LUPA......tutto in regola?

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Fausto(1)
00venerdì 8 aprile 2011 21:37
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:110453270=wdb, 08/04/2011 06.37]Grande Pochesci[/QUOTE][/POSTQUOTE]

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Naturalmente è un grande personaggio e non gli manca certo la schiettezza di dire ciò che pensa.
A tal proposito denunciando le sue preoccupazioni(sue verità) come ha fatto anche di recente penso che sia sempre un personaggio scomodo e che irrita chi viene chiamato in causa.
Non usando mezzi termini ed andando dritto al "problema"senza giri di parole dovrebbe attirare su di se i "fulmini(tanti)"del Palazzo che invece,ma non ricordo,mi pare non abbia mai risposto con la stessa veemenza degli attacchi.Mi sbaglio?

Però,però sig.Pochesci è sicuro che sono solo gli altri che hanno comportamenti....che non (le)fanno piacere sia in campo che fuori?

Come già detto,in altre occasioni, a me certe volte sarebbe piaciuto poter essere invisibile per poter "vedere,ascoltare e valutare".
misterc22
00martedì 19 aprile 2011 19:17
da calciolaziale.com
LA PROCURA FEDERALE

CHIEDE: "12 PUNTI IN MENO

ALLA LUPA FRASCATI,

8 AL ROCCASECCA"

La riunione è iniziata alle 16.10

e finita intorno alle 17.20.

Se ne parla probabilmente

mercoledì, giorno della C.D.

 

 

Dal nostro inviato

Roma - La Procura Federale ha depositato la sua richiesta alla Commissione Disciplinare. Dodici punti di eventuale penalizzazione per la Lupa Frascati, otto per il Roccasecca. Erano diversi giorni, all'incirca da venerdì scorso, fors'anche giovedì, che le voci erano diventate insistenti. Questo ciò che vorrebbe l'organo inquirente sul caso di Alessandro Ambrosi. Il pomeriggio è stato breve ma intenso, nelle stanze del Comitato Regionale Lazio, con due pullman pronti, su via Tiburtina, a rilevare i tanti ragazzi e ragazze delle rappresentative regionali che da domani saranno impegnati a Fiuggi, e sui campi delle province di Frosinone e Roma, nel torneo delle Regioni, giunto al cinquantesimo anno di attività.

Di sopra tre dirigenti del Roccasecca, nell'anticamera non lontano dalla porta del presidente regionale, Zarelli, con Vincenzo Calzolari impegnato, insieme ai dirigenti, a verificare che tutta la spedizione partisse come si deve. Oltre agli esponenti del club ciociaro, guidati dal longevo e signorile presidente Marzella, arriva Giorgio Tomei, direttore sportivo della Lupa Frascati, i cui avvocati sono il popolare e stimato Eduardo Chiacchio e il collega Michele Cozzone. Giunge, poi, Alessandro Ambrosi, che dice di essere sereno, dimostrando della sana tranquillità. Alle 16.10 si accomodano nella stanza della giustizia sportiva con il diretto interessato, l'attaccante inizialmente della Lupa poi del Roccasecca. Il quale, una mezz'oretta prima, dice: "Guarda te se mi dovevo venire a trovare in una cosa del genere, lontano da casa", esprimendo il tutto sorridendo. Ci conferma, quindi, che è diverso tempo che è presidente in quanto anche titolare dell'immobile di un bel centro sportivo con due campi di calciotto indoor, e che non aveva mai saputo, in precedenza, di dover separare le strade, le questioni, oggi incatenate, oggi pertinenza delle sfere del Codice di Giustizia Sportiva. Non decidono entro stasera, e questo è certo. Neanche a breve. Probabilmente mercoledì, giorno abituale, della Commissione Disciplinare. Oggi si è trattato di un "extra", al punto che l'Avvocato Chiacchio ha dovuto fare quelle che, con allegria, ha definito, salutando una delle addette alla segreteria "...delle corse pazze", provenienza Firenze, per un'altra questione da studiare e rappresentare. Tra calcio e scritti.

Per la Procura Federale la Lupa e il Roccasecca sono colpevoli. Le controparti hanno proposto le relative memorie difensive, con quella della Lupa contenute in una normale cartella, fatta, tuttavia, di un volume discretamente corposo. Tanto per non lasciare nulla al caso. Da una parte il Sora e il San Cesareo sono alleate; dall'altra la Lupa per provare a giocarsi le residue opportunità di primato, o in sede regionale o all'Arbitrato del Coni, nell'imminente futuro, il Roccasecca per non sprofondare. Se ne parla, dunque, la settimana prossima.

Massimiliano Cannalire
mario
00giovedì 21 aprile 2011 18:14
8 punti alla Lupa. Ora qualcuno mi sa spiegare cosa succederà? Si parla di un ricorso all'arbitrato del coni (dovrebbe essere l'ultimo grado di giudizo) ma i tempi tecnici quali sono? Il campionato termina il 15 maggio................
misterc22
00lunedì 25 aprile 2011 09:57
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO AMBROSI TESSERATO PER LA ROCCASECCA T. SAN TOMMASO; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI MASSIMILIANO RICCI; DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI ANDREA CARONI, DANIELE PERSICO, MARIANO MARCHESE ; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA SAN TOMMASO STEFANO MARSELLA; DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. SAN TOMMASO ROBERTO PALLONE; DELLE SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI, A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO E A.S.D. LO.FRA. SRL

