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COMUNICATI C11 REGIONALE

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2009 09:16
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OFFLINE
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22/03/2009 19:16

Re:
Cosa devo fare?, 21/03/2009 16.45:

Mi risponde con il messaggio

IISPassword
The page cannot be displayed
There is a problem with the page youare trying to reach and it cannot be displayed. It is most likely that configuration files for this url are corrupted. Cosa devo fare?
Grazie




controlla se funziona bene Word
grazie mrc22
[Non Registrato]
23/03/2009 07:52

non sò perchè ma adesso funziona.
un grande ringraziamento
allenatori?
[Non Registrato]
26/03/2009 17:23

http://www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/84/1238084945.doc
Squalifica per quattro gare effettive
PROMUTICO MAURIZIO (LATINA SRL SSD)
Perchè, a fine gara, colpiva con uno sputo un calciatore della squadra avversaria attingendolo al volto. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e del C.G.S. (R.A.A.)

comunicato
[Non Registrato]
26/03/2009 17:23

Re: http://www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/84/1238084945.doc
[POSTQUOTE][QUOTE:92527923=allenatori?, 26/03/2009 17.23]Squalifica per quattro gare effettive
PROMUTICO MAURIZIO (LATINA SRL SSD)
Perchè, a fine gara, colpiva con uno sputo un calciatore della squadra avversaria attingendolo al volto. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e del C.G.S. (R.A.A.)

[/QUOTE][/POSTQUOTE]


www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/84/1238084945.doc
lirenas
[Non Registrato]
02/04/2009 17:35

BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
€ 700,00 LIRENAS PIGNATARO
Perchè un proprio sostenitore, qualificatosi prima dell'inizio della gara Presidente della Società, dalla tribuna rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive e minacciose. A fine gara, il custode dell'impianto sportivo, con atteggiamento minaccioso, faceva il gesto di colpire l'Arbitro con uno schiaffo. Nel corso della gara ed in più occasioni propri sostenitori rivolgevano alla Terna Arbitrale ed agli Organi Federali espressioni offensive. In particolare un Assistente veniva attinto da sputi alla schiena sfiorato da sassi. (R.A. ed A.A.)

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/86/1238685485.doc
futbalclub
[Non Registrato]
02/04/2009 17:38

ma non era successo niente?
€ 800,00 FUTBOLCLUB
Perchè propri sostenitori,in campo avverso,nel corso del secondo tempo rivolgevano all'Arbitro espressioni offensive e minacciose. A fine gara, cinque propri calciatori non identificati, perchè si erano tolti la maglia di gioco, rivolgevano all'Arbitro frasi offensive e minacciose. Uno di questi lanciava un secchio di plastica all'indirizzo del Direttore di gara e di un calciatore avversario senza, tuttavia, raggiungerli. I suddetti tesserati colpivano con pugni alcuni giocatori locali creando una situazione di pericolo che richiedeva la presenza della Forza Pubblica prontamente intervenuta. A fine gara, persona non identificata, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e teneva nei confronti dell'Arbitro comportamento minaccioso ed intimidatorio spacciandosi, tra l'altro, di essere un tesserato F.I.G.C.. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FI.G.C. per quanto di competenza.
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04/04/2009 08:02

Re: ma non era successo niente?
futbalclub, 02/04/2009 17.38:

€ 800,00 FUTBOLCLUB
Perchè propri sostenitori,in campo avverso,nel corso del secondo tempo rivolgevano all'Arbitro espressioni offensive e minacciose. A fine gara, cinque propri calciatori non identificati, perchè si erano tolti la maglia di gioco, rivolgevano all'Arbitro frasi offensive e minacciose. Uno di questi lanciava un secchio di plastica all'indirizzo del Direttore di gara e di un calciatore avversario senza, tuttavia, raggiungerli. I suddetti tesserati colpivano con pugni alcuni giocatori locali creando una situazione di pericolo che richiedeva la presenza della Forza Pubblica prontamente intervenuta. A fine gara, persona non identificata, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e teneva nei confronti dell'Arbitro comportamento minaccioso ed intimidatorio spacciandosi, tra l'altro, di essere un tesserato F.I.G.C.. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FI.G.C. per quanto di competenza.




