SICUREZZA SUI CAMPI

Ultimo Aggiornamento: 13/10/2016 10:07
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Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
02/01/2011 22:21

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martedì 4 gennaio · 9.00 - 12.00
Luogo TRIBUNALE PENALE DI ROMA VII SEZ. PENALE
PIAZZALE CLODIO
Rome, Italy
Creato da
Delia Santalucia Bini
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Si è conclusa lo scorso 13 dicembre davanti il giudice monocratico Dottoressa Planitario presso la VII sezione penale del Tribunale di Roma la fase dibattimentale del processo per la morte di Alessandro Bini. Il Pm Giuseppe Cascini ha concluso la propria requisitoria con la richiesta di condanna di Sandro Silvestri a 3 anni e 8 mesi contestando i reati di falsa attestazione di fatto e di concorso in omicidio colposo. Dopo la mo...rte del Presidente dell’Almas, Attilo Massolo (deceduto nel marzo 2009 poco prima dell’inizio del processo), l’unico imputato è infatti Sandro Silvestri, fiduciario del CR Lazio, che nel 2005 omologò il campo S’Anna B di Via Demetriade, gestito dall’Almas Roma, dove Alessandro il 2 febbraio 2008 perse la vita, durante una partita di campionato giovanissimi provinciali battendo il torace contro un rubinetto per l’irrigazione posto a soli 70 cm dalla linea del fallo laterale. “La morte di Alessandro – precisa il Pm Cascini durante la requisitoria- è stata causata dall'urto con la maniglia del rubinetto come confermato dalla perizia medico legale che non lascia dubbi. La maniglia si trovava a soli 0,74 cm rispetto alla linea del fallo laterale. Mentre il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, all'art. 27, detta che tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione) che costituisce una misura di sicurezza". L'incidente dunque è strettamente collegato. Alessandro è morto a causa dell’impatto con un rubinetto posto in quella fascia definita campo per destinazione di 1,50 mt che sarebbe dovuta essere libera da ostacoli. “Nella corsa Alessandro si è scontrato contro l'ostacolo che non doveva esserci – prosegue il PM - la responsabilità principale è dell'Almas per aver consentito e realizzato attività agonistica su tale campo ma come era possibile che un campo che non era in regola fosse omologato? "Questa una delle questioni principali sollevata dal Pm Cascini durante la requisitoria “La risposta- precisa il Pm- è nel verbale di omologazione. Facendo infatti il confronto tra le misure riscontrate nel 2008 dall’ Ing. Giovanni Caruso (consulente del Pm) e quelle inserite nel verbale di sopralluogo di omologa dal Silvestri nel 2005 c'è una discrasia. L’Ing. Giovanni Caruso, infatti, ha riscontrato le misure di 52 metri di larghezza del campo (una media tra 53,13 e 51,73), di 1,69 mt (lato delle panchine) e 0,81 mt (lato in cui si è verificato l’impatto con il rubinetto) per il campo per destinazione. Sommando queste cifre non si ottengono le dimensioni dell’area omologata dal Silvestri, 56,25 metri (52 metri la larghezza del campo, 2,45 e 1,80 per le misure del campo di destinazione), che risultano pertanto non corrispondenti alla realtà”. Il primo reato dunque contestato dal Pm Cascini a Sandro Silvestri è quello di falsa attestazione di fatto. Il Silvestri secondo la pubblica accusa avrebbe riportato nel verbale di omologa delle misure del campo in contrasto con quelle reali. Si sarebbe dunque attestata la conformità del campo alle misure richieste dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che nella realtà non erano ravvisabili. La condotta sarebbe così ravvisata nella falsa attestazione rispetto all'art. 27, condotta che ha poi consentito di ottenere l’omologazione del campo e conseguentemente di permettere di disputare il campionato in violazione di quella che era una specifica regola di sicurezza”. Secondo infatti il PM Cascini “Quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento della LND è da intendersi quale regola di sicurezza”. Senza infatti l'omologazione le partite non si sarebbero potute disputare, non si sarebbe potuta svolgere l’attività agonistica. “La condotta approssimativa verificatesi – conclude il Pm- è in stretto collegamento diretto con il fatto e ne è stata causa concorrente. La causa infatti principale è quella di aver posizionato il rubinetto ma se c'è un soggetto che deve verificare è responsabile anche chi poteva prevedere quell'evento e non ha impedito il fatto”. Il Pm ha così contestato al Silvestri anche il concorso in omicidio colposo. Altro aspetto la funzione di pubblico ufficiale rivestita dal fiduciario della Federazione Sandro Silvestri che secondo il Pm Cascini va ricollegata alla funzione e non al rapporto di lavoro o alla sua eventuale retribuzione. “Tra le attività della Federazione di cui all’art 23 dello Statuto del Coni – precisa il PM Cascini- è prevista l'attività di verifica e controllo da parte della Federazione del rispetto della normativa. Unico ente certificatore è la LND che ha il potere di decidere se si poteva o no giocare e dunque la conformità dell'impianto alle regole, il potere esercitato dall'organo verificatore è di natura pubblicistica. Comunque sia si trattava di ostacoli pericolosi a prescindere dalla distanza. Chiunque avrebbe avuto da dire e invece non si è giudicata l'irregolarità”. Dunque il presupposto di falso è il verbale che va considerato falso nel complesso. Il reato di falsa attestazione ha contribuito a causare l'evento morte. Il Pm Cascini ha così concluso la sua requisitoria contestando sia il reato di falso che di concorso in omicidio colposo formulando una richiesta di condanna di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

