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COMUNICATI C11 REGIONALE

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2009 09:16
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CRLAZIO
[Non Registrato]
06/12/2008 21:30

CRLAZIO
[Non Registrato]
11/12/2008 18:29

Fidene-Pescatori
la gara verrà ripetuta

Fidene-Maccarese si gioca al F.Gianni

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/54/1229011701.doc
CRlazio
[Non Registrato]
11/12/2008 18:43

Comunicato molto interessante dove si annotano anche 2 gare terminate in rissa con doppio 0-3 e la squalifica di 4 mesi del giocatore Di Julio NTTT
cr lazio
[Non Registrato]
18/12/2008 18:23

SAN CESAREO-TORDECENCI
Si recupera Domenica 28 Dicembre

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/56/1229615506.doc
formia fontenuova
[Non Registrato]
30/12/2008 19:36

FORMIA CALCIO - FONTE NUOVA CALCIO
Il Giudice Sportivo:
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 dell' 11.12.2008;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società FONTE NUOVA CALCIO con il quale si deduce che la Società FORMIA CALCIO, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, si sarebbe venuta a trovare con solo due calciatori della fascia di età fissati per tale campionato (2 nati dal 1988 in poi, 1 nato dal 1989 in poi ed uno nato dal 1.1.1990 in poi), invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2008 e dal C.G.S.
Il reclamo è infondato.
Infatti, come si evince dagli atti ufficiali, la Società FORMIA CALCIO ha schierato in campo i seguenti calciatori in età: n. 1 POMPEO GIOVANNI (1988), n. 2 FERNANDEZ WATOREK BERNARDO (1990) n. 3 ESPOSITO PALMIERI LORENZO (1989), n. 11 CAIAZZO SALVATORE (1990).
La Società FORMIA CALCIO, nel corso della gara, ha provveduto ad effettuare le sostituzioni, così come di seguito evidenziate:
- al 44' del primo tempo, esce il n. 11 CAIAZZO SALVATORE (1990) ed entra il n. 16 TROSO GIOVANNI (1990);
- al 26' del secondo tempo, esce il n. 6 VALENTE DANILO (1981) ed entra il n. 17 PARISI ALESSANDRO (1981);
- al 37' del secondo tempo, esce il n. 10 SIMEOLI GIANLUCA (1984) ed entra il n. 18 MAGGIO DOMENICO (1990).
In relazione alle predette sostituzioni, la Società FORMIA CALCIO ha osservato l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa i quattro calciatori in età (1 nato dal 1.1.1988 in poi, 2 nati dal 1.1.1989 in poi, 1 nato dal 1.1.1990 in poi).
Considerato, inoltre, che nel rapporto di fine gara l'Arbitro ha riportato le sostituzioni, così come sopra descritte e si ritiene che l'errore in cui è incorsa la reclamante, sia dovuto alla correzione apportata prima dell'inizio della gara, sulla distinta dei calciatori della Società FORMIA CALCIO consegnata dall'Arbitro alla reclamante.
DELIBERA
- di respingere il reclamo avanzato dalla Società FONTE NUOVA CALCIO;
- di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio:
FORMIA CALCIO - FONTE NUOVA CALCIO 7-1
- di comminare alla Società FORMIA CALCIO l'ammenda di Euro 100,00 per la correzione apportata sulla distinta dei calciatori partecipanti alla gara.
- di incamerare la tassa reclamo.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/58/1230654330.doc
Fioravanti(fidene)
[Non Registrato]
08/01/2009 20:51

manicomio
[Non Registrato]
15/01/2009 17:50

questa non si era mai sentita
RECLAMO DEL G.S. FIDENE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FIDENE – POMEZIA E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORAVANTI MARIANO SINO AL 6-2-2009. GARA FIDENE – POMEZIA COPPA ITALIA ECCELLENZA DEL 6-1-2009

