CONSIGLIO DIRETTIVO ALI DI SCORTA

Ultimo Aggiornamento: 07/04/2013 09:18
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Sesso: Maschile
27/11/2010 08:39

LE DIVERSE CATEGORIE DEI SOGGETTI NON PROFIT

Le Associazione non riconosciute
Le Associazione riconosciute
Le Fondazioni
I Comitati
La trasformazione di Associazioni e Fondazioni


Le Associazione non riconosciute
La grandissima maggioranza delle associazioni oggi esistenti è costituita nella forma di Associazione non riconosciuta, prevista e disciplinata negli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Le Associazioni in parola vengono definite “non riconosciute” in quanto sono prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’Associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, ed intuibili ragioni di funzionalità, fanno sì che l’Associazione non riconosciuta si costituisca, di regola, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione ), basato su due principali componenti:
l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento;
lo statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione.
Il contratto associativo non richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale .
Le caratteristiche strutturali di un’Associazione non riconosciuta possono essere così elencate:
una forma di aggregazione aperta all’incremento od al ricambio degli associati (cosiddetta “struttura aperta”). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere diritti ed oneri diversi tra loro (ad esempio, in relazione all’entità dei contributi da versare, ai diritti di voto, ecc.); ma è preferibile che si stabilisca tra loro parità di diritti e doveri. Si consideri oltretutto che detta parità, in linea generale o specifica, è un requisito richiesto per godere di determinate agevolazioni fiscali;
autonomia patrimoniale - sia pure limitata - rispetto alle sfere patrimoniali dei singoli associati e ad eventuali creditori personali dei medesimi, che si sostanzia nel concetto di “fondo comune” ;
attività finanziata primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi; oppure, ancora, con (limitate) attività di natura commerciale;
delega della gestione associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure designate in sede di costituzione;
estinzione per:
scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto;
deliberazione dell’assemblea degli associati (ove esistente);
il venir meno di tutti gli associati;
in ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure - in mancanza dei medesimi - a quelli determinati dalla pubblica autorità.

Le associazioni riconosciute
Le Associazioni Riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del Codice Civile, devono:
costituirsi con atto pubblico;
chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.
Il riconoscimento della personalità giuridica, come principale conseguenza, assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo.
La possibilità di acquisto di beni immobili da parte delle Associazioni Riconosciute è ulteriore e diretta conseguenza delle modalità di costituzione e dell’acquisizione della personalità giuridica.

Le fondazioni
Per le Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, valgono le medesime regole di riconoscimento esaminate per le Associazioni Riconosciute. Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria.
La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l’esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti “fondatori”.
La struttura giuridica della Fondazione non prevede la figura del socio (od associato, od altre figure assimilabili).
Il metodo ordinario con cui si costituisce una Fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, che saranno non tanto mutualistici, quanto piuttosto di matrice sociale, culturale, solidaristica.

I comitati
Il Codice Civile non descrive in dettaglio la nozione di Comitato.
Il Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di persone che si propongono la raccolta di fondi necessari a realizzare una determinata iniziativa.
I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere così identificati:
struttura chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno dato vita, i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di raccogliere;
scopo: deve essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza “esterna”;
durata: di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto dell’impossibilità di realizzarla;
patrimonio: si costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne il programma;
disciplina della responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del Comitato.
La trasformazione di associazioni e fondazioni
La riforma societaria, in vigore dal 1 gennaio 2004, ha innovato profondamente le ipotesi di cambiamento della forma giuridica delle imprese.
Tra le varie modifiche apportate è stata prevista anche la possibilità della cosiddetta “trasformazione eterogenea”, che riguarda il passaggio da soggetti societari a soggetti differenti o viceversa.
Più in particolare, con riferimento agli enti esaminati nel presente opuscolo, sono state disciplinate la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 - septies del codice civile) e quella in società di capitali (art. 2500 - octies).
La prima consente tra l’altro di passare da una società di capitali (ad esempio spa o srl) ad una associazione non riconosciuta o ad una fondazione, mentre la seconda disciplina (ugualmente assieme ad altri casi) la trasformazione in società di capitali di associazioni riconosciute e di fondazioni.
È da rilevare che non è prevista la possibilità di trasformare in società di capitali una associazione non riconosciuta, la quale conseguentemente prima di procedere alla trasformazione deve acquisire la personalità giuridica.
Coerentemente con l’innovazione introdotta in materia societaria anche le nuove disposizioni che hanno modificato dall’inizio del corrente anno la normativa sulle imposte sui redditi hanno provveduto a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alla trasformazione eterogenea (art. 171 Testo Unico Imposte sui Redditi).