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e' tutto chiaro e si sa' perfettamente chi e' entrato dall'arbitro .
inoltre l'arbitro e' stato colpito e si vedeva che perdeva sangue .
poi mi spiegate come fa' a non riconoscere i giocatori?? non ha i documenti con foto nello spogliatoio??
aria di insabbiamento?? .... e non sarebbe giusto per quello che hanno fatto (io c'ero)e nei confronti delle altre squadre che si stanno giocando le finali .
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06/05/2009 22:55

Re: ma non era successo niente?
futbalclub, 02/04/2009 17.38:

€ 800,00 FUTBOLCLUB
Perchè propri sostenitori,in campo avverso,nel corso del secondo tempo rivolgevano all'Arbitro espressioni offensive e minacciose. A fine gara, cinque propri calciatori non identificati, perchè si erano tolti la maglia di gioco, rivolgevano all'Arbitro frasi offensive e minacciose. Uno di questi lanciava un secchio di plastica all'indirizzo del Direttore di gara e di un calciatore avversario senza, tuttavia, raggiungerli. I suddetti tesserati colpivano con pugni alcuni giocatori locali creando una situazione di pericolo che richiedeva la presenza della Forza Pubblica prontamente intervenuta. A fine gara, persona non identificata, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e teneva nei confronti dell'Arbitro comportamento minaccioso ed intimidatorio spacciandosi, tra l'altro, di essere un tesserato F.I.G.C.. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FI.G.C. per quanto di competenza.





Ma che aspettano a cacciare definitivamente i responsabili?ogni volta si ripetono le stesse scene e non succede mai nulla.
Ma nessuno si vergogna ?
marsilio
[Non Registrato]
08/06/2009 00:37

DOVE TROVO L'ULTIMO COMUNICATO CHE TRATTA LA DECISIONE PRESA PER IL SETTEBAGNI? GRAZIE
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08/06/2009 21:03

Re: X MARSILIO
marsilio, 08/06/2009 0.37:

DOVE TROVO L'ULTIMO COMUNICATO CHE TRATTA LA DECISIONE PRESA PER IL SETTEBAGNI? GRAZIE




WWW.crlazio.it,poi clicchi su FIGCLazio,vai ai "comunicati ufficiali",entri ne apri qualcuno(non ricordo il numero)dopo la data del reclamo e sempre verso la fine degli stessi,trovi le conclusioni che cerchi.
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Post: 9.958
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08/06/2009 21:22

Re:
marsilio, 08/06/2009 0.37:

DOVE TROVO L'ULTIMO COMUNICATO CHE TRATTA LA DECISIONE PRESA PER IL SETTEBAGNI? GRAZIE




nella discussione sul settebagni ci sono i due pronunciamenti...non ricordo se nella cartella comunicati ci sono anche i link
ceccano -2
[Non Registrato]
30/06/2009 19:05

ma chi è il procuratore federale?
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO DEI SIGG. DEL BORGO DAMIANO E ZANGRILLO GIORGIO, DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ ASD. S.S. FORMIA 1905 E DELLA STESSA SOCIETA’ ASD S.S. FORMIA 1905