E la difesa? Fondamentalmente gli avvocati del Silvestri hanno sostenuto l’innocenza del proprio assistito fondando la linea difensiva sul ruolo del Silvestri. Secondo la difesa Sandro Silvestri non era il soggetto deputato a verificare la sicurezza dell’impianto attribuendo invece le responsabilità al gestore del campo dell’Almas ossia al Presidente Massolo (deceduto nel marzo 2009 poco prima dell’inizio del processo) e alla Commissione di Vigilanza comunale, organo preposto alla verifica dell’agibilità degli impianti. Secondo la linea difensiva quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento LND (ossia il 1,50 mt del campo per destinazione libero da ostacoli) non costituisce una misura di sicurezza ma bensì una semplice regola di gioco e il Silvestri quale “osservatore” avrebbe avuto solo il compito di verificare la larghezza e la lunghezza del campo. La Lega Nazionale Dilettanti avrebbe così rilasciato omologazioni “a soli fini sportivi” ossia solo al fine di permettere di far giocare le partite di quella categoria e non “a fini di sicurezza”. Altro punto su cui si fonda la linea difensiva sostenuta dagli avvocati del Silvestri riguarda le linee del campo. Secondo la tesi sostenuta dalla difesa il campo, omologabile nel 2005, avrebbe subito successivamente una traslazione verso destra con conseguente restringimento del campo per destinazione. Dunque secondo la difesa tra il 2005 e il 2008 le linee avrebbero subito uno spostamento, spostamento intenzionale dettato dalle esigenze dell’Almas al fine di permettere di avere maggiore spazio davanti alle panchine. La difesa del Silvestri ha invocato inoltre le responsabilità del guardiano Kihel Mohamed che secondo la difesa avrebbe alterato negli anni le segnature del rettangolo di gioco e, conseguentemente, le misure del campo per destinazione, definendolo “marocchino in ciabatte”. Mohamed Kihel, guardiano del campo nonché magazziniere, lavora alle dipendenze dell'Almas dal 15 gennaio 2001 e all’udienza dello scorso 8 febbraio 2008 dichiarò in modo preciso e puntuale “Da quando lavoro per l'Almas ho sempre fatto le stesse linee, non ho mai cambiato le stesse. Sono sicuro che le linee non sono mai state spostate e che non sono mai stati fatti lavori sul campo. Ho visto quel tubo e da quando lavoro all'Almas quel rubinetto è sempre stato lì”. Inoltre il Pm Cascini nella requisitoria aveva precisato come le linee non siano state spostate in quanto le bandierine poste ai quattro angoli del campo hanno la caratteristica di essere inserite in una camicia permanente nel terreno. E ancora la difesa del Silvestri a sostegno dell’ipotetico spostamento del campo ha poi proiettato diverse slide in cui venivano riportate le diverse misure del campo per destinazione, misure leggermente diverse tra di loro nei diversi rilievi e/o perizie effettuate ma tutte ben al di là di sotto del 1,50 mt richiesto dall’art. 27. Vista la complessità della vicenda e complice anche il protrarsi dell’udienza il Giudice monocratico Annamaria Planitario ha preferito rinviare al 4 gennaio 2011 alle ore 9 presso il Tribunale di Roma, VII sezione penale aula 16, quando, salvo repliche del Pm Cascini, verrà data lettura del dispositivo della sentenza e si concluderà il processo penale di primo grado per la morte di Alessandro Bini. La famiglia di Alessandro Bini sottolinea: “Qualsiasi condanna non riporterà tra le nostre braccia Alessandro, considerando anche che l’imputato versa in precarie condizioni di salute (da un anno è invalido civile). Ma chiediamo giustizia e speriamo in una sentenza di colpevolezza che possa servire da deterrente per tutti coloro che nell’ambito delle proprie funzioni, retribuite e non, sono chiamati ad osservare scrupolosamente le norme e i regolamenti vigenti affinché non lascino più nulla al caso”.
Delia Santalucia, la mamma di Alessandro, avverte: “Se la sentenza non dovesse riconoscere le responsabilità del signor Silvestri, ricorreremo in appello”.
A distanza di 35 mesi dalla scomparsa di Ale la famiglia Bini attende Giustizia perché non si può morire a soli 14 anni giocando a pallone. Alessandro aveva davanti a sé tutta la vita, vita che è stata spezzata sotto gli occhi dei suoi genitori. La vicenda di Alessandro non è una tragica fatalità ma bensì la punta di un iceberg, di un sistema sbagliato in cui la mentalità del “tanto non succede” e del “chiudere un occhio” ha fatto chiudere per sempre gli occhi di un ragazzo che quel tragico 2 febbraio 2008 voleva solo andare incontro alla vita.
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