARTICOLO 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito
il seguente: «Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere
con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato
dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16 e 18 nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività
di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
- 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un
anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all’articolo 20.
- 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
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n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere
il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
- 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione
di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei «revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 26 - Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme
di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

ARTICOLO 27 - Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee
a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

ARTICOLO 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono
di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova
il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno
indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati .

ARTICOLO 29 - Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con
decreto del ministro del Tesoro, di concerto con il ministro delle Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli,
le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria
per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 30 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1º gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
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