Sentenza molto interessante 6

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anonimo
00giovedì 27 maggio 2010 18:41
A quando un regolare contratto di lavoro atipico?
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SPERDUTI MATTEO ATTUALMENTE CALCIATORE DELLA U.S. SA.MA.GOR. DEL SIG. VITTORI FABRIZIO PRESIDENTE DELLA A.S. NUOVA CIRCE E DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE.

Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il Sig. Sperduti Matteo ed il Sig. Vittori Fabrizio, nelle qualità indicate in epigrafe, per la violazione degli articolo 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. . e la società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente.
Nell’atto, a sostegno della richiesta, l’Organo requirente deduce che, a seguito di remissione degli atti da parte della stessa Commissione Disciplinare, era stato investito della vicenda relativa alla richiesta operata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dal calciatore Sperduti Matteo di pagamento di spettanze dovute in base ad un contratto di prestazione calcistica dilettantistica 2008/2009. Dall’esame degli atti il contratto stipulato tra le parti era risultato in palese violazione degli articoli 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’articolo 39 comma 2 del regolamento di lega. In forza di tale violazione la Procura deferiva i tesserati e la società per le violazioni sopra evidenziate.
La Commissione Disciplinare, investita del deferimento, fissava la riunione per la discussione dandone notifica alle parti ed assegnando ai deferiti un termine per il deposito di memorie difensive.
Facevano pervenire memorie difensive, di analogo tenore, tutti i soggetti deferiti con le quali sottolineavano che, a mente dei regolamenti vigenti, il contratto intercorso tra il calciatore e la società non doveva intendersi come irregolare in quanto nello stesso era stabilito un rimborso spese mensile addirittura inferiore al costo vivo dello spostamento del calciatore da Latina, luogo di residenza, a San Felice Circeo luogo di effettuazione delle prestazioni, tre allenamenti ed una gara di campionato. In tal senso non ci si trovava di fronte ad una pattuizione economica irregolare ma alla definizione scritta di un diritto al rimborso delle spese vive che il calciatore poteva ben esercitare senza incorrere in alcuna sanzione.
Nella riunione le parti presenti insistevano per l’accoglimento delle rispettive tesi difensive e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e con l’irrogazione della squalifica a carica del calciatore Sperduti per 18 mesi, per l’inibizione a carico del presidente Vittori Fabrizio per anni tre, e per l’ammenda di € 7.500,00 e due punti di penalizzazione in classifica per la società Nuova circe.
Il difensore del calciatore Sperduti insisteva per il proscioglimento sollevando anche la questione di una possibile duplicazione del precedente giudizio ormai conclusosi con decisione passata in giudicato. Sul punto la Procura Federale replicava che il presente giudizio riguarda violazione diverse rispetto a quello già esauritosi.
La Commissione Disciplinare ritiene preliminarmente che non ci si trovi di fronte ad un giudizio per fatti già coperti dal giudicato. Il precedente deferimento a carico del calciatore, conclusosi con il proscioglimento, riguardava infatti la violazione della cosiddetta clausola compromissoria e tendeva a censurare il ricorso fatto dal giudice ordinario affinchè venisse riconosciuto l’inadempimento contrattuale a carico della società Nuova Circe, per il pagamento di due mensilità del contratto stipulato tra le parti. E’ evidente che l’attuale procedimento, instauratosi su segnalazione della stessa Commissione, riguarda una violazione del tutto diversa, in quanto si censura la stipulazione tra le parti di un contratto irregolare in violazione delle norme regolamentari. Non può quindi parlarsi di “ne bis in idem” trattandosi di oggetti del tutto diversi.
