[POSTQUOTE][QUOTE:107191020=misterc22, 27/10/2010 15.33](119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSELLA
SENSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS ROMA Spa), E
DELLA SOCIETÀ AS ROMA Spa ▪ (nota N°. 1784/255pf10-11/SP/blp del 30.9.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 30/9/2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Rosella Sensi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
rappresentante della Società Roma, e la Società Roma per rispondere:
- la prima, della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS per aver espresso, nel corso di
dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione
della classe arbitrale, in particolare del Sig. Carmine Russo, arbitro della gara Brescia-
Roma, disputatasi il 22.9.2010, e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché per
aver adombrato dubbi sull’imparzialità e sulla buona fede degli ufficiali di gara e sulla
regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri;
- la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di
responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di
amministrazione e legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale, nella sostanza, si rileva, da una parte, che
alla base dell’intervista di cui al deferimento vi sarebbe stato un “fatto storico vero e
incontestato”, cioè “clamorosi errori arbitrali” e, dall’altra, che le dichiarazioni della Sensi si
sarebbero concretizzate in “epiteti coloriti”, espressi “a caldo”, mai trascesi in offese o
ingiurie. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.
Il dibattimento
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 15.000,00 sia per la Sensi, sia per la Società Roma.
Sono comparsi altresì la Presidente Sensi e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Sensi, rilasciate al
termine della gara Brescia-Roma del 22.9.2010 e riportate nell’articolo di stampa,
pubblicato il giorno 23.9.2010, dal quotidiano “Corriere dello Sport - Stadio, sono
censurabili.
Affermare, tra l’altro, che "è una vergogna, uno schifo … questo sistema deve saltare, non
può andare avanti così … il calcio italiano va a rotoli … Abete invece di barattare lo
sciopero con la Befana per i calciatori intervenisse su Braschi e la smettesse di fare il
diplomatico … questo è un sistema che non va più bene … c’è tanta incapacità, non ne
posso più di direzioni di gara in malafede come quella di Brescia … come si permette un
arbitro come questo a fare un danno così evidente alla Roma? … un arbitro incapace ha
condizionato la gara in modo vergognoso” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in
una forma di denigrazione nei confronti della classe arbitrale e di tesserati e delle
Istituzioni Federali, nonché in una accusa di parzialità.
A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una o più decisioni
arbitrali ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta
conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della
correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità della Sensi, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
La determinazione delle sanzioni
Sanzioni eque, tenuto conto, da una parte, del comportamento processuale e dell’assenza
di precedenti specifici per la Presidente Sensi e, dall’altra, di quanto previsto dall’art. 5,
comma 6, lett. a), b), c) e d), CGS (gravità, modalità e idoneità oggettiva delle
dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio
all’istituzione federale; circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da soggetto che
abbia la rappresentanza della Società; circostanza che le dichiarazioni consistano
nell’attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la
regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara), nonché degli
orientamenti della Corte di Giustizia in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
9.000,00 (Euro novemila/00) sia a Rosella Sensi,[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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A Mister
ma se tu avessi un appannaggio annuo di 1.000.000 di € e ti togliessere €9.000 per aver detto la verità sul comportamento di un arbitro te fregherebbe qualcosa?.Penso proprio di no.
E allora te stai a preoccupà te de quello che in maniera "giusta",si perchè è giusto quello che hanno deliberato,hanno addebbitato alla dott.sa Sensi.
Ma lascia perde e dacce qualche notizia sulla tua squadra,perchè se non lo fai in un momento favorevole te ritroverai come nel recente-lungo-passato ha parlà solo delle squadre da te allenate o del nostro mondo dilettantistico per mancanza di notizie piacevoli riguardanti la "tua"squadra del cuore ovvero svigolà per non dover parlà ripetutamente delle disgrazie che hanno attanagliato per anni il "tuo mondo professionistico".