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Sentenza molto interessante 6

Ultimo Aggiornamento: 23/07/2010 18:20
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Città: ROMA
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Sesso: Maschile
23/07/2010 18:20

“”
(347) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA € 7.500,00 ALLA
SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 147 del 27.5.2010).
(346) – APPELLO DEL SIG. MATTEO SPERDUTI (calciatore tesserato per la Società
US SA.MA.GOR) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1,
INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Lazio CU n. 147 del 27.5.2010).
Letti i ricorsi in appello proposti dal Dott. Matteo Sperduti, all’epoca dei fatti tesserato per
la soc. Nuova Circe, dal Presidente della società, sig. Fabrizio Vittori, e dalla società
medesima avverso la delibera resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 147 L.N.D. del 27.5.2010, con la quale il
calciatore ed il Presidente della società sono stati ritenuti responsabili delle violazioni degli
artt. 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D., per
avere sottoscritto in data 15.12.2008, accordi economici non consentiti dalla normativa
federale, nel mentre la società è stata ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente, e
per l’effetto condannati alla squalifica per anni uno lo Sperduti, alla inibizione per anni due
il Vittori, e alla penalizzazione di un punto in classifica e all’ammenda di €. 7.500,00 la
società.
Esaminati gli atti ed i documenti;
riuniti preliminarmente i due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva;
ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro
Avagliano, il quale ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della delibera
impugnata;
ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti ed il dott. Sperduti in persona, i quali si
sono riportati alle già rassegnate conclusioni chiedendone l’integrale accoglimento;
rilevato che in relazione alle doglianze dei ricorrenti, sia con riferimento alla eccezione
preliminare di nullità della delibera impugnata per assenza di imparzialità e terzietà della
C.D.T. giudicante, sia con riferimento alla natura dell’accordo economico in contestazione,
questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a sostegno dei
diversi appelli. Invero, riguardo alla preliminare, si fa notare che l’art. 28, comma 4 del
CGS dispone che “ai componenti degli Organi della Giustizia sportiva si applicano le
norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile”. E,
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pertanto, in casi come quello in discussione, può e deve venire in soccorso l’art. 51 c.p.c.,
in tema di astensione del giudice, e l’art. 52 c.p.c., in tema di ricusazione, ove si ritenga,
come evidenziato negli atti di appello, la illegittimità della costituzione dell’organo
giudicante.
Orbene, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale, che
aveva dapprima prosciolto lo Sperduti in relazione alla violazione di cui all’art. 30 commi 1
e 4 dello Statuto Federale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale
affinché detto organo provvedesse al nuovo deferimento, abbia giudicato e condannato gli
odierni appellanti mantenendo inalterata, rispetto al precedente Collegio, la composizione
del nuovo organo giudicante, di fatto anticipando, così operando, la dichiarazione di
colpevolezza dei deferiti stessi, il tutto al di fuori da ogni collegamento con l’esercizio delle
funzioni giudicanti.
Come già prima rilevato, la Commissione non ritiene di poter condividere una tale
doglianza, atteso che i deferiti, proprio a mente degli articoli 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile, avrebbero potuto e dovuto dolersi della presunta mancanza di
imparzialità e terzietà dell’organo giudicante, se del caso, già nella seduta del 10 maggio
u.s., data in cui il deferimento in parola è stato trattato, discusso e giudicato. Superato tale
momento senza che sia stata sollevata alcuna riserva sulla composizione dell’organo
chiamato a giudicare, ogni altra considerazione sul punto dovrà essere considerata
tanquam non esset poiché chiaramente tardiva.
A nulla vale l’osservazione della difesa dello Sperduti circa la sussistenza
dell’impedimento a presentare per tempo la rituale istanza di ricusazione, avendo
concretamente ignorato sino al giorno della udienza la composizione della Commissione
destinata alla trattazione del deferimento.