La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio con atto del 1-4-2011. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Ambrosi le violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 10 commi 2 e 6 del CGS e 21 comma 4 delle NOIF, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 12 gare nelle fila della società ASD Lupa Frascati ed 8 gare nelle fila della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, valevoli per il campionato di Eccellenza, in posizione irregolare in quanto in costanza del tesseramento per altra società come presidente; ai presidenti Ricci e Marsella per aver sottoscritto le richieste di tesseramento del calciatore, violando quindi le disposizioni dell’articolo 1 comma 1 CGS, 21 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS; ai dirigenti Andrea Caroni, Persico, Marchese e Pallone per aver sottoscritto le distinte di gara nelle quali era stato impiegato il calciatore e la conseguente violazione dell’ articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 10 comma 6 del CGS; alle società Lupa Frascati e Roccasecca San Tommaso la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS, ed alla società Lo. FRA- ASD la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento veniva precisato che, in effetti, era stata depositata nei termini una lista di tesseramento del calciatore AMBROSI dalla Società Lupa Frascati e poi, nel corso della stagione, a seguito di svincolo, una seconda a favore della società Roccasecca T. San Tommaso.
I tesseramenti, in entrambi i casi, erano stati regolarmente accolti, ma, a seguito di particolareggiato esposto, avanzato dalle Società GINNASTICA E CALCIO SORA e A.S.D. SAN CESAREO, era risultato che l’AMBROSI ricopriva la qualifica di Presidente della società LO.FRA SRL di puro settore giovanile e, pertanto, gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale che, dopo l’istruttoria deferiva i predetti alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive.
Faceva pervenire propria memoria, la società Lupa Frascati, anche nell’interesse dei suoi tesserati, lamentando di essere totalmente estranea alla vicenda in quanto aveva esercitato tutta la diligenza possibile nel tesserare il calciatore che risultava libero da tesseramenti, in quanto svincolato dalla sua precedente società di appartenenza. Tanto è vero, che il competente ufficio tesseramenti, non aveva eccepito alcunché ed il calciatore era stato inserito nel tabulato, tanto da poter essere svincolato, successivamente, nel periodo degli svincoli suppletivi di dicembre 2010. Del resto non essendovi una banca dati dei dirigenti di società, a differenza dei calciatori e degli allenatori, non era possibile esercitare alcun controllo e ci si doveva affidare alle dichiarazioni del calciatore che aveva omesso assolutamente di fornire tale informazione alle società. In via del tutto subordinata, ci si doveva limitare a riconoscere una modesta responsabilità della società da cui doveva derivare, al massimo, una sanzione pecuniaria. Pervenivano anche le controdeduzioni del Roccasecca T. San Tommaso, anche nell’interesse dei propri tesserati che, in sostanza, con analoghe argomentazioni, protestava l’assoluta buona fede degli stessi . In verità il calciatore era stato tesserato ed aveva giocato numerose gare nella squadra della società LUPA FRASCATI, che partecipa allo stesso girone del ROCCASECCA T. SAN TOMMASO tanto che aveva giocato in tale veste la partita di andata tra le due società. Era stato quindi svincolato ed il nominativo era apparso nel relativo elenco degli svincolati. Era stato inoltrato il tesseramento che era stato recepito nella regolarità dagli uffici federali ed il nominativo era stato, pertanto, regolarmente inserito nel tabulato dei calciatori della società. Infine la irregolarità era meramente formale in quanto il calciatore si era dimesso da dirigente come da verbale allegato in atti, il cui contenuto era stato tardivamente trasmesso in Federazione.
La Commissione Tesseramenti, investita di richiesta di giudizio, attestava che la decorrenza delle dimissioni andava considerata dalla data di deposito del predetto documento, ovvero dal 18.3.2011.

Nella riunione del 15.4.2011 la Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Lupa Frascati la penalizzazione di dodici punti in classifica ed € 1.500,00 di ammenda; per la società Roccasecca T. San Tommaso 8 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 1.000; per il calciatore Ambrosi la squalifica per due anni; per i dirigenti Caroni, Persico, Marchese e Pallone l’inibizione per anni due; per i Presidenti Ricci e Marsella tre mesi di inibizione. I deferiti insistevano tutti per il proscioglimento da ogni addebito riportandosi ai libelli difensivi.
La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, ad esclusione, per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari, ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 C.G.S., e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggettivi, gare a cui hanno partecipato i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società ,che del presidente, che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri.
Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento delle società appare caratterizzato da colpa lieve. In sostanza, pur esercitando un controllo accurato, le società non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema Federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo. Inoltre la società Roccasecca T. San Tommaso era stata messa in condizione di affidamento massimo, dal fatto che il calciatore aveva giocato praticamente tutte le gare del girone di andata con la Lupa Frascati, che partecipa allo stesso girone, e dall’inserimento del calciatore in lista di svincolo suppletiva pubblicata sul comunicato ufficiale. Diverso discorso per il calciatore che ha, invece, omesso di vigilare sul fatto che il verbale di assemblea con il quale aveva rassegnato le dimissioni da presidente della società LO. FRA. SRL, venisse tempestivamente trasmesso agli Organi Federali e quindi si può considerare il suo grado di colpa medio. Nei confronti dei dirigenti e dei presidenti deferiti si deve considerare un grado di colpa lieve in quanto gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società, ove il calciatore era inserito, ed i Presidenti ritenevano pienamente affidabile l’elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale. Si deve osservare che la posizione delle due società va differenziata, “quoad poenam”, in riferimento ai risultati conseguiti nelle gare irregolari, in quanto la Lupa Frascati ha conseguito ben 29 punti nelle dodici gare ed il Roccasecca T. San Tommaso solo 5 nelle otto gare. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione di otto punti in classifica e l’ammenda di € 1.500,00 alla Lupa Frascati, contemperando il grado di responsabilità lieve con gli straordinari risultati conseguiti nelle gare irregolari, ed alla Roccasecca San Tommaso la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 in forza del medesimo grado di responsabilità con risultati apprezzabilmente più modesti nelle gare in questione. Al calciatore Ambrosi andrà invece applicata la sanzione della squalifica per mesi quattro, proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento sicuramente come mediamente colposo. A tutti i dirigenti ed ai presidenti andrà invece applicata la sanzione minima di quindici giorni di inibizione per il grado di colpa lievissima nelle violazioni.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
- Calciatore Alessandro AMBROSI squalifica per mesi 4;
- Presidenti Massimiliano Ricci e Silvano MARSELLA, dirigenti Andrea CAPONI, Daniele PERSICO, Mariano MARCHESE e Roberto PALLONE inibizione per giorni 15;
- Società LUPA FRASCATI penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda;
- Società ROCCASECCA SAN TOMMASO penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.

