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COMUNICATI C11 REGIONALE

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2009 09:16
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valmontone a tavolino
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12/03/2009 17:14

errore nella presenza di under
GARE DEL 22/02/2009
RECLAMI
TORBELLAMONACA - VALMONTONE
Il Giudice Sportivo:
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 77 del 26/2/2009
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VALMONTONE e con il quale si deduce che la Società TORBELLAMONACA, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, si sarebbe venuta a trovare solo con due calciatori della fascia di età (1 nato dal 1988 in poi ed 1 nato dal 1991 in poi) invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della ASD TORBELLAMONACA gara con il punteggio di 0 - 3 così come previsto dal CGS.
- Il reclamo è fondato.
Infatti, come si evince dagli atti ufficiali, la Società TORBELLAMONACA ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori LINARDI Alessandro (1988); FANELLI Alessio (1989); ASCOLI Ruben (1991).
La Società TORBELLAMONACA nel corso della gara ha provveduto alla sostituzione così come di seguito riportato:
- all'8° del II tempo esce il n° 9 ASCOLI Ruben (1991) entra il n° 16 COSTANTINI Edoardo (1991).
- all'8° del II tempo esce il n° 5 FANELLI Alessio (1989) entra il n° 14 DI TOMMASO Cristiano (1988).
- al 13° del II tempo esce il n° 4 ALVISI Alessandro (1985) entra il n° 18 ZIANTONI Tiziano (1989).
Considerato che in virtù delle predette sostituzioni la Società TORBELLAMONACA è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio, e per l'intera durata della gara almeno tre calciatori secondo la seguente fascia d'età: uno nato dall'1/1/1988 in poi, 1 nato dall'1/1/1989 in poi,1 nato dall'1/1/1990 in poi.
Considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CGS ed in virtù su quanto riportato al C.U. n° 1 del 01.07.2007 - punto 5 del Comitato Regionale Lazio - campionato di Promozione.
PQM
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società VALMONTONE
- di comminare alla Società TORBELLAMONACA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- di restituire la tassa reclamo.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/80/1236874194.doc
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