La Procura Federale con nota del 4-5-2009 ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale le società ed i tesserati in epigrafe per rispondere: la società Ceccano della violazione dell’art. 12 comma 3 e dell’art. 14 comma 1 del CGS; i Sigg. Del Borgo e Zangrillo per violazione dell’articolo 1 comma 1 e dell’art. 15 del CGS e la società Formia 1905 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le condotte ascritte ai tesserati Del Borgo e Zangrillo. Nell’atto l’Organo requirente espone che al termine della gara Ceccano-Fomia 1905 del 19-10-2008 alcuni sostenitori della società casalinga, riconoscibili perché indossanti indumenti con i colori della stessa società, accerchiavano l’autovettura in cui viaggiavano i dirigenti del Formia 1905 Zangrillo e Del Borgo, impedendone la marcia. Tra costoro si distingueva come il più facinoroso un individuo di circa m. 1,90, senza capelli e senza denti e di corporatura assai robusta, il quale incitava gli altri tifosi ceccanesi a prendere a calci e pugni l’autovettura con a bordo i malcapitati dirigenti del Formia 1905 ed inveiva e minacciava. I carabinieri ivi presenti in servizio di ordine pubblico nell’invitare il facinoroso a desistere da tali comportamenti lo chiamavano con il nome di Davide. Da ulteriori accertamenti tale individuo è stato identificato come tal Davide Tiberia, acceso sostenitore della società Ceccano, titolare di un esercizio commerciale di bar alla Piazza Berardi. Il predetto veniva anche identificato dalle vittime attraverso una foto segnaletica mostrata loro dai Carabinieri. Il predetto Tiberia è molto conosciuto in sede locale e dai dirigenti della società Ceccano, nonché dai Carabinieri che lo hanno più volte ammonito a desistere da tali comportamenti violenti in occasione delle gare casalinghe della società ceccanese. Lo stesso utilizza lo pseudonimo di Davidone e viene spessissimo citato sui siti internet dedicati alla tifoseria. I fatti, per il plurale e concordante corredo indiziario possono dirsi quindi accertati senza ombra di dubbio. Nella circostanza, poi, durante la gara i tifosi locali tennero plurimi comportamenti scorretti sanzionati dal Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale 39 del 23-10-2008. L’Organo requirente ha poi rilevato un profilo di responsabilità a carico dei dirigenti Del Borgo e Zangrillo in quanto gli stessi, presentando una querela orale ai Carabinieri di Formia, senza preavvertire gli Organi Federali competenti e senza relazionare gli stessi su quanto avvenuto, avrebbero violato la cosiddetta clausola compromissoria prevista dall’articolo 30 comma 4 dello Statuto Federale.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti il termine di rito per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva il Formia 1905 unitamente ai dirigenti deferiti che protestavano l’assoluta legittimità del loro comportamento. Infatti nella congerie del momento si erano recati dai Carabinieri locali per essere scortati e protetti ed avevano immediatamente avvertito il Presidente del Comitato Regionale Lazio Dr. Zarelli che gli aveva richiesto l’invio della denuncia eventualmente sporta, cosa che avevano celermente fatto. Ritenevano quindi di non aver violato alcuna regola compromissoria in quanto la loro denuncia – querela era stata sporta contro ignoti. Alla riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale che richiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Ceccano squalifica del campo di gioco per tre gare, ammenda di € 3.000,00 e penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel presente campionato, per i dirigenti Del Borgo e Zangrillo un anno di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda, per la società Formia 1905 € 2.000,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato.
La Commissione Disciplinare ritiene che vada affermata la responsabilità della sola società Ceccano mentre vadano prosciolti da ogni addebito tutti gli altri deferiti.
Gli elementi acquisiti agli atti e trasmessi alla Commissione dalla Procura convergono tutti per l’integrale conferma del contenuto della denuncia querela sporta nel giorno successivo ai fatti ai Carabinieri di Formia. Nella circostanza, a corredo di una plurima serie di comportamenti non regolamentari tenuti dalla tifoseria del Ceccano, avvenne un grave episodio di violenza nei confronti dei dirigenti Del Bosco e Zangrillo che dapprima vennero impediti dall’allontanarsi dal campo sportivo di Ceccano a bordo della propria autovettura che, nella circostanza, venne fatta oggetto di danneggiamento, poi, dopo aver subito ingiurie e minacce gravi, essendosi allontanati finalmente dall’impianto vennero raggiunti da un’autovettura con a bordo sostenitori locali che li fecero oggetto del lancio di oggetti, tra cui un casco da motociclista, e con manovre spericolate tentarono di mandarli fuori strada, tanto da costringerli a richiedere nuovamente l’intervento del 112. Le richieste della Procura, stante la gravità dei fatti e l’oggettiva inerzia della società nei confronti dei propri tifosi ed in particolare del “capotifoso” ben identificato e conosciuto dalle forze dell’Ordine possono essere sostanzialmente condivise e solo lievemente ridimensionate, considerata l’unica eccezione della decorrenza della penalizzazione in classifica che, stante l’assenza di afflittività nella corrente stagione, deve invece essere scontata nella prossima stagione 2009 -2010.
Vanno invece prosciolti i dirigenti Del Bosco e Zangrillo e la società Formia 1905 per una serie di motivazioni. Innanzitutto non è vero che gli stessi non abbiano attivato gli organi competenti e quelli di Giusitizia sportiva se è vero, come risulta dallo stesso deferimento, che la Procura Federale venne compulsata all’apertura del procedimento da una nota del Presidente Zarelli che allegava copia della denuncia querela presentata dagli stessi Del Bosco e Zangrillo e che non poteva essere pervenuta al Comitato Regionale se non tramite gli stessi denuncianti. In secondo luogo taluni dei reati denunciati, secondo il vigente codice di procedura penale, debbono essere perseguiti d’ufficio (danneggiamento aggravato, violenza privata, minacce gravi) e sono avvenuti in presenza dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico e, quindi, la denuncia – querela non era necessaria come condizione di procedibilità ed il procedimento penale doveva comunque instaurarsi d’ufficio. In terzo luogo la cosiddetta clausola compromissoria prevista dall’articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale opera solo tra i soggetti previsti dal comma 1 dello stesso articolo tra cui non possono essere ricompresi i sostenitori, o presunti tali, delle società. Deve altresì osservarsi che, a fortiori, nella fattispecie non ci si troverebbe nemmeno nell’ambito “spaziale” della giurisdizione sportiva. Infatti, in questo caso, l’evento sportivo è solo l’occasione per la commissione di gravi reati, puniti dalla legislazione statuale con severe pene edittali, che sono totalmente avulsi dall’evento agonistico e si verificano addirittura al di fuori degli impianti sportivi e senza alcuna interazione, neppure mediata, con l’agonismo connaturato al gioco. L’iniziativa dei denuncianti si è poi rivelata assolutamente opportuna in quanto ha permesso di giungere all’individuazione di uno dei responsabili, nei confronti del quale, aggiunge la Commissione, si è finora tenuto un atteggiamento fin troppo indulgente dagli Organi statuali preposti. In forza di tali considerazioni la Commissione, confortata dai precedenti sempre tenuti in materia dagli Organi di Giustizia Sportiva e dalla più autorevole dottrina, ritiene che non possa esservi alcun condizionamento e, tanto meno riserva legale a favore di ordinamenti subordinati, al legittimo diritto – dovere di ogni cittadino di denunciare i fatti reato alle competenti Autorità, soprattutto quando questi fatti costituiscono ipotesi di apertura officiosa dei conseguenti procedimenti penali.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere da ogni addebito i dirigenti Del Borgo Damiano, Zangrillo Giorgio e la società ASD S.S. Formia 1905.
Di ritenere la società Ceccano responsabile dei fatti addebitati e per l’effetto di irrogare alla stessa la squalifica del campo di gioco per due gare, l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2009-2010.
Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione



Fatti come questi succedono, purtroppo, spesso; mi chiedo chi è il Procuratore Federale che ha chiesto il deferimento per i Dirigenti del Formia? E' veramente incredibile che una persona aggredita non possa sporgere immediata denuncia solo perchè tesserato, fa venire il dubbio che la Federazione vuole che ogni denuncia passi dalle proprie scrivanie in modo da mediare a seconda dei propri interessi.
forse
[Non Registrato]
30/08/2009 03:58

Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:94551363=marsilio, 08/06/2009 0.37]

DOVE TROVO L'ULTIMO COMUNICATO CHE TRATTA LA DECISIONE PRESA PER IL SETTEBAGNI? GRAZIE

[/QUOTE][/POSTQUOTE]


www.figclazio.it/directories/cu/20092010/08/17/1251387008.doc
crlazio
[Non Registrato]
12/11/2009 20:01

datevi una regolata
A CARICO DI MEDICI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 11/12/2009
VALENTINO BENITO (VALMONTONE)
Allontanato per avere rivolto ad un Assistente Arbitrale espressioni ingiuriose, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva nei confronti dell'Arbitro comportamento gravemente offensivo e minaccioso. Lo stesso reiterava tale comportamento anche a fine gara tentando di entrare nello spogliatoio arbitrale. Veniva definitivamente allontanato a viva forza da alcuni dirigenti.