misterc22
00lunedì 25 aprile 2011 10:11
da calciolaziale .com
CASO AMBROSI

QUANDO LE REGOLE DEL GIOCO

SONO SCRITTE MALE

IL GIUDICE SI ADEGUA



a cura di Francesco Casarola



Le lacune all'interno delle Carte Federali emergono chiare e forti, in materia di “illecito” per doppio tesseramento. Una riprova è ciò che ha deliberato la Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dal Ragionier Carlo Calabria, in merito al caso di doppio tesseramento che ha interessato Alessandro Ambrosi e con lui Lupa Frascati e Roccasecca.

Nel mio precedente articolo sul caso Ambrosi avevo prospettato ciò che poi è stato confermato dalla decisione dei giudici. Mi ero soffermato su due punti sviluppati, poi, nella sentenza, che riguardavano il livello di colpa delle società e la mancanza di una banca dati per il Comitato Regionale. A distanza di qualche mese sembra che i giudici abbiano avuto cura di rispondere alle problematiche che sono emerse in questa vicenda.

Una sentenza e molti nervi scoperti che vengono toccati. Andiamo con ordine riassumendo le problematiche maggiori che si evincono dalla decisione:



- la mancanza di una banca dati di dirigenti ed allenatori.

- Emerge il principio “più sono forte tecnicamente più vengo penalizzato in classifica.”



Per cio' che concerne il primo punto (assenza di una banca dati) la sentenza è alquanto sincera e limpida affermando: “Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento delle società appare caratterizzato da colpa lieve. In sostanza, pur esercitando un controllo accurato, le società non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”.



Mentre per la seconda questione rilevante si afferma il principio giuridicamente aberrante: “Si deve osservare che la posizione delle due società va differenziata, “quoad poenam”, in riferimento ai risultati conseguiti nelle gare irregolari, in quanto la Lupa Frascati ha conseguito ben 29 punti nelle 12 gare ed il Roccasecca San Tommaso solo 5 nelle 8 gare”. Senza nessun tipo di timore che una sentenza può avere su altri giudicati si irroga una pena non commisurata al fatto commesso ma in virtù di una vantaggio (migliore) conseguito e raggiunto presuntivamente grazie all'apporto di un “SOLO” giocatore. I meriti di un collettivo vengono così moncati a causa del tesseramento irregolare determinato da una colpa lieve dovuta ad un regolamento che non mette in condizione le società di poter fare i controlli del caso in maniera snella, veloce e diligente. E quindi la società si deve trasformare, se non vuole incorrere in responsabilità, in organo accertatore. Ed infatti il CR Lazio, come ogni comitato regionale a norma dell'art. 39 c. 3 delle NOIF, non è organo deputato dalla FIGC ad accertare la bontà del tesseramento (“La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento (…) è stabilità dalla data di deposito o di arrivo della documentazione (…), purché venga concesso il visto di esecutività da parte della Lega medesima”) ; e, come ribadito dalla sentenza, “il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”. Infatti solo per il tesseramento dei professionisti esiste il visto di esecutività.



In merito alla funzione degli organi della FIGC è interessante un passaggio della decisione della Camera di Conciliazione e dell'Arbitrato del CONI (soppressa nel 2009 e sostituita dal “Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”) Lodo n. 49 del 2006 (Como c/ FIGC) che riguardava il doppio tesseramento del calciatore Pedrocchi; tale richiamo, in un passaggio, faceva emergere il principio dell'affidamento che la società ha nei confronti della Federazione e dei suoi organi che sono, secondo questo lodo, investiti della funzione di accertare il tesseramento. Questa decisione, che mi trova pienamente d'accordo, irrogava alla società responsabile del doppio tesseramento (caratterizzata da una colpa lieve) il minimo edittale della pena: l'ammenda. Sicuramente il nodo giuridico che permette una decisione del genere sta nel fatto che la Federazione Italiana Gioco Calcio, rivestendo il doppio ruolo di ente pubblico e privato (come affermato dalla dottrina maggioritaria e cfr. art. 15 D.Lgs. n. 242/1999 modificato dall'art. 1 D. Lgs. 15/2004, art. 23 c. 1 Statuto Coni), si ritrova in materia di tesseramento a svolgere una funzione pubblica di tipo amministrativo, e, per questi motivi, chi se non una diramazione dello Stato può e deve accertare? Di seguito riporto uno stralcio del lodo 49 Como/FIGC: “In secondo luogo, a giudizio del Collegio, il principio dell’affidamento impone di ritenere che la Società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti all’accertamento della regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore.

In terzo luogo il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato dalla norma - affinché venga meno il titolo del calciatore a scendere in campo e possa darsi luogo a sanzioni legate alla predetta irregolarità, così come dispone il comma 8 del richiamato art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella vigenza del tesseramento, non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità. Al riguardo si rileva l’anomalia della condotta degli Uffici della Lega che, una volta accertata l’irregolarità, avrebbero dovuto - quanto meno alla data del deferimento (23.09.2005) – revocare o sospendere l’efficacia del provvedimento.”

