in quel caso è concesso dalla federazione
SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C.
Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale
(Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)
Art. 42/1/c delle NOIF: Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.
La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che ne valuterà di volta in volta l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca. La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare:
- al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico – via Po, 36 – 00198 Roma - a mezzo raccomandata;
- alla Società per la quale il calciatore è tesserato a mezzo raccomandata. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico
L’opposizione non effettuata da parte della Società entro 8 gg (lavorativi) dal ricevimento della raccomandata contenente la richiesta di revoca è considerata adesione.
Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.
VINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI
SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)
Così come disposto annualmente dalla F.I.G.C., con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell’Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso C.U., possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali della LND o alle Delegazioni della LND competenti per territorio entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo la scadenza dei termini suddetti.
I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F. e Norma transitoria dell’Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.)
(Comma 6) - I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali della LND con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.
SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)
(Comma 7) – Le Delegazioni Provinciali della LND, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell’attività presso la Società titolare del tesseramento.
Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 delle N.O.I.F.)
1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l’annullamento del tesseramento. A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Regionale competente, corredata dell’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.
SVINCOLO TESSERAMENTO BIENNALE (Norma transitoria dell’Art. 31, comma 3, delle N.O.I.F.)
Il calciatore “giovane”, vincolato con cartellino azzurro di validità biennale può richiedere, ai sensi dell’art. 31 comma 3 delle N.O.I.F., l’annullamento del tesseramento:
a) con l’assenso della Società di appartenenza che ne autorizza lo svincolo;
b) per gravi e documentati motivi, anche senza il consenso della Società. Nel caso di richiesta con assenso della società di appartenenza, le richieste di annullamento del tesseramento biennale dovranno necessariamente essere corredate dai seguenti documenti:
- richiesta di svincolo a firma degli esercenti la potestà genitoriale;
- lettera di assenso della Società di appartenenza su carta intestata;
- originale del cartellino attestante il tesseramento o copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza.
Nel caso di richiesta di svincolo per gravi e documentati motivi, la documentazione da allegare (che dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Società di appartenenza del calciatore) dovrà essere la seguente:
- copia della richiesta di svincolo inviata alla Società di appartenenza del calciatore, con relativa ricevuta della raccomandata A./R.;
- richiesta di svincolo alla Commissione Premi di Preparazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
Le richieste a mezzo raccomandata devono essere inoltrate alla COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE CORSO D’ITALIA 35/B – 00198 ROMA, nei termini stabiliti annualmente dalla Commissione Premi Preparazione.
Non pervenendo da parte della Società di appartenenza, nessuna controdeduzione nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della richiesta, la Commissione Premi di Preparazione, concederà il relativo svincolo. Le richieste di svincolo che perverranno dopo i termini fissati, non saranno prese in esame, in quanto inammissibili per tardività.
Si precisa che in tale materia la decisione della Commissione Premi di Preparazione è inappellabile.
Ultimo aggiornamento ( martedì 25 settembre 2007 )