Nel merito la violazione appare sussistente. Contrariamente a quanto doviziosamente argomentato dai deferiti, con il richiamo a decisioni della giurisprudenza di altri Uffici rispetto a quello attualmente investito della decisione, la Commissione ritiene che il contratto stipulato tra le parti, per la sua formulazione letterale e la ratio sottesa, non poteva rientrare nei paradigma regolamentari, dettati dalle norme richiamate come violate. Infatti la pattuizione intercorsa tra le parti prescindeva dall’effettuazione o meno delle prestazioni e forfetizzava il rimborso su base mensile. In tal modo si locupletava il rapporto di dipendenza intercorso tra il calciatore e la società, svincolandolo da una qualsiasi documentazione delle spese effettivamente sostenute. Nel contratto non era nemmeno stabilito che il premio o rimborso venisse sospeso in caso di mancata disponibilità del calciatore per cause dipendenti od indipendenti dalla sua volontà. Tanto è vero questo che il calciatore ha ottenuto dalla giustizia ordinaria i provvedimenti ingiuntivi richiesti senza dover nemmeno dimostrare di aver effettuato alcuna prestazione, allenamento o gara, con la società. In sostanza il rimborso mensile era agganciato al mero rapporto di tesseramento ed è proprio quanto la normativa federale in essere vuole evitare, impedendo che, in alcun modo, possa definirsi la prestazione del calciatore non professionista, tesserato per società che partecipino a campionati in ambito regionale o locale, come rapporto di dipendenza subordinata, para subordinata o libero professionale. La stipulazione di contratti in violazione delle norme è foriera di contenzioso in ambito ordinario che, a lungo andare, potrebbe scardinare l’essenza stessa del calcio dilettante, devastando sia economicamente che dal punto di vista dell’immagine esterna le società, l’organizzazione federale e gli stessi tesserati. Le sanzioni richieste dalla Procura, stante la gravità del fatto per le considerazioni richiamate, sono appena incongrue per eccesso rispetto agli addebiti e solo in considerazione del modesto corrispettivo, perché di questo si parla al di là delle locuzioni usate per eludere la normativa sul lavoro autonomo, pattuito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al calciatore SPERDUTI Matteo, attualmente tesserato con la società Sa.Ma.Gor. la squalifica per anni uno, al presidente della società Nuova circe Vittori Fabrizio la inibizione per anni due ed alla società Nuova Circe la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 7.500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

misterc22
00venerdì 23 luglio 2010 18:20
“”
(347) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA € 7.500,00 ALLA
SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 147 del 27.5.2010).
(346) – APPELLO DEL SIG. MATTEO SPERDUTI (calciatore tesserato per la Società
US SA.MA.GOR) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1,
INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Lazio CU n. 147 del 27.5.2010).
Letti i ricorsi in appello proposti dal Dott. Matteo Sperduti, all’epoca dei fatti tesserato per
la soc. Nuova Circe, dal Presidente della società, sig. Fabrizio Vittori, e dalla società
medesima avverso la delibera resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 147 L.N.D. del 27.5.2010, con la quale il
calciatore ed il Presidente della società sono stati ritenuti responsabili delle violazioni degli
artt. 29 comma 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D., per
avere sottoscritto in data 15.12.2008, accordi economici non consentiti dalla normativa
federale, nel mentre la società è stata ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente, e
per l’effetto condannati alla squalifica per anni uno lo Sperduti, alla inibizione per anni due
il Vittori, e alla penalizzazione di un punto in classifica e all’ammenda di €. 7.500,00 la
società.
Esaminati gli atti ed i documenti;
riuniti preliminarmente i due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva;
ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro
Avagliano, il quale ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della delibera
impugnata;
ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti ed il dott. Sperduti in persona, i quali si
sono riportati alle già rassegnate conclusioni chiedendone l’integrale accoglimento;
rilevato che in relazione alle doglianze dei ricorrenti, sia con riferimento alla eccezione
preliminare di nullità della delibera impugnata per assenza di imparzialità e terzietà della
C.D.T. giudicante, sia con riferimento alla natura dell’accordo economico in contestazione,
questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a sostegno dei
diversi appelli. Invero, riguardo alla preliminare, si fa notare che l’art. 28, comma 4 del
CGS dispone che “ai componenti degli Organi della Giustizia sportiva si applicano le
norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile”. E,
2
pertanto, in casi come quello in discussione, può e deve venire in soccorso l’art. 51 c.p.c.,
in tema di astensione del giudice, e l’art. 52 c.p.c., in tema di ricusazione, ove si ritenga,
come evidenziato negli atti di appello, la illegittimità della costituzione dell’organo
giudicante.
Orbene, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale, che
aveva dapprima prosciolto lo Sperduti in relazione alla violazione di cui all’art. 30 commi 1
e 4 dello Statuto Federale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale
affinché detto organo provvedesse al nuovo deferimento, abbia giudicato e condannato gli
odierni appellanti mantenendo inalterata, rispetto al precedente Collegio, la composizione
del nuovo organo giudicante, di fatto anticipando, così operando, la dichiarazione di
colpevolezza dei deferiti stessi, il tutto al di fuori da ogni collegamento con l’esercizio delle
funzioni giudicanti.