Ragionamenti derivanti da tale sentenza

In conclusione possiamo affermare che la sentenza ha detto: Lupa Frascati e Roccasecca, avete sbagliato ma non potevate non sbagliare! La colpa maggiore è da dividersi tra la FIGC e per suo tramite il CR Lazio, che non ha banche dati e quindi Voi Società non potevate sapere. Anche Ambrosi ha una colpa maggiore: non sapeva della regola o se ne era a conoscenza non pensava che si dovesse depositare il verbale d'assemblea affinché questo avesse efficacia. Lupa Frascati e Roccasecca, vi devo comunque punire e vi punisco in base ai risultati ottenuti con Ambrosi in campo (?!?!?).

E ora….?

Qualcuno si domanderà ed ora che succede? Si può fare ricorso e quale tempistica hanno i ricorsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale? La risposta nel prossimo articolo di questa rubrica.

Un’iniziativa da costruire insieme

Concludo con un appello a tutti i presidenti che partecipano ai campionati del CR Lazio affinché si crei un’associazione per lavorare alla proposta di eliminazione, modifica o creazione di norme che curino i malanni giuridici di questo sport, per non dare la possibilità di alimentare polemiche e dubbi sui campionati. Chi è interessato a questo progetto di cambiamento mi contatti. Questo sport può migliorare ancora molto a livello regionale ma solo se tutti siamo uniti. Società, federazione, giuristi, tutti appassionati verso una regolamentazione che tenga lontane le interpretazioni, e che definisca i contorni in modo più preciso, se volete pignolo. Ma senza dubbi. Stavolta ce ne sono stati. E come diceva Corrado…e il bello è che non finisce qui.



Francesco Casarola

Esperto in Diritto ed Economia dello Sport

Praticante avvocato in Diritto Sportivo

presso lo studio legale Spadafora De Rosa

www.francescocasarola.com

misterc22
00mercoledì 27 aprile 2011 15:00
da calciiolaziale.com
CASO AMBROSI ATTO III

Dove eravamo rimasti e dove finire

 

Sembra ormai un’opera teatrale ed invece è un semplice illecito disciplinare. E’ l'ormai noto "Caso Ambrosi" per cui siamo giunti alla terza puntata. Quest'ultimo atto era doveroso per due motivi: una dimenticanza nella decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (di seguito CDT) e la prospettiva "del dove si andrà a finire" per quanto riguarda il procedimento sportivo.

Primo punto da evidenziare è una mancanza nella decisione del CDT del 21 aprile 2011. A prima vista era sfuggita anche a me, questa lacuna, poi riflettendoci, sono stato attanagliato dal dubbio. Alla fine non ho trovato risposta e rileggendo meglio la sentenza ho notato che la società LO.FRA S.r.l., deferita per responsabilità oggettiva (ex art. 4 c. 2 Codice di Giustizia Sportiva "di seguito CGS") non veniva né prosciolta né tanto meno, sanzionata. E' vero anche che il deferimento della LO.FRA. S.r.l. apparisse solo in epigrafe e nella decisione, però, non vi era l'affermazione o richiesta di archiviazione per l'illecito commesso da parte di questa società. Chi ha letto la sentenza sicuramente si è domandato: ma che cosa è accaduto alla LO.FRA. S.r.l.? A questa domanda non ho trovato risposta ma ancora la sto cercando.

Per ciò che riguarda la prospettiva futura: anche per quello che ho detto sopra, la Procura Federale potrebbe impugnare la decisione per una motivazione alquanto deficitaria (una delle caratteristiche delle decisioni così come disposto dall'Art. 34 c. 2 C.G.S. deve essere la motivazione anche sintetica). Ma procedendo con ordine bisogna fare un excursus nel sistema degli organi di giustizia all'interno della F.I.G.C. Infatti per quanto concerne le decisioni di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale si può presentare ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale così come previsto dall'art. 37 del C.G.S. Per poter impugnare la delibera si hanno 7 giorni dalla pubblicazione della stessa da parte della CDT o dalla comunicazione della delibera ai soggetti interessati.

L’eventuale terzo grado super federale riguarda il ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) così come disposto anche dall'art. 12 ter, c. 1 dello statuto CONI: "La competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserato o licenziati è del TNAS, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni soggette a impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 4 mesi, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia doping" anche se il ricorso a questo organo del CONI è molto costoso.

Nella mia ricerca di precedenti mi sono imbattuto in una vicenda che ha visto un deferimento per un doppio tesseramento nei confronti di Daniele L. della FC San Marco; la Procura Federale richiedeva otto punti di penalizzazione per questa società oltre ad una squalifica per il giocatore ma la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria (CU n.121 del 13.3.2009), nella sua decisione, faceva emergere un sorprendente senso di giustizia. Infatti il CDT Calabria così deliberava: "Occorre esaminare approfonditamente ogni singolo caso ed accertare se i deferiti abbiano agito in buona fede o meno. Nel caso di specie è emerso che la Società San Marco, fin dal 29.8.2008, ha inviato all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria la richiesta di tesseramento e solo in data 17.11.2008 riceveva risposta negativa. In tale situazione probatoria nessuna responsabilità per colpa grave o per dolo può essere addebitata alla società (…) Pertanto la sanzione della penalizzazione non appare applicabile. Appare conforme a giustizia applicare la sola sanzione dell'ammenda.". Questa decisione è ammirevole per la volontà di punire lievemente un comportamento inevitabile. Ma allo stato dei fatti questa strada non è perseguibile ed infatti la Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 88 del 7 maggio 2009) nel proprio ragionamento ha affermato una erronea applicazione dell'art. 10 c. 8 CGS. La CDN così disciplinava "se viene accertata la responsabilità della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere:

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica;

i) sclusione dal campionato richiamando l'art. 18 c.1 CGS. (…).