Descrizione
Associazione non riconosciuta
Associazione
Fondazione
Comitato (non riconosciuto)
Caratteristiche
È strumento associativo a struttura aperta, ovvero consente il ricambio e l’incremento dei membri partecipanti (i quali, affinchè l’associazione goda della normativa tributaria di favore, devono avere diritti sostanzialmente equivalenti, anche di voto -secondo il principio “una testa, un voto”-)
È l’associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (ad oggi con procedura di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
È soggetta a riconoscimento ed è contraddistinta dall’assenza di soci od associati. Si costituisce normalmente a seguito di un lascito patrimoniale da parte di uno o più fondatori.
Presuppone un rapporto associativo a struttura chiusa, ristretta ai soli “promotori”.
Responsabilità degli Amministratori
Rispondono dei debiti dell’associazione gli “Amministratori” (o, comunque, coloro che agiscono in nome e per conto della medesima, indipendentemente dalla carica assunta).
Gli Amministratori di norma non rispondono dei debiti dell’Associazione; ne risponde con il patrimonio sociale l’Associazione stessa (che può sicuramente comprare beni immobili)
Gli Amministratori -nominati in atto costituivo o dai soggetti statutariamente identificati- di norma non rispondono dei debiti della Fondazione.
Delle obbligazioni assunte -in assenza di riconoscimento rispondono tutti i componenti, personalmente e solidalmente, indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta.
Scopi perseguiti
Si propone il perseguimento nel tempo di scopi mutualistici (ovvero in prevalente favore degli associati, v. ad es. associazioni sportive) oppure di scopi solidaristici (ovvero di interesse della collettività).
V. Associazione non riconosciuta.
L’amministrazione del patrimonio è funzionale al raggiungimento degli scopi -culturali, solidaristici, ecc.- individuati dal fondatore.
Si propone la promozione o la realizzazione di una singola iniziativa o di una specifica manifestazione (anche ripetuta periodicamente nel tempo).
Finanziamenti
Finanzia il raggiungimento dei propri scopi -laddove non svolga anche attività commerciali rivolte a terzi- sulla base di entrate ordinariamente rappresentate in via prevalente dai canoni associativi e dai contributi o rimborsi degli associati.
V. Associazione non riconosciuta.
Finanzia i propri scopi con il lascito del fondatore ed i relativi, eventuali frutti.
Finanzia i propri scopi a mezzo della costituzione di un patrimonio che non deriva dai contributi dei componenti il comitato (contributi che possono anche essere nulli) bensi’ dai contributi dei soggetti esterni (“sottoscrittori”) cui ci si rivolge con specifico programma pubblicamente presentato.
Attività
Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione)
V. Associazione non riconosciuta.
Realizza il proprio scopo con il varo e lo svolgimento delle iniziative ritenute opportune dagli Amministratori nell’ambito della missione statutaria.
Realizza il proprio scopo con il varo e lo svolgimento dell’iniziativa o della manifestazione che aveva giustificato la nascita del comitato.









FAQ Associazioni (ONLUS): costituzione, gestione fiscale
1. A cosa serve registrarsi all'Ufficio del Registro?
2. Cos'è l'attività istituzionale?
3. L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
4. A cosa serve e come si ottiene il Codice Contribuente?
5. A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
6. È una Persona Giuridica? Differenza tra associazione Riconosciuta e non.
7. "senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
8. Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
9. Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS?
10. OdV: Cosa comporta iscriversi all'albo regionale? Come assicurare i propri soci?
11. OdV: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro previsto dalla legge 266/91 art.17?
12. Può accettare donazioni? Cosa sono le donazioni di modico valore?
13. Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?
14. Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?
15. Cos'è un "Ente non Commerciale"?
16. Quali sono i libri sociali/contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
17. Quando e come deve rilasciare ricevute?
18. Può pagare i propri soci o assumere personale?
19. Cos'è considerato attività commerciale?
20. Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?
21. Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?
22. Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?
23. OdV:Come si identificano le attività commerciali marginali?
24. Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?
25. Deve pagare le tasse? Quali? E Come?
26. Cos'è la contabilità separata?
27. Esiste un software per gestire la contabilità di associazioni?
28. Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi o altre attività a pagamento?
29. Come funziona l'opzione forfettaria per il pagamento delle tasse?
30. Come funziona la contabilità semplificata?
31. Come funziona la contabilità ordinaria?
32. Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONLUS?
33. Quali sono i testi/libri/riviste di riferimento? Bibliografia.

