Re:
??, 26/07/2011 16.53:
Ma è vera questa notizia>?
E' ufficiale ????
per il settore giovanile non è uscito ancora il Com. Uff. n°1 del sgs che regola tutta l'attività giovanile.
Per quanto riguarda il dilettanti nessun comunicato parla di guida tecnica,
Solo il Com Uff n° 1 recita:
7/H PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici - nei Campionati di Eccellenza, Promozione, I e II Categoria, Juniores Regionali, Allievi e Giovanissimi Regionali, Serie C1 di Calcio A5 Maschile. Per gli altri Campionati, in cui non vige tale obbligo, in mancanza di un allenatore abilitato, è ammesso nel recinto di gioco, un dirigente iscritto nella tessera impersonale;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente iscritto nella tessera impersonale;
e) i calciatori di riserva
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (facoltativo)
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio dell’elenco di gara;
- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T. (Richiesta Emissione Tecnico);
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la copia della documentazione inoltrata al C.R. Lazio, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore;
- autorizzazione rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio.
Nel caso in cui non vige l’obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, il nominativo del dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. al posto dell’allenatore, deve essere indicato nell’elenco di gara, nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
però non posso escludere che si tratti di un copia ed incolla della stagione precedente