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CASO AMBROSI
QUANDO LE REGOLE DEL GIOCO
SONO SCRITTE MALE
IL GIUDICE SI ADEGUA
a cura di Francesco Casarola
Le lacune all'interno delle Carte Federali emergono chiare e forti, in materia di “illecito” per doppio tesseramento. Una riprova è ciò che ha deliberato la Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dal Ragionier Carlo Calabria, in merito al caso di doppio tesseramento che ha interessato Alessandro Ambrosi e con lui Lupa Frascati e Roccasecca.
Nel mio precedente articolo sul caso Ambrosi avevo prospettato ciò che poi è stato confermato dalla decisione dei giudici. Mi ero soffermato su due punti sviluppati, poi, nella sentenza, che riguardavano il livello di colpa delle società e la mancanza di una banca dati per il Comitato Regionale. A distanza di qualche mese sembra che i giudici abbiano avuto cura di rispondere alle problematiche che sono emerse in questa vicenda.
Una sentenza e molti nervi scoperti che vengono toccati. Andiamo con ordine riassumendo le problematiche maggiori che si evincono dalla decisione:
- la mancanza di una banca dati di dirigenti ed allenatori.
- Emerge il principio “più sono forte tecnicamente più vengo penalizzato in classifica.”
Per cio' che concerne il primo punto (assenza di una banca dati) la sentenza è alquanto sincera e limpida affermando: “Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento delle società appare caratterizzato da colpa lieve. In sostanza, pur esercitando un controllo accurato, le società non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”.
Mentre per la seconda questione rilevante si afferma il principio giuridicamente aberrante: “Si deve osservare che la posizione delle due società va differenziata, “quoad poenam”, in riferimento ai risultati conseguiti nelle gare irregolari, in quanto la Lupa Frascati ha conseguito ben 29 punti nelle 12 gare ed il Roccasecca San Tommaso solo 5 nelle 8 gare”. Senza nessun tipo di timore che una sentenza può avere su altri giudicati si irroga una pena non commisurata al fatto commesso ma in virtù di una vantaggio (migliore) conseguito e raggiunto presuntivamente grazie all'apporto di un “SOLO” giocatore. I meriti di un collettivo vengono così moncati a causa del tesseramento irregolare determinato da una colpa lieve dovuta ad un regolamento che non mette in condizione le società di poter fare i controlli del caso in maniera snella, veloce e diligente. E quindi la società si deve trasformare, se non vuole incorrere in responsabilità, in organo accertatore. Ed infatti il CR Lazio, come ogni comitato regionale a norma dell'art. 39 c. 3 delle NOIF, non è organo deputato dalla FIGC ad accertare la bontà del tesseramento (“La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento (…) è stabilità dalla data di deposito o di arrivo della documentazione (…), purché venga concesso il visto di esecutività da parte della Lega medesima”) ; e, come ribadito dalla sentenza, “il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo”. Infatti solo per il tesseramento dei professionisti esiste il visto di esecutività.
In merito alla funzione degli organi della FIGC è interessante un passaggio della decisione della Camera di Conciliazione e dell'Arbitrato del CONI (soppressa nel 2009 e sostituita dal “Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”) Lodo n. 49 del 2006 (Como c/ FIGC) che riguardava il doppio tesseramento del calciatore Pedrocchi; tale richiamo, in un passaggio, faceva emergere il principio dell'affidamento che la società ha nei confronti della Federazione e dei suoi organi che sono, secondo questo lodo, investiti della funzione di accertare il tesseramento. Questa decisione, che mi trova pienamente d'accordo, irrogava alla società responsabile del doppio tesseramento (caratterizzata da una colpa lieve) il minimo edittale della pena: l'ammenda. Sicuramente il nodo giuridico che permette una decisione del genere sta nel fatto che la Federazione Italiana Gioco Calcio, rivestendo il doppio ruolo di ente pubblico e privato (come affermato dalla dottrina maggioritaria e cfr. art. 15 D.Lgs. n. 242/1999 modificato dall'art. 1 D. Lgs. 15/2004, art. 23 c. 1 Statuto Coni), si ritrova in materia di tesseramento a svolgere una funzione pubblica di tipo amministrativo, e, per questi motivi, chi se non una diramazione dello Stato può e deve accertare? Di seguito riporto uno stralcio del lodo 49 Como/FIGC: “In secondo luogo, a giudizio del Collegio, il principio dell’affidamento impone di ritenere che la Società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti all’accertamento della regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore.
In terzo luogo il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato dalla norma - affinché venga meno il titolo del calciatore a scendere in campo e possa darsi luogo a sanzioni legate alla predetta irregolarità, così come dispone il comma 8 del richiamato art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella vigenza del tesseramento, non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità. Al riguardo si rileva l’anomalia della condotta degli Uffici della Lega che, una volta accertata l’irregolarità, avrebbero dovuto - quanto meno alla data del deferimento (23.09.2005) – revocare o sospendere l’efficacia del provvedimento.”
Ragionamenti derivanti da tale sentenza
In conclusione possiamo affermare che la sentenza ha detto: Lupa Frascati e Roccasecca, avete sbagliato ma non potevate non sbagliare! La colpa maggiore è da dividersi tra la FIGC e per suo tramite il CR Lazio, che non ha banche dati e quindi Voi Società non potevate sapere. Anche Ambrosi ha una colpa maggiore: non sapeva della regola o se ne era a conoscenza non pensava che si dovesse depositare il verbale d'assemblea affinché questo avesse efficacia. Lupa Frascati e Roccasecca, vi devo comunque punire e vi punisco in base ai risultati ottenuti con Ambrosi in campo (?!?!?).
E ora….?
Qualcuno si domanderà ed ora che succede? Si può fare ricorso e quale tempistica hanno i ricorsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale? La risposta nel prossimo articolo di questa rubrica.
Un’iniziativa da costruire insieme
Concludo con un appello a tutti i presidenti che partecipano ai campionati del CR Lazio affinché si crei un’associazione per lavorare alla proposta di eliminazione, modifica o creazione di norme che curino i malanni giuridici di questo sport, per non dare la possibilità di alimentare polemiche e dubbi sui campionati. Chi è interessato a questo progetto di cambiamento mi contatti. Questo sport può migliorare ancora molto a livello regionale ma solo se tutti siamo uniti. Società, federazione, giuristi, tutti appassionati verso una regolamentazione che tenga lontane le interpretazioni, e che definisca i contorni in modo più preciso, se volete pignolo. Ma senza dubbi. Stavolta ce ne sono stati. E come diceva Corrado…e il bello è che non finisce qui.
Francesco Casarola
Esperto in Diritto ed Economia dello Sport
Praticante avvocato in Diritto Sportivo
presso lo studio legale Spadafora De Rosa
www.francescocasarola.com