SICUREZZA SUI CAMPI

Ultimo Aggiornamento: 13/10/2016 10:07
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25/04/2011 10:22

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DELI TARQUINIO, (DIRETTORE SPORTIVO ALL'EPOCA DEI FATTI, DELLA A.S.D. OTTAVIA), CERRAI ALBERTO, ( ALLENATORE DELLA SOC. OSTIA MARE), DEL GIOCATORE DELLA A.S.D. OTTAVIA, BATTISTELLI DAVIDE, E DELL'ARBITRO EFFETTIVO SIG. REZZONICO DANILO , PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ; DEL SIG. CASILLO VINCENZO, (DIRIGENTE DELLA SOCIETA' OSTIA MARE), DEL GIOCATORE DELLA STESSA SOCIETA' JACOVISSI STEFANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S.; NONCHE' DELLE SOCIETA' A.S.D. OTTAVIA E A.S. OSTIA MARE , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

La Procura Federale della FIGC a seguito di denuncia-esposto del Comitato Regionale Lazio , L.N.D., disponeva il deferimento di tutti i soggetti richiamati in epigrafe , innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale per le violazioni come sopra ascritte.
Al Sig. Deli Tarquinio, veniva contestato il fatto di aver assunto iniziative non consentite durante lo svolgimento della gara A.S.D. Ottavia – A.S.Ostia Mare L.C. del 10.04.2010, invitando i calciatori a praticare in segno di protesta, una fase di non gioco con la c.d. “melina” e leggendo contestualmente un comunicato non autorizzato , come nei contenuti meglio precisati nell'esposto del C.R.L.; così per gli addebiti verso gli altri deferiti,( inclusa la responsabilità oggettiva delle due Società ), che direttamente ed indirettamente si sono associati a tale modalità e proteste.
Infine nei riguardi dell'arbitro Rezzonico Danilo della Sezione di Civitavecchia, per non aver adempiuto al dovere di refertazione , menzionando l'accaduto.
All'udienza del 31.03.2011, la Procura Federale , rappresentata dall'Avv. De Marco, concludeva con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per Deli Tarquinio quattro mesi di inibizione; per i giocatori Battistelli e Jacovissi 2 gare di squalifica; per l'allenatore dell'Ostia Mare , Cerrai Alberto, un mese di squalifica; per il dirigente della Soc. Ostia Mare L.C., Casillo Vincenzo, due mesi di inibizione; per l'arbitro Rezzonico Danilo l'inibizione di un mese; per la Società A.S.D. Ottavia e per la Soc. Ostia Mare L.C., rispettivamente 1.500 e 1.000 euro di ammenda.
Tra i deferiti compariva personalmente soltanto il dirigente della Soc. Ottavia, Deli Tarquinio e l'arbitro Rezzonico.
Lo stesso Deli ribadiva la sua esclusiva responsabilità sull'iniziativa , per cui è causa il presente deferimento e che la stessa, comunque, aveva come finalità, l'intenzione di commemorare la scomparsa del calciatore Bini, precisando, tra l'altro, che l'arbitro Rezzonico era all'oscuro della suddetta protesta.
La Commissione si riservava ogni decisione.
Dall'esame degli atti prodotti in via istruttoria, si evince la responsabilità, come in atti specificata, dei soggetti deferiti ed in particolare quella del Deli Tarquinio, sull'iniziativa della protesta, (in occasione dei festeggiamenti organizzati per l'accesso ai play off), concretizzatasi subito dopo il fischio di inizio dell'incontro, con i giocatori della Soc. Ottavia che si passavano con la c.d. “melina” il pallone, con gli avversari fermi nella loro metà campo e poi la successiva lettura del comunicato congiunto delle due Società, le quali criticavano l'operato della Commissione Disciplinare Nazionale , in relazione alla sentenza d'appello con la quale veniva prosciolto dall'inibizione il dirigente della Società Almas , che aveva ospitato la gara nella quale si era verificato il luttuoso incidente del giovane giocatore Bini.
Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC.
Ancora dalle stesse risultanze istruttorie, si deduce che il direttore dell'incontro disconosceva tale iniziativa, anche se bisogna annoverare che il medesimo doverosamente doveva riportare nei suoi atti ufficiali di gara, quanto verificatosi.
Per tali ragioni esposte , questa Commissione giudicante ritiene , eccezion fatta per l'arbitro Danilo Rezzonico, di accogliere in gran parte le richieste avanzate dalla Procura Federale e valutata in merito ogni circostanza;
DELIBERA
Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti addebitati, di infliggere al Sig. Deli Tarquinio mesi quattro di inibizione; ai calciatori Battistelli Davide e Jacovissi Stefano due gare di squalifica; ai dirigenti all'epoca dei fatti, della Soc. Ostia Mare L.C., Sig.ri Casillo Vincenzo, un mese di inibizione e Cerrai Alberto un mese di squalifica; alle Società Sportive, A.S.D. Ottavia e A.S. Ostia Mare L.C., rispettivamente 1.500 e 1.000 euro di ammenda.
Inoltre, viene inflitto il provvedimento dell'ammonizione all'arbitro Danilo Rezzonico per non aver menzionato nel suo referto quanto verificatosi e, in generale, l'anomala gestione della prima fase di gioco
Le sanzioni comminate decorrono del primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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