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COMUNICATI C11 REGIONALE

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2009 09:16
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manicomio
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15/01/2009 17:50

questa non si era mai sentita
RECLAMO DEL G.S. FIDENE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FIDENE – POMEZIA E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORAVANTI MARIANO SINO AL 6-2-2009. GARA FIDENE – POMEZIA COPPA ITALIA ECCELLENZA DEL 6-1-2009

La società Fidene ha dedotto l’irregolarità della gara in questione e l’illegittimità della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Fioravanti. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione venne espulso dall’Arbitro al 43’ del secondo tempo, per gesto di violenza nei confronti di un avversario, su segnalazione del quarto ufficiale di gara. Lo stesso, nel suo rapporto, allegato al referto di gara, sostiene altresì che il calciatore lo avrebbe minacciato prima dell’espulsione e poi ingiuriato dopo il provvedimento disciplinare.
La reclamante sottolinea che per la gara in questione non era previsto dal regolamento della competizione la designazione del quarto ufficiale di gara e che l’arbitro presente sul campo con tale funzione non avrebbe potuto richiamare il direttore di gara per far adottare il provvedimento disciplinare e non avrebbe dovuto essere nemmeno presente a bordo campo.
Ne consegue che l’espulsione sarebbe totalmente irregolare ed avrebbe viziato in maniera insanabile la regolarità di svolgimento della gara, inoltre la sanzione a carico del calciatore dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
Va preliminarmente osservato che il reclamo, per la parte relativa alla regolarità della gara, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la competenza in materia è del Giudice Sportivo ed il reclamo deve essere preceduto da preannuncio nei termini. La seconda è che, nella manifestazione che ci occupa, le decisioni assunte dal Giudice in materia non sono reclamabili. Il reclamo sul punto va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene la squalifica del calciatore Fioravanti il reclamo è invece fondato.
E’ vero, come sostenuto dalla reclamante, che per la competizione in esame non era prevista la designazione del quarto ufficiale di gara. E’ vero altresì che il comportamento del Fioravanti sia totalmente sfuggito al direttore di gara ed ai suoi assistenti ed è stato sanzionato in campo solo su segnalazione del quarto ufficiale.
Ne consegue che la sanzione a carico del Fioravanti è stata comminata sulla scorta delle risultanze di un rapporto, quello del quarto ufficiale, che non doveva essere allegato al referto di gara.
Appare quindi fondata l’istanza della reclamante che ha dedotto la irregolarità dell’inserimento di tale rapporto nel referto arbitrale e la conseguente nullità della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte riguardante la regolarità della gara.
Di accogliere il reclamo avverso la squalifica del calciatore Fioravanti Mariano sino al 6-2-2009 annullandola integralmente.
La tassa reclamo va restituita.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/64/1232037599.doc
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