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g) e h), ) art. 18 c.1 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo". Alla fine erano comminati 4 punti di penalizzazione alla FC San Marco per 8 gare disputate da parte dell'atleta Daniele L. mentre quest'ultimo era sanzionato con sette mesi di squalifica.

Ritornando al nostro caso, il punto da analizzare riguarda quanti punti di penalizzazione meritino la Lupa Frascati ed il Roccasecca, in quanto la penalizzazione è l'unica cosa certa nel sistema giustizia all'interno della FIGC per quanto riguarda questo caso. Otto e tre punti sembrano eccessivi in virtù di quella riconosciuta colpa lieve così fatta emergere dalla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. A parere di chi vi scrive la Commissione Disciplinare Nazionale potrebbe "restituire" dai due ai quattro punti alla Lupa Frascati mentre un punto di penalizzazione potrebbe essere congruo alla colpa lieve per il Roccasecca.

Certo è che la soluzione ai doppi tesseramenti sono un computer ed un programma che contengono al loro interno la scheda anagrafica di tesseramento, e con questa banca dati poter dare potere autoritativo all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, così come accade ed è disposto per i professionisti dall'art. 39 NOIF. Una possibile risposta a tutte queste ingenue domande c'è: la FIGC vuole far lavorare le Commissioni Disciplinari Territoriali e con questo illecito disciplinare ci sta riuscendo ma allo stesso tempo una problema del genere fa accapponare la pelle ancor di più nell'era dell'informatizzazione e di internet! Vi anticipo che questo non è l'unico illecito che potrebbe interrompersi (vedi la squalifica di giocatori che non sapevano di essere squalificati, anche in stagioni diverse) ma di questo ne parleremo un altra volta.Francesco Casarola



A margine di quanto dedotto dal nostro appassionato radiocronista e giurista sportivo, vorrei domandare - una volta dedotto che il pur esperto Giudice Sportivo Calabria si è dimenticato della Lo.fra. s.r.l. nell'ultimo dispositivo riguardante il caso Ambrosi - alla Procura Federale: ma la prescrizione di casi come questo non sono di cinque anni? Senza voler puntare il dito su nessuno, siamo sicuri che la Lupa Frascati e il Roccasecca fossero le uniche società da deferire? E che fine hanno fatto Cosenza, Viterbese e Monterotondo?

Quando qualche rappresentante federale volesse illuminarci col suo parere, saremmo ben lieti di pareri differenti e risposte ai quesiti sollevati.

Massimiliano Cannalire

Direttore di URANO SPORT
Fausto(1)
00mercoledì 27 aprile 2011 21:49
Re: da calciiolaziale.com
[POSTQUOTE][QUOTE:110795984=misterc22, 27/04/2011 15.00]CASO AMBROSI ATTO III

Dove eravamo rimasti e dove finire

 

Sembra ormai un’opera teatrale ed invece è un semplice illecito disciplinare. E’ l'ormai noto "Caso Ambrosi" per cui siamo giunti alla terza puntata. Quest'ultimo atto era doveroso per due motivi: una dimenticanza nella decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (di seguito CDT) e la prospettiva "del dove si andrà a finire" per quanto riguarda il procedimento sportivo.

Primo punto da evidenziare è una mancanza nella decisione del CDT del 21 aprile 2011. A prima vista era sfuggita anche a me, questa lacuna, poi riflettendoci, sono stato attanagliato dal dubbio. Alla fine non ho trovato risposta e rileggendo meglio la sentenza ho notato che la società LO.FRA S.r.l., deferita per responsabilità oggettiva (ex art. 4 c. 2 Codice di Giustizia Sportiva "di seguito CGS") non veniva né prosciolta né tanto meno, sanzionata. E' vero anche che il deferimento della LO.FRA. S.r.l. apparisse solo in epigrafe e nella decisione, però, non vi era l'affermazione o richiesta di archiviazione per l'illecito commesso da parte di questa società. Chi ha letto la sentenza sicuramente si è domandato: ma che cosa è accaduto alla LO.FRA. S.r.l.? A questa domanda non ho trovato risposta ma ancora la sto cercando.

Per ciò che riguarda la prospettiva futura: anche per quello che ho detto sopra, la Procura Federale potrebbe impugnare la decisione per una motivazione alquanto deficitaria (una delle caratteristiche delle decisioni così come disposto dall'Art. 34 c. 2 C.G.S. deve essere la motivazione anche sintetica). Ma procedendo con ordine bisogna fare un excursus nel sistema degli organi di giustizia all'interno della F.I.G.C. Infatti per quanto concerne le decisioni di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale si può presentare ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale così come previsto dall'art. 37 del C.G.S. Per poter impugnare la delibera si hanno 7 giorni dalla pubblicazione della stessa da parte della CDT o dalla comunicazione della delibera ai soggetti interessati.

L’eventuale terzo grado super federale riguarda il ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) così come disposto anche dall'art. 12 ter, c. 1 dello statuto CONI: "La competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserato o licenziati è del TNAS, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni soggette a impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 4 mesi, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia doping" anche se il ricorso a questo organo del CONI è molto costoso.