Come già prima rilevato, la Commissione non ritiene di poter condividere una tale
doglianza, atteso che i deferiti, proprio a mente degli articoli 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile, avrebbero potuto e dovuto dolersi della presunta mancanza di
imparzialità e terzietà dell’organo giudicante, se del caso, già nella seduta del 10 maggio
u.s., data in cui il deferimento in parola è stato trattato, discusso e giudicato. Superato tale
momento senza che sia stata sollevata alcuna riserva sulla composizione dell’organo
chiamato a giudicare, ogni altra considerazione sul punto dovrà essere considerata
tanquam non esset poiché chiaramente tardiva.
A nulla vale l’osservazione della difesa dello Sperduti circa la sussistenza
dell’impedimento a presentare per tempo la rituale istanza di ricusazione, avendo
concretamente ignorato sino al giorno della udienza la composizione della Commissione
destinata alla trattazione del deferimento.
Invero, l’art. 52, comma 2°, c.p.c., prevede a carico delle parti che intendano proporre la
ricusazione del giudice, di depositare il relativo ricorso “ due giorni prima dell’udienza, se
al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e
prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario“.
La norma si mostra abbastanza chiara nel disciplinare i termini entro i quali sollevare
eventuali eccezioni di illegittimità della costituzione del giudice; pertanto, ne deriva che è
del tutto inefficace la contestazione avanzata al di fuori dei limiti stabiliti dal richiamato art.
52, comma 2°, c.p.c.
A fronte di ciò, gli appellanti, certamente all’oscuro prima della udienza del 10 maggio
2010 della reale composizione del Collegio giudicante, avevano pur sempre il dovere
procedurale, a mente del secondo comma, ultima parte, dell’articolo 52 c.p.c., di
contestare il vizio della costituzione del Collegio in quella stessa data, non appena
verificata la reale composizione dell’organo giudicante, e comunque, prima dell’inizio della
trattazione o discussione del deferimento; il tutto, con la conseguenza, ineccepibile in
punto di forma, che il non averlo fatto rende oggi ininfluente la violazione (sempre che di
violazione si possa parlare), essendo la relativa istanza non tempestivamente proposta e
chiaramente tardiva.
Quanto alla richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla scorta della non irregolarità
dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, questa Commissione ritiene di dover
confermare la non conformità al modello federale di quell’accordo.
Vero è infatti che gli accordi economici aventi ad oggetto rimborsi spese rientranti nei
confini determinati dalla relativa normativa fiscale, sono da considerare perfettamente
leciti; il punto resta, però, se ed in che misura l’accordo sottoscritto dagli odierni deferiti sia
da considerare quale rimborso delle sole spese affrontate dal calciatore e non nasconda
invece una illegittima locupletazione economica legata alla prestazione svolta dal
medesimo.
3
Nella fattispecie, una serie di elementi portano questa Commissione a ritenere l’accordo in
parola quale atto sottoscritto in violazione degli articoli 29 commi 2 e 3, e 94 delle NOIF, e
dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. Dal tenore letterale dell’atto, invero,
emerge chiaramente come nella fattispecie non si sia voluto riconoscere allo Sperduti un
semplice rimborso spese, ma, al contrario, si sia voluto garantire quella locupletazione
economica che le norme federali, per costante interpretazione, vogliono impedire.
L’atto in contestazione, d’altro canto, risulta caratterizzato dalla presenza di termini ed
espressioni (“stipendio, premi partita”), certamente non riconducibili al classico concetto di
rimborso spese, di cui, onestamente, non se ne vede cenno.
A nulla può valere l’articolato calcolo operato dalle difese nei ricorsi in appello, in virtù del
quale, partendo dagli accordi sottoscritti dalle parti in transazione, si vorrebbe in definitiva
abbattere i compensi del calciatore all’unico scopo di dimostrare in concreto come il
percepito transatto sia stato sufficiente unicamente a rimborsare le spese di trasporto del
calciatore.
L’argomentazione non può trovare d’accordo questa Commissione, la quale, invece,
ritiene che proprio l’atto di transazione in parola dimostri come l’accordo originario, in
realtà, sia da considerare qualcosa di più e di diverso rispetto al classico rimborso spese,
e come tale certamente sanzionabile nella sua irregolarità.
Quanto alle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, effettivamente le stesse appaiono
eccessive rispetto alla vicenda ed alle relative contestazioni.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi in appello, riduce a sei mesi la squalifica per il
calciatore Sperduti Matteo, ad un anno la inibizione per il sig. Vittori Fabrizio, ad €.
5.000,00 l’ammenda per la società A.S.D. Nuova Circe, confermando nel resto la
impugnata delibera.
Nulla per la tassa non versata dalla Soc. A.S.D. Nuova Circe, nel mentre dispone la
restituzione della tassa al calciatore Sperduti.
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