La società Fidene ha dedotto l’irregolarità della gara in questione e l’illegittimità della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Fioravanti. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione venne espulso dall’Arbitro al 43’ del secondo tempo, per gesto di violenza nei confronti di un avversario, su segnalazione del quarto ufficiale di gara. Lo stesso, nel suo rapporto, allegato al referto di gara, sostiene altresì che il calciatore lo avrebbe minacciato prima dell’espulsione e poi ingiuriato dopo il provvedimento disciplinare.
La reclamante sottolinea che per la gara in questione non era previsto dal regolamento della competizione la designazione del quarto ufficiale di gara e che l’arbitro presente sul campo con tale funzione non avrebbe potuto richiamare il direttore di gara per far adottare il provvedimento disciplinare e non avrebbe dovuto essere nemmeno presente a bordo campo.
Ne consegue che l’espulsione sarebbe totalmente irregolare ed avrebbe viziato in maniera insanabile la regolarità di svolgimento della gara, inoltre la sanzione a carico del calciatore dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
Va preliminarmente osservato che il reclamo, per la parte relativa alla regolarità della gara, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la competenza in materia è del Giudice Sportivo ed il reclamo deve essere preceduto da preannuncio nei termini. La seconda è che, nella manifestazione che ci occupa, le decisioni assunte dal Giudice in materia non sono reclamabili. Il reclamo sul punto va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene la squalifica del calciatore Fioravanti il reclamo è invece fondato.
E’ vero, come sostenuto dalla reclamante, che per la competizione in esame non era prevista la designazione del quarto ufficiale di gara. E’ vero altresì che il comportamento del Fioravanti sia totalmente sfuggito al direttore di gara ed ai suoi assistenti ed è stato sanzionato in campo solo su segnalazione del quarto ufficiale.
Ne consegue che la sanzione a carico del Fioravanti è stata comminata sulla scorta delle risultanze di un rapporto, quello del quarto ufficiale, che non doveva essere allegato al referto di gara.
Appare quindi fondata l’istanza della reclamante che ha dedotto la irregolarità dell’inserimento di tale rapporto nel referto arbitrale e la conseguente nullità della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte riguardante la regolarità della gara.
Di accogliere il reclamo avverso la squalifica del calciatore Fioravanti Mariano sino al 6-2-2009 annullandola integralmente.
La tassa reclamo va restituita.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/64/1232037599.doc
oppa italia promozione
[Non Registrato]
22/01/2009 17:40

I gironi
GIRONE “A”
POGGIO CATINO
MONTEROSI
POGGIO NATIVO

GIRONE “B”
T.S. ROVIANO VALLECORSA
STELLA POLARE

GIRONE “C”
CECCANO
PIANOSCARANO
CAVESE 1919

GIRONE “D”
DIANA NEMI NUOVASUP.LARUSTICA SCAURI MINTURNO

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/66/1232642511.doc
rissa
[Non Registrato]
29/01/2009 18:45

questa è la mejo
[Non Registrato]
29/01/2009 19:47

200,00 STELLA POLARE
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano ad un Assistente Arbitrale ed agli Organi Federali espressioni offensive.

Stella Polare cioè Guardia Costiera cioè "SORDI NOSTRI"
lirenas
[Non Registrato]
05/02/2009 19:30

lineras
[Non Registrato]
19/02/2009 17:10

ancora girano
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 19/02/2014
MERLINO ROSARIO (LIRENAS PIGNATARO)
Allontanato alla fine del I tempo per avere rivolto ad un Assistente Arbitrale espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare faceva un inequivocabile gesto di grave minaccia nei confronti dello stesso Assistente. Per l'intera durata del II tempo si posizionava all'esterno del recinto di gioco, alle spalle dove operava l'ufficiale di gara, reiterando altre frasi oltraggiose e minacciose. A fine gara, al rientro negli spogliatoi, colpiva violentemente e determinatamente con due pugni alla nuca il medesimo Assistente Arbitrale che veniva portato all'interno dello spogliatoio dai suoi colleghi. L'Ufficiale di gara, si accasciava al suolo in stato di semincoscienza per circa cinque minuti lamentando fortissimi dolori alla testa. A seguito di ciò, al rientro in sede l'Assistente Arbitrale si recava al pronto soccorso dell'ospedale S. EUGENIO di ROMA dove gli riscontravano trauma contusivo al rachide cervicale con una prognosi di gg. 5 s.c (R.A. - A.A. - C. di C.)

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/75/1235057661.doc
chi semina vento
[Non Registrato]
26/02/2009 16:52