Nella mia ricerca di precedenti mi sono imbattuto in una vicenda che ha visto un deferimento per un doppio tesseramento nei confronti di Daniele L. della FC San Marco; la Procura Federale richiedeva otto punti di penalizzazione per questa società oltre ad una squalifica per il giocatore ma la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Calabria (CU n.121 del 13.3.2009), nella sua decisione, faceva emergere un sorprendente senso di giustizia. Infatti il CDT Calabria così deliberava: "Occorre esaminare approfonditamente ogni singolo caso ed accertare se i deferiti abbiano agito in buona fede o meno. Nel caso di specie è emerso che la Società San Marco, fin dal 29.8.2008, ha inviato all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria la richiesta di tesseramento e solo in data 17.11.2008 riceveva risposta negativa. In tale situazione probatoria nessuna responsabilità per colpa grave o per dolo può essere addebitata alla società (…) Pertanto la sanzione della penalizzazione non appare applicabile. Appare conforme a giustizia applicare la sola sanzione dell'ammenda.". Questa decisione è ammirevole per la volontà di punire lievemente un comportamento inevitabile. Ma allo stato dei fatti questa strada non è perseguibile ed infatti la Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 88 del 7 maggio 2009) nel proprio ragionamento ha affermato una erronea applicazione dell'art. 10 c. 8 CGS. La CDN così disciplinava "se viene accertata la responsabilità della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere:

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica;

i) sclusione dal campionato richiamando l'art. 18 c.1 CGS. (…).

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g) e h), ) art. 18 c.1 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo". Alla fine erano comminati 4 punti di penalizzazione alla FC San Marco per 8 gare disputate da parte dell'atleta Daniele L. mentre quest'ultimo era sanzionato con sette mesi di squalifica.

Ritornando al nostro caso, il punto da analizzare riguarda quanti punti di penalizzazione meritino la Lupa Frascati ed il Roccasecca, in quanto la penalizzazione è l'unica cosa certa nel sistema giustizia all'interno della FIGC per quanto riguarda questo caso. Otto e tre punti sembrano eccessivi in virtù di quella riconosciuta colpa lieve così fatta emergere dalla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. A parere di chi vi scrive la Commissione Disciplinare Nazionale potrebbe "restituire" dai due ai quattro punti alla Lupa Frascati mentre un punto di penalizzazione potrebbe essere congruo alla colpa lieve per il Roccasecca.

Certo è che la soluzione ai doppi tesseramenti sono un computer ed un programma che contengono al loro interno la scheda anagrafica di tesseramento, e con questa banca dati poter dare potere autoritativo all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, così come accade ed è disposto per i professionisti dall'art. 39 NOIF. Una possibile risposta a tutte queste ingenue domande c'è: la FIGC vuole far lavorare le Commissioni Disciplinari Territoriali e con questo illecito disciplinare ci sta riuscendo ma allo stesso tempo una problema del genere fa accapponare la pelle ancor di più nell'era dell'informatizzazione e di internet! Vi anticipo che questo non è l'unico illecito che potrebbe interrompersi (vedi la squalifica di giocatori che non sapevano di essere squalificati, anche in stagioni diverse) ma di questo ne parleremo un altra volta.Francesco Casarola



A margine di quanto dedotto dal nostro appassionato radiocronista e giurista sportivo, vorrei domandare - una volta dedotto che il pur esperto Giudice Sportivo Calabria si è dimenticato della Lo.fra. s.r.l. nell'ultimo dispositivo riguardante il caso Ambrosi - alla Procura Federale: ma la prescrizione di casi come questo non sono di cinque anni? Senza voler puntare il dito su nessuno, siamo sicuri che la Lupa Frascati e il Roccasecca fossero le uniche società da deferire? E che fine hanno fatto Cosenza, Viterbese e Monterotondo?

Quando qualche rappresentante federale volesse illuminarci col suo parere, saremmo ben lieti di pareri differenti e risposte ai quesiti sollevati.

Massimiliano Cannalire

Direttore di URANO SPORT[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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Quanti punti di penalizzazione alla fine verranno sanzionati a carico del Frascati?
Penso che se il Sora vincerà il campionato la penalizzazione sarà lieve e la colpa maggiore verrà addebitata all' "inefficenza"del sistema(CRL).
Se invece vince il Frascati e la penalizzazione sarà sempre lieve allora si che assisteremo ad un gran bel caos per gli ulteriori reclami e contro reclami.

Come al solito a fine campionato c'è sempre un bel pò di casino.

Ha ragione il Dott.Francesco Casarola nell'affermare che il "caos"si sarebbe potuto evitare se fosse stato operativo"... un computer ed un programma che contengono al loro interno la scheda anagrafica di tesseramento, e con questa banca dati poter dare potere autoritativo all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, così come accade ed è disposto per i professionisti dall'art. 39 NOIF".