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Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione ONLUS?

E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sè costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due .
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale. Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale.
Molte altre informazioni possono essere trovate p. es. nel sito www.abconsul.it/.
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Come si costituisce in forma scritta?

E' necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro | SU viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario, e sono:
un Atto Costitutivo
uno Statuto

L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:
"E' costituita in ____luogo_____ l'associazione denominata _________.
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori : Nome Cognome Residenza CF firma".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è _______.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché deve tracciare le finalità e le norme di funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: "Con i Campesinos"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
lo scopo
le condizioni per l'ammissione dei soci
il regolamento interno e l'amministrazione.
Molte associazioni registrano solo un generico atto costitutivo contenente i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi accordi l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.
ONLUS: Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, come p. es. la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS") accanto al nome dell'associazione.
Per registrare ciascun atto servono 2 copie (una terza copia è facoltativa: 1 copia resta al Registro le altre vengono restituite), 2 marche da bollo (*nota) da 20.000 Lire e 200.000 Lire di costi di registrazione. (cfr Imposta di Registro DPR 131/86) Una copia la tiene l'Ufficio del Registro e 2, bollate e registrate, vengono restituite all'associazione.
(*nota) Secondo la legge i fogli su cui scrivere l'atto DEVONO essere fogli di protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25 righe, e in ogni riga DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono essere superati ecc.
Nell'era del computer e delle stampanti, gli ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni 4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il font non sia troppo piccolo. Alcune persone si sono viste rifiutare il foglio perchè andava riscritto con font più largo. Le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del 460dlv97#22, pagano sempre 250.000 Lit per la registrazione di statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del 642dpr72.htm#27bis@B".
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, l'associazione dovrà iscriversi all'anagrafe delle onlus, inviando (come piego raccomandato) alla Direzione Regionale delle Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus potrà ottenere dalla Direzione Regionale delle Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto corrente bancario, ecc.).
Altre esenzioni dall'imposta di Registro vi sono per alcuni Enti non Commerciali in possesso di Personalità Giuridica: DLgs 346/90 art55
[Vai alle domande]

Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?

Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il codice civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa circa 500.000 lire. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica. [Serv.Consulenze]
[Vai alle domande]

A cosa serve registrarsi all'Ufficio del Registro?

In primo luogo, secondo l'art. 2704 del Codice Civile la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale come data la data di registrazione. Nel caso di una associazione la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e del simbolo dell'associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.
[Vai alle domande]

Cos'è l'attività istituzionale?

E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc. (vedi FAQ 22); eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
[Vai alle domande]

L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?

Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette | SUdell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro | SU.
Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il CF è indispensabile per:
acquistare beni con fattura;
intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
stipulare contratti di locazione;
richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
erogare compensi;
versare ritenute d'acconto;
compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102);
percepire dividendi;
esercitare attività commerciali abituali;
sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il C.F.
Se non fai nulla di tutto ciò il C.F. puoi non chiederlo.
Secondo [GuidaENC] è necessario richiederlo dopo la costituzione.
[Vai alle domande]

A cosa serve e come si ottiene il Codice Contribuente?

Se si vogliono pagare collaboratori (siano essi dipendenti o autonomi, abituali o occasionali) serve, oltre al codice fiscale, anche il Codice Contribuente;
Per ottenerlo basta la forma scritta, non chiedono nè atto pubblico nè registrazione, è gratis, lo dà l'Esattoria Comunale.
[Leigheb]
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A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
La partita IVA è necessaria solo se si svolge attività commerciale abituale (dpr 633/72 art 1 e 5).
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:
norma generale: le attività commerciali occasionali: l'occasionalità dell'attività non è definita per legge infatti esistono numerosissimi contenziosi.
tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche alla FAQ 31);
tutti gli enti non commerciali: i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi anche alla FAQ 31);
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole): attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito: vedi anche alla FAQ 31);
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole): cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito: vedi anche alla FAQ 31);
solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione;