Invero, l’art. 52, comma 2°, c.p.c., prevede a carico delle parti che intendano proporre la
ricusazione del giudice, di depositare il relativo ricorso “ due giorni prima dell’udienza, se
al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e
prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario“.
La norma si mostra abbastanza chiara nel disciplinare i termini entro i quali sollevare
eventuali eccezioni di illegittimità della costituzione del giudice; pertanto, ne deriva che è
del tutto inefficace la contestazione avanzata al di fuori dei limiti stabiliti dal richiamato art.
52, comma 2°, c.p.c.
A fronte di ciò, gli appellanti, certamente all’oscuro prima della udienza del 10 maggio
2010 della reale composizione del Collegio giudicante, avevano pur sempre il dovere
procedurale, a mente del secondo comma, ultima parte, dell’articolo 52 c.p.c., di
contestare il vizio della costituzione del Collegio in quella stessa data, non appena
verificata la reale composizione dell’organo giudicante, e comunque, prima dell’inizio della
trattazione o discussione del deferimento; il tutto, con la conseguenza, ineccepibile in
punto di forma, che il non averlo fatto rende oggi ininfluente la violazione (sempre che di
violazione si possa parlare), essendo la relativa istanza non tempestivamente proposta e
chiaramente tardiva.
Quanto alla richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla scorta della non irregolarità
dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, questa Commissione ritiene di dover
confermare la non conformità al modello federale di quell’accordo.
Vero è infatti che gli accordi economici aventi ad oggetto rimborsi spese rientranti nei
confini determinati dalla relativa normativa fiscale, sono da considerare perfettamente
leciti; il punto resta, però, se ed in che misura l’accordo sottoscritto dagli odierni deferiti sia
da considerare quale rimborso delle sole spese affrontate dal calciatore e non nasconda
invece una illegittima locupletazione economica legata alla prestazione svolta dal
medesimo.
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Nella fattispecie, una serie di elementi portano questa Commissione a ritenere l’accordo in
parola quale atto sottoscritto in violazione degli articoli 29 commi 2 e 3, e 94 delle NOIF, e
dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. Dal tenore letterale dell’atto, invero,
emerge chiaramente come nella fattispecie non si sia voluto riconoscere allo Sperduti un
semplice rimborso spese, ma, al contrario, si sia voluto garantire quella locupletazione
economica che le norme federali, per costante interpretazione, vogliono impedire.
L’atto in contestazione, d’altro canto, risulta caratterizzato dalla presenza di termini ed
espressioni (“stipendio, premi partita”), certamente non riconducibili al classico concetto di
rimborso spese, di cui, onestamente, non se ne vede cenno.
A nulla può valere l’articolato calcolo operato dalle difese nei ricorsi in appello, in virtù del
quale, partendo dagli accordi sottoscritti dalle parti in transazione, si vorrebbe in definitiva
abbattere i compensi del calciatore all’unico scopo di dimostrare in concreto come il
percepito transatto sia stato sufficiente unicamente a rimborsare le spese di trasporto del
calciatore.
L’argomentazione non può trovare d’accordo questa Commissione, la quale, invece,
ritiene che proprio l’atto di transazione in parola dimostri come l’accordo originario, in
realtà, sia da considerare qualcosa di più e di diverso rispetto al classico rimborso spese,
e come tale certamente sanzionabile nella sua irregolarità.
Quanto alle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, effettivamente le stesse appaiono
eccessive rispetto alla vicenda ed alle relative contestazioni.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi in appello, riduce a sei mesi la squalifica per il
calciatore Sperduti Matteo, ad un anno la inibizione per il sig. Vittori Fabrizio, ad €.
5.000,00 l’ammenda per la società A.S.D. Nuova Circe, confermando nel resto la
impugnata delibera.
Nulla per la tassa non versata dalla Soc. A.S.D. Nuova Circe, nel mentre dispone la
restituzione della tassa al calciatore Sperduti.
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