Soluzione troppo semplice.Probabilmente proprio per la semplicità non è stata "pensata".
frascatano
00giovedì 28 aprile 2011 11:48
Alessandro Ambrosi è nato a Fiuggi provincia di Frosinone
misterc22
00giovedì 12 maggio 2011 22:35
(482) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI
DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL
CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE
STAGIONE SPORTIVA ED € 1.500,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR
Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011).
(483) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO
AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 CIASCUNO AI SIGG.
6
SILVANO MARSELLA (Presidente) E ROBERTO PALLONE (dirigente) E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI
COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA
ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA
PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del
21.4.2011).
La Presidenza del Comitato Regionale Lazio, con nota del 21 marzo 2011, segnalava alla
Procura Federale che il sig. Alessandro Ambrosi, nel mentre ricopriva la carica di
Presidente della Società ASD LO.FRA. srl di puro settore giovanile svolgente attività nella
Provincia di Frosinone, si era tesserato quale calciatore dapprima con la società ASD
Lupa Frascati e successivamente con la società ASD Roccasecca San Tommaso,
partecipando a 12 gare della prima società e ad 8 gare della seconda società (tutte del
Campionato di Eccellenza) in posizione irregolare perché, ai sensi dell’art. 21 comma 4
NOIF, in quanto dirigente di società egli non poteva tesserarsi come calciatore (né come
tecnico, collaboratore, dirigente) per società diverse dalla sua ed associate alla stessa
Lega.
La Procura Federale, sulla scorta di tale segnalazione, con atto del 1° aprile 2011, deferiva
alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Alessandro
Ambrosi presidente della società ASD LO.FRA., il sig. Massimiliano Ricci Presidente della
società ASD Lupa Frascati, i sigg.ri Andrea Caroni, Daniele Persico e Mariano Marchese
dirigenti della società A.S.D. Lupa Frascati, il sig. Silvano Marsella presidente della società
A.S.D. Roccasecca San Tommaso, il sig. Roberto Pallone dirigente della società A.S.D.
Roccasecca San Tommaso, le società A.S.D. Lupa Frascati, A.S.D. Roccasecca San
Tommaso, A.S.D. LO.FRA. per violazione quanto all’Ambrosi degli artt. 1 comma 1, 10
commi 2 e 6 CGS e 21 comma 4 NOIF; quanto a Ricci, Marsella, Caroni, Persico e
Marchese degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS; quanto alle società la
responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 21 aprile 2011,
accoglieva il deferimento ed infliggeva all’Ambrosi, giudicato quale calciatore, la squalifica
di mesi quattro, a Ricci, Marsella, Caponi, Persico, Marchese e Pallone la inibizione di
giorni quindici; alla società ASD Lupa Frascati la penalizzazione di otto punti in classifica
da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda; alla società ASD
Roccasecca T. San Tommaso la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nella
corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso le società ASD Lupa Frascati e ASD
Roccasecca T. San Tommaso, chiedendo entrambe in via principale il proscioglimento
ovvero in subordine la riduzione delle sanzioni entro limiti di minore entità. Interviene nel
procedimento la società ASD San Cesareo Calcio quale parte interessata all’esito del
giudizio, istando per la conferma della decisione impugnata.
Alla udienza odierna sono comparse la Procura Federale per la richiesta di conferma della
decisione, nonché le ricorrenti per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La Commissione osserva quanto segue.
Vanno innanzitutto riuniti i due ricorsi proposti in via separata dalle rispettive società, per le
evidenti ragioni di connessione oggettiva.
Va altresì rilevata la irritualità dell’intervento spiegato dalla ASD San Cesareo Calcio, non
essendo la interveniente parte del procedimento e non essendo previsto dalla norma
l’intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del procedimento.
Passando all’esame del merito dei ricorsi, occorre considerare che il primo Giudice ha
evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, “in quanto esse – si
cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale
7
del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle
società ed il sistema federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la
sussistenza di tale motivo ostativo”.
Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai
presidenti ed ai dirigenti delle due società “in quanto – si cita testualmente – gli
accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito
ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l’elenco dei calciatori svincolati pubblicato
sul comunicato ufficiale” (si noti al riguardo che l’Ambrosi era stato svincolato dalla società
ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San
Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in
seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli suppletivi).
In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in
classifica, che, nell’ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per
ragioni di equità ricondotta nell’ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le
società giusta la norma contenuta nell’art. 10 comma 6 CGS.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione i ricorsi e per l’effetto revoca la sanzione dei punti di
penalizzazione in classifica alle Società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca Terra San
Tommaso confermando per il resto l’impugnata decisione.
Dispone la restituzione della tassa versata dalla Società ASD Roccasecca Terra San
Tommaso, nulla per la tassa non versata dalla Società ASD Lupa Frascati.
misterc22
00sabato 14 maggio 2011 14:42
da claciolaziale.com
CASO AMBROSI



E' LA RESA DEI CONTI. MA NON LA FINE DI UN FILM



Il Caso Ambrosi prende pieghe che avevamo ampliamente prospettato. Per preparare questo articolo ho riletto tutte i miei contributi su questo argomento (ben tre), le due decisioni ma anche tutto quello che era stato scritto sul caso. E' stato divertente sopratutto rileggere con il senno di poi. E' stato divertente e quasi mi sono sorpreso vedere che il mio primo articolo era il più vicino alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN).



Proprio da un passo di quel contributo vorrei iniziare: “Qual'è la giusta pena per il nostro caso? Domanda che si porrà il giudice adito dal Procuratore Federale. A questa domanda sarà data una risposta attraverso una valutazione della colpa della società per cui era tesserato Ambrosi. E' l' art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”) a definire la scala delle pene rispetto alla gravità e alla natura del fatto illecito. A questa norma si deve combinare l'art. 10 c. 8 CGS che fa riferimento al caso in cui vi sia la partecipazione di calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte (vd. Art. 10 c. 6 CGS)”. Dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 90 del 12 maggio 2011 emerge la responsabilità per colpa lieve così descritta “in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve (si cita testulamente) -non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”.



Ricapitolando il vero problema è stato capire quale era la giusta pena circoscritta però in una responsabilità per colpa lieve. La quale derivava dalla violazione dell'art. 21 c. 4 NOIF (norma che definisce il doppio tesseramento calciatore-dirigente) addebitabile per colpa lieve in quanto , riprendendo il mio secondo contributo, :“Lupa Frascati e Roccasecca avete sbagliato ma non potevate non sbagliare”.



La sentenza è stata riformata in maniera totale. E' stato un vero e proprio ribaltone. Infatti la Commissione Disciplinare Nazionale ha affermato “In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica dell'assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 c. 6 CGS. Proprio da questo articolo vorrei ripartire. Infatti a riguardo la CDT aveva affermato: “si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari, ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l'utilizzazione di tali soggetti, che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara.”. Sembra quasi che la CDN presieduta dal Dott. Luce abbia voluto tirare le orecchie alla CDT riguardo a questo aspetto. Riconoscendo la bontà di questa norma e comminando alle due società l'art. 18 CGS lettera b) ovvero l' ammenda. Mentre ad Ambrosi (che non ha proposto ricorso) è andata bene in quanto l'architettura della decisione della CDN avrebbe potuto squalificare in maniera maggiore il calciatore.



