CONSIGLIO DIRETTIVO ALI DI SCORTA

Ultimo Aggiornamento: 07/04/2013 09:18
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Città: ROMA
Età: 65
Sesso: Maschile
27/12/2009 13:32

FIGOP (3)
Consiglio Direttivo, l'Assemblea
Generale;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) coordina l'attività della Federazione;
d) formula il programma annuale di attività e le proposte da sottoporre
all'attenzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Responsabili di
progetti specifici e dei Coordinatori delle Commissioni di Studio che possono
essere scelti anche fra i Soci delle Associazioni Aderenti
f) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea Generale;
g) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei
conti e nei depositi della Federazione;
h) è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto della
Federazione.
ART. 12 - Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua
assenza, infermità od impedimento temporaneo.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente deve
convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro i successivi 30
giorni dal verificarsi dell'evento.
Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza del mandato del
Presidente sostituito.
ART. 13 Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario
- collabora e si coordina con il Presidente per il miglior funzionamento della
Federazione;
- predispone, custodisce ed aggiorna il Registro dei Soci;
- predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio
Direttivo;
- predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea
Generale;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
Generale;
- custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito
dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;
- fornisce per quanto di sua competenza, al tesoriere, al Presidente ed al
Consiglio Direttivo i dati necessari per la chiusura del bilancio preventivo,
del rendiconto consuntivo e del bilancio di missione.
Il Tesoriere:
a) predispone, redige e custodisce, in collaborazione con il Segretario, il
Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite
finanziarie in entrata ed in uscita;
b) custodisce i fondi della Federazione;
c) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente,
nei conti e nei depositi della Federazione;
d) controlla le gestione economica della Federazione;
e) predispone il bilancio consuntivo e fornisce per quanto di sua competenza, al
Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del
bilancio preventivo.
f) fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutta la necessaria
collaborazione per la verifica del Libro della Contabilità.
ART. 14 - Collegio Revisori dei conti
14.1 Definizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo del rispetto delle
norme statutarie e della gestione finanziaria della Federazione.
14.2 Composizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti
dall'Assemblea Generale fra i candidati presentati dalle Associazioni Aderenti
ai sensi dell'articolo 7 - paragrafo “Diritti” - lettera c).
Non possono farvi parte membri di Associazioni che esprimono altre cariche
sociali.
Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni,
cessazione, decadimento od altro impedimento permanente uno dei suoi componenti,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio stesso procede alla loro
sostituzione con il primo dei non eletti.
Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri assegnati al Collegio
dei Revisori dei Conti, il Presidente della Federazione, o chi ne fa le veci,
procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per
l'elezione di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che resterà in carica
sino alla scadenza del mandato del Collegio decaduto.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti che senza giustificato motivo non
partecipano a tre sedute consecutive del Collegio stesso, decadono
automaticamente dalla carica e sono sostituiti con le modalità di cui all'art.
14.2.
14.3 Durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni.
I membri subentrati ad altri componenti durano in carica sino alla scadenza del
mandato originario.
14.4 Attribuzioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) ha tutti i poteri per la verifica ed il controllo dell'effettivo
perseguimento degli scopi statutari della Federazione nonchè per la verifica ed
il controllo degli obblighi statutari della Federazione e delle norme
civilistiche applicabili;
b) ha tutti i poteri per il controllo della gestione contabile e finanziaria
della Federazione;
c) elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il
Presidente che ha in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed
opportuni con il Presidente della Federazione e con il Consiglio Direttivo;
d) esamina e licenzia la bozza del rendiconto consuntivo, accompagnandolo con
una propria relazione scritta, e del bilancio di previsione;
e) predispone una relazione scritta di accompagnamento al bilancio consuntivo,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
14.5 Convocazione
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni semestre
per l'esame dell'andamento finanziario della Federazione e per la verifica del
Libro della Contabilità.
La convocazione è disposta per iniziativa del Presidente del Collegio oppure a
seguito di motivata richiesta degli altri due membri in carica.
L'avviso di convocazione è effettuato telefonicamente o per posta elettronica.
14.6 Funzionamento
E' presieduto dal Presidente del Collegio.
E' validamente costituito con la presenza di almeno due membri in carica.
Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti
mediante voto espresso per alzata di mano.
Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della
riunione.
ART. 15 - Collegio dei Probiviri
15. 1 Composizione:
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea
Generale non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano partecipato
alla vita della Federazione da almeno 5 anni.
Esso elegge fra i propri componenti il Presidente.
15. 2 Attribuzioni:
Esso, in seduta plenaria, ha funzioni consultive in merito al rispetto del
presente Statuto e dei fini istituzionali della Federazione ed esprime i pareri
prescritti nel presente Statuto.
Ha inoltre funzioni giudicanti, in via definitiva ed insindacabile, sulle
controversie fra organi della Federazione e singole Associazioni e sulle
controversie fra Associazioni aderenti sulla interpretazione ed applicazione
dello Statuto.
15. 3 Funzionamento:
Viene convocato dal Presidente del Collegio, che lo presiede, ogni qualvolta
viene richiesto di esprimere un parere o di esprimere un giudizio. La richiesta
di convocazione deve essere fatta sempre, in ogni caso, dal Presidente della
Federazione, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da
parte di quella associazione aderente che richiede un giudizio del Collegio.
La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta. Il parere o il
giudizio devono essere espressi entro 60 giorni dalla riunione. Tale termine può
essere prorogato per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di
documentazione integrativa. Tale termine decorre dal deposito della richiesta
documentazione.
Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti
mediante voto espresso per alzata di mano.
Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della
riunione:
15. 4 Durata:
I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio decade dal proprio ufficio qualora manchi la pluralità dei propri
membri. In tal caso, il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea per gli
adempimenti statutari relativi.
Capitolo IV:
altro: rinnovo delle cariche sociali, documenti sociali, quota sociale
ART. 16 - Rinnovo delle cariche sociali
Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vengono effettuate nell'ambito della
Sessione Ordinaria dell'Assemblea Generale.
Solo nei casi rispettivamente previsti dall'articolo 10 - paragrafo
"Composizione" - dall'articolo 14 - paragrafo "Composizione", e dall'articolo 15
l'elezione rispettivamente del nuovo Consiglio Direttivo e/o del nuovo Collegio
dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri viene effettuata nell'ambito di una
apposita Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria all'uopo convocata.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede ad una o più
votazioni di ballottaggio.
ART. 17 - Documenti sociali
Sono documenti sociali della Federazione:
1) il Registro dei Componenti;
2) il Registro delle Associazioni Aderenti;
3) il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
4) il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
5) il Libro della Contabilità.
ART. 18 Quota sociale
La quota sociale è approvata annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le Associazioni Aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale
possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale ma senza diritto di
voto, non sono elettori ed i propri rappresentanti non possono essere eletti
alle cariche sociali.
ART. 19 Gratuità delle cariche e delle funzioni sociali
Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito,
salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.
ART. 20 - Avanzi di gestione
Alla Federazione è vietato distribuire, anche in nodo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la
vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Generale in
Sessione Straordinaria nel rispetto delle norme indicate nell'articolo 9.3, o di
cessazione ovvero estinzione, il patrimonio attivo dopo la liquidazione deve
essere devoluto, ai sensi dell'art. 10 - 1° comma - lettera f) del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, ad
altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica
utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si
fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
FIRMATO:TULIMIERO Pasquale - Vittoria BECCIA Notaio (Impronta del sigillo).
Registrato a Roma - 4° Ufficio delle Entrate, il 9 marzo 2008 al n.4756 Serie 1T, esatti Euro 168,00
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