Una cosa è certa, se si è in possesso di partita IVA si diventa automaticamente un soggetto che esercita attività commerciale abituale, e si è costretti ad applicare la normativa IVA per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se effettuata una volta sola.
Come si ottiene: fare domanda all'Ufficio IVA | SU con il modulo AA7/6 ... aspetto integrazioni. Chi possiede P. IVA deve aprire un Conto Fiscale (cfr. DM 567/93; L 413/91 art78)
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.
Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 460/97 (vedi FAQ 2).
[Vai alle domande]

È una Persona Giuridica? Differenza tra associazione Riconosciuta e non.

No, in generale un'associazione non è riconosciuta come Persona Giuridica per il diritto privato. Questo significa che l'associazione non è obbigata a possedere un patrimonio, che puo' accettare solo donazioni di modico valore e che le responsabilità legali sono esclusivamente a carico del Presidente (o degli amministratori); (es. per risolvere eventuali debiti dell'associazione, i creditori possono rivalersi sul patrimonio del presidente).
Facendo domanda di Riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del Codice Civile), una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico. [Serv.Consulenze]
[Vai alle domande]

"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?

Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è implicita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale "l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".
(nel Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'associazione, come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.): quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto (CC art 2247); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione (caso tipico è di girarlo nel Fondo di riserva indivisibile e utilizzarlo negli anni successivi).
[Vai alle domande]

2. Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
Domanda non riguarda le ONLUS
[Vai alle domande]

Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS?

L'associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato, può approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali. Tuttavia l'associazione deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari requisiti:
ONLUS
Le modalità sono indicate nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
3. beneficenza;
4. istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
5. formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
6. sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
9. promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
10. tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
L'associazione non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse" con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque, mentre le attività nei settori della tutela dell'ambiente oppure delle cose d'interesse artistico e storico devono essere accessorie per natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore); le attività direttamente connesse non devono però prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
[Vai alle domande]

3. OdV: Cosa comporta iscriversi all'albo regionale? Come assicurare i propri soci?
Domanda non riguarda le ONLUS
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4. OdV: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro previsto dalla legge 266/91 art.17?
Domanda non riguarda le ONLUS
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Può accettare donazioni? Cosa sono le donazioni di modico valore?
Premettiamo che il codice civile definisce la donazione come un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve per spirito di liberalità, e che la liberalità è una donazione. I sinonimi che si incontrano nella normativa sono: erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere.
Un associazione non riconosciuta può accettare solo donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di modico valore. Il modico valore del bene donato si valuta soprattutto in rapporto alle condizioni economiche del donante [Codice Civile art 783], in questa figura possono quindi rientrare anche notevoli somme di denaro se il donante è una persona facoltosa.
Il modico valore deve essere comunque inferiore a 10 Milioni di Lire: questa è una nostra interpretazione del TU sulle donazioni (tariffa annessa al D.Lgs. 346/90) perche corrisponde alla cifra per la quale il ricevente non deve pagare tasse. Se la donazione supera i 10 MLit l'associazione dovrà chiedere il riconoscimento (l'associazione riconosciuta può accettare qualunque tipo di donazione), oppure essere una Org. di Volontariato, ONG o una ONLUS.
Il soggetto che fa una donazione non può inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi sostenuti" (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si trattasse di una "sponsorizzazione". Può però detrarla dal reddito se l'associazione ricevente rientra in alcune ben determinate categorie (ONG, OdV e ONLUS, Ente religioso, associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei Beni Culturali, ecc.).
Le ONLUS possono accettare una donazione senza chiedere necessariamente il riconoscimento, permettendo tra l'altro al donante la detrazione dal reddito fino ad un importo di 4 milioni, purché il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale.
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Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?

Si, se è in possesso di codice Fiscale. Nel caso più comune di associazione non riconosciuta il bene sarà intestato all'associazione tramite il suo rappresentante legale (Presidente, cfr L 52/85). Il bene è realmente di proprietà dell'associazione. Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.
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Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?

In un associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicato all'Ufficio delle Imposte Dirette | SU, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa) inseriti nel fogliettino blu del Codice Fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il CF va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato.
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