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COMUNICATI C11 REGIONALE

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2009 09:16
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formia fontenuova
[Non Registrato]
30/12/2008 19:36

FORMIA CALCIO - FONTE NUOVA CALCIO
Il Giudice Sportivo:
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 dell' 11.12.2008;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società FONTE NUOVA CALCIO con il quale si deduce che la Società FORMIA CALCIO, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, si sarebbe venuta a trovare con solo due calciatori della fascia di età fissati per tale campionato (2 nati dal 1988 in poi, 1 nato dal 1989 in poi ed uno nato dal 1.1.1990 in poi), invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2008 e dal C.G.S.
Il reclamo è infondato.
Infatti, come si evince dagli atti ufficiali, la Società FORMIA CALCIO ha schierato in campo i seguenti calciatori in età: n. 1 POMPEO GIOVANNI (1988), n. 2 FERNANDEZ WATOREK BERNARDO (1990) n. 3 ESPOSITO PALMIERI LORENZO (1989), n. 11 CAIAZZO SALVATORE (1990).
La Società FORMIA CALCIO, nel corso della gara, ha provveduto ad effettuare le sostituzioni, così come di seguito evidenziate:
- al 44' del primo tempo, esce il n. 11 CAIAZZO SALVATORE (1990) ed entra il n. 16 TROSO GIOVANNI (1990);
- al 26' del secondo tempo, esce il n. 6 VALENTE DANILO (1981) ed entra il n. 17 PARISI ALESSANDRO (1981);
- al 37' del secondo tempo, esce il n. 10 SIMEOLI GIANLUCA (1984) ed entra il n. 18 MAGGIO DOMENICO (1990).
In relazione alle predette sostituzioni, la Società FORMIA CALCIO ha osservato l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa i quattro calciatori in età (1 nato dal 1.1.1988 in poi, 2 nati dal 1.1.1989 in poi, 1 nato dal 1.1.1990 in poi).
Considerato, inoltre, che nel rapporto di fine gara l'Arbitro ha riportato le sostituzioni, così come sopra descritte e si ritiene che l'errore in cui è incorsa la reclamante, sia dovuto alla correzione apportata prima dell'inizio della gara, sulla distinta dei calciatori della Società FORMIA CALCIO consegnata dall'Arbitro alla reclamante.
DELIBERA
- di respingere il reclamo avanzato dalla Società FONTE NUOVA CALCIO;
- di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio:
FORMIA CALCIO - FONTE NUOVA CALCIO 7-1
- di comminare alla Società FORMIA CALCIO l'ammenda di Euro 100,00 per la correzione apportata sulla distinta dei calciatori partecipanti alla gara.
- di incamerare la tassa reclamo.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/58/1230654330.doc
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