Ultima riflessione che vorrei fare riguarda una domanda che mi sono posto: “Che cosa ci ha insegnato questo caso?”. Sono molte le deduzioni che ho fatto alcune che posso esprimere altre invece le lascerò sul foglio di carta dovevo avevo appuntato qualche riflessione. Tra le considerazioni “esprimibili” bisogna distinguere quelle che riguardano la politica sportiva e quelle che riguardano il puro diritto.



Il primo aspetto grida vendetta. In quanto sarebbero molte le possibili modifiche da porre in atto in materia di tesseramenti e tra questi una banca dati di tutti i tesserati (per evitare così casi di doppio tesseramento). Ed inoltre una maggior divulgazioni dei regolamenti da parte degli organi federali.

Il secondo aspetto riguarda la mia personale difesa dell'art. 21 c.4 che sicuramente non va cambiato ma magari applicato a dovere. E grazie a dio che il principio più sono forte tecnicamente più ti devo penalizzare in classifica non è passato sotto la giusta scure della CDN.



Per ora ma non è “forse” finita qui la storia Ambrosi lascia gli organi di giustizia sportiva della FIGC: solo questo è l'unico dato certo.


Praticante Avvocato dott. Francesco Casarola
misterc22
00martedì 17 maggio 2011 19:52
TNAS: Quattro società del campionato Eccellenza laziale di calcio chiedono l'arbitrato

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto oggi una istanza di arbitrato da parte della A.S.D. San Cesareo Calcio, della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, della A.C.D. Anitrella e della A.S.D. Ceccano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della A.S.D. Lupa Frascati e della A.S.D. Roccasecca Torre San Tommaso. L’istanza ha a oggetto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con cui sono state revocate alle società intimate le sanzioni, rispettivamente, di 8 punti e di 3 punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato di Eccellenza laziale.
Fausto(1)
00mercoledì 18 maggio 2011 09:23
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:111173249=misterc22, 17/05/2011 19.52]TNAS: Quattro società del campionato Eccellenza laziale di calcio chiedono l'arbitrato

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto oggi una istanza di arbitrato da parte della A.S.D. San Cesareo Calcio, della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, della A.C.D. Anitrella e della A.S.D. Ceccano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della A.S.D. Lupa Frascati e della A.S.D. Roccasecca Torre San Tommaso. L’istanza ha a oggetto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con cui sono state revocate alle società intimate le sanzioni, rispettivamente, di 8 punti e di 3 punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato di Eccellenza laziale.[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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Ammazza che casino ogni anno che c'è a fine stagione!
Comunque vada è ora di farla finita con gli strascichi sistematici.
Alla fine la ragione sarà certamente di qualcuno ma qualcun altro rimarrà sicuramente con la bocca mara.
In tutta questa vicenda,a parte torti o ragioni o ragione e torti,secondo il mio kmodestissimo punto di vista è stato commesso un grosso errore.
A parte le colpe del sistema, che ancor oggi non è in grado di "possedere"un sistema informatico adeguato per cui è stata rivoltata la prima sentenza,ci sono delle regole ben precise che sono state,alla fine,superate perchè il sistema bla bla bla......

La regola c'è e và rispettata fino a quando non ce ne un'altra che contempla quanto è successo.
Punto e basta.
Invece ........gli avvocati,giustamente,perorano la causa del proprio assistito, i cavilli sono tanti a cui aggrapparsi ed allora...ogni anno è la stessa cosa.

Non mi pare giusto ma è sempre così.......

Alla fine tutti hanno ragione o torto comunque vada a fine.

lupacchiotto
00mercoledì 18 maggio 2011 14:55
forza Lupa
misterc22
00mercoledì 18 maggio 2011 19:07
A.S.D. San Cesareo Calcio, A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, A.C.D. Anitrella e A.S.D. Ceccano / Federazione Italiana Giuoco Calcio, A.S.D. Lupa Frascati e A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso (oggetto: decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con cui sono state revocate alle società intimate le sanzioni, rispettivamente, di n. 8 punti e di n. 3 punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato di Eccellenza laziale). Il Presidente del TNAS, in accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti, ha ridotto a 1/3 sia il tempo a disposizione delle parti intimate per lo svolgimento della propria attività difensiva, sia il tempo a disposizione dell’Organo arbitrale per il deposito del lodo.
FAUSTO(1)
00mercoledì 18 maggio 2011 21:20
Re:
misterc22, 18/05/2011 19.07:

A.S.D. San Cesareo Calcio, A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, A.C.D. Anitrella e A.S.D. Ceccano / Federazione Italiana Giuoco Calcio, A.S.D. Lupa Frascati e A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso (oggetto: decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con cui sono state revocate alle società intimate le sanzioni, rispettivamente, di n. 8 punti e di n. 3 punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato di Eccellenza laziale). Il Presidente del TNAS, in accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti, ha ridotto a 1/3 sia il tempo a disposizione delle parti intimate per lo svolgimento della propria attività difensiva, sia il tempo a disposizione dell’Organo arbitrale per il deposito del lodo.



Mister
te che sai tutto di quanti giorni s'è ridotto il tempo?

Comunque mi pare giusto accelerare i tempi così si mette fine a questa storia.
ODIO.
00venerdì 20 maggio 2011 10:44
STRANI MANIFESTI PER LA CITTà!




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ODIO.
00venerdì 20 maggio 2011 10:49


STIAMO ARRIVANDO!!!
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