A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 18/12/2009
PRIORI ALESSANDRO (CITTA DI ACILIA)
Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, reiterava tale comportamento anche dall'esterno del recinto di gioco. A fine gara partecipava con altri tesserati ad una zuffa contro i componenti la squadra ospite, colpendoli con calci e pugni.

www.figclazio.it/directories/cu/20092010/08/61/1258044525.doc

curiosità
[Non Registrato]
13/11/2009 09:05

ma se qualcuno se fosse fatto male seriamente, il medico squalificato sarebbe potuto intervenire in campo?
43 anni
[Non Registrato]
19/11/2009 21:33

ASD FORTITUDO CALCIO ROMA – PIAN DUE TORRI

Il Giudice Sportivo
- Preso atto della lettera pervenuta dalla Società ASD FORTITUDO CALCIO ROMA in merito al provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore MORELLI ROBERTO MARIA (FORTITUDO CALCIO ROMA) con C.U. n. 105 del 14.5.2009 che veniva squalificato fino al 30.04.2012 in quanto alla gara in epigrafe “svolgeva funzione di capitano della squadra” per cui, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del CGS risponde dei comportamenti violenti commessi da propri compagni non individuati nei confronti dell’arbitro.
- Rilevato che dalla dichiarazione spontanea, allegata alla lettera della Società AS FORTITUDO CALCIO ROMA resa dal calciatore BUCCOLINI Roberto nato a Roma il 30.4.1966 tutt’oggi tesserato per la succitata Società, si evince quale autore del fatto di violenza ai danni dell’arbitro nella gara in epigrafe.
- Considerato quanto sopra, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del CGS la sanzione inflitta al calciatore MORELLI Roberto Maria cessa di avere esecuzione e delibera di squalificare fino al 30.4.2012 il sig. BUCCOLINI Roberto (ASD FORTITUDO CALCIO ROMA nato il 13.4.1966) perché, a fine gara, colpiva L’arbitro con calci e pugni.






ammazza hanno preso uno de 43 anni per salvare il capitano
OFFLINE
Post: 9.958
Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
19/11/2009 21:57

Re:
43 anni, 19/11/2009 21.33:

ASD FORTITUDO CALCIO ROMA – PIAN DUE TORRI

Il Giudice Sportivo
- Preso atto della lettera pervenuta dalla Società ASD FORTITUDO CALCIO ROMA in merito al provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore MORELLI ROBERTO MARIA (FORTITUDO CALCIO ROMA) con C.U. n. 105 del 14.5.2009 che veniva squalificato fino al 30.04.2012 in quanto alla gara in epigrafe “svolgeva funzione di capitano della squadra” per cui, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del CGS risponde dei comportamenti violenti commessi da propri compagni non individuati nei confronti dell’arbitro.
- Rilevato che dalla dichiarazione spontanea, allegata alla lettera della Società AS FORTITUDO CALCIO ROMA resa dal calciatore BUCCOLINI Roberto nato a Roma il 30.4.1966 tutt’oggi tesserato per la succitata Società, si evince quale autore del fatto di violenza ai danni dell’arbitro nella gara in epigrafe.
- Considerato quanto sopra, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del CGS la sanzione inflitta al calciatore MORELLI Roberto Maria cessa di avere esecuzione e delibera di squalificare fino al 30.4.2012 il sig. BUCCOLINI Roberto (ASD FORTITUDO CALCIO ROMA nato il 13.4.1966) perché, a fine gara, colpiva L’arbitro con calci e pugni.






ammazza hanno preso uno de 43 anni per salvare il capitano




una carriera troncata sul più bello :-DDDDDD
curioso
[Non Registrato]
20/11/2009 09:16

Re: Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:99090088=misterc22, 19/11/2009 21.57]


una carriera troncata sul più bello :-DDDDDD[/QUOTE][/POSTQUOTE]


ma quel tizio era in campo? O un altro scherzetto alla federazione?
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