raccoglie tempesta
Il Presidente Zarelli esplicita un solerte invito

Nelle ultime settimane sono avvenuti episodi incresciosi, che hanno visto coinvolti, loro malgrado, giovani arbitri, alcuni giovanissimi, di appena 15-16 anni, addirittura alla loro prima esperienza nel dirigere una partita di calcio.
Voi tutti conoscete il mio personale pensiero in merito, e quanto il Consiglio Direttivo sia impegnato per modificare questo stato di cose.
Questi atti di inciviltà, consumati nei Campionati dilettanti e giovanili, qualunque sia il motivo scatenante, non trovano alcuna giustificazione.
Vedere degli adulti che si scagliano con violenza su dei ragazzi è un fatto riprovevole sotto il profilo etico-sociale, non solo sotto l’aspetto sportivo.
Tale atteggiamento non fa onore a chi lo mette in atto, e procura al giovane arbitro non solo un danno fisico ma, soprattutto, lo ferisce moralmente, demotivandolo e frustrandolo.
A loro va manifestata tutta la nostra solidarietà, non a parole, ma con atteggiamenti coerenti.
Sappiamo tutti, e lo ripetiamo costantemente, che i giovani arbitri hanno bisogno di fare esperienza, bisogna dare loro una serena opportunità per crescere e maturare, sia tecnicamente che umanamente.
L’aggredire un giovane arbitro lo spinge inevitabilmente verso l’abbandono, impoverendo ancor di più il già limitato numero di vocazioni.
Questi fatti, già pesantemente perseguiti dagli Organi della Giustizia Sportiva, secondo le nuove disposizioni di legge, vengono anche perseguiti direttamente dalle Forze dell’Ordine presenti sui campi, che autonomamente procedono all’identificazione dei responsabili, dirigenti o calciatori che siano, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria.
Ai presidenti di Società chiedo di porre la massima attenzione nel designare “i tecnici e i dirigenti accompagnatori” al seguito delle squadre, in particolar modo nel Settore Giovanile.
Bisogna evitare che le persone presenti sul campo di gioco siano emotivamente e personalmente troppo coinvolte, tutti i partecipanti alle gare siano protagonisti di moderazione e di equilibrio.
Verso questi giovani, arbitri o calciatori che siano, bisogna dare un buon esempio, e in quanto adulti è nostro preciso dovere farlo.
La cultura della violenza non ha mai pagato, anzi, nel mondo dello sport diventa aberrante.
Sono certo che queste mie parole non cadranno nel vuoto, questo magnifico sport, che noi tutti amiamo, deve essere difeso da tutti, nessuno escluso.
Melchiorre Zarelli

Peccato che spesso le società che si rendono colpevoli sono sempre le stesse e ben note per esempio anche questa settimana

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/03/2009
BRANCA EMILIANO (LIRENAS PIGNATARO)
Perchè, a fine gara, entrava nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva all'Arbitro espressioni gravemente minacciose. Nella circostanza tentava di colpirlo con uno schiaffo. Interveniva il dirigente della squadra avversaria per farlo allontanare. Nell' uscire dallo spogliatoio, colpiva la porta dello stesso con un pugno ed indirizzava al Direttore di gara, frase minacciosa.

Ma cosa a fatto il Presidente per bandire certi covi di malviventi?

Ricorda la Graduatoria della Coppa Disciplina tenuta gelosamente nel cassetto lo scorso anno e poi aggiustata a suon di sentenze?

Facile esprimere a parole la proprioa solidarietà!!!!

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/77/1235663366.doc
latina-cecchina
[Non Registrato]
26/02/2009 17:04

ridotta la squalifica di Ricci
RECLAMO DELLA SOCIETA' CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI GIORGIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 15/1/09
(Gara: Cecchina Al. Pa. – Latina del 14/12/09 - Campionato ECCELLENZA)

La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che il giocatore Ricci abbia colpito l'Arbitro con un pugno ad una guancia, e sostiene invece che il giocatore, “sbracciando” per farsi largo tra i compagni che pressavano l'Arbitro, e protestare anch'egli per la concessione del calcio di rigore, nella concitazione del momento e con gesto scomposto, avrebbe colpito accidentalmente la guancia dell'Arbitro a mano aperta, ma senza alcuna volontà di arrecargli un danno; il che sarebbe dimostrato anche dal fatto che la “sbracciata” aveva seguito un traiettoria curvilinea dall'alto verso il basso, e non già rettilinea verso il volto del Direttore di gara. Prodotto, a riprova documentale dei fatti, il filmato dell'incontro, la reclamante ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al momento della concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, era stato circondato da numerosi giocatori del Cecchina, i quali protestavano vibratamente; dopo circa 10/15 secondi aveva notato sulla sua destra un braccio di un giocatore non identificato, che lo aveva colpito sulla guancia sinistra causandogli forte dolore;. egli aveva avuto la sensazione che il colpo fosse diretto volontariamente contro il suo viso, se pur scaturito nell'ambito della protesta collettiva. Il Direttore di gara ha dichiarato che il gesto del braccio era stato repentino, con un movimento di natura circolare, e ha inoltre precisato che le dita della mano non erano serrate come per un pugno, infatti non aveva avuto la sensazione di essere stato colpito dalle nocche della mano, ma neppure da un semplice schiaffo. L'Arbitro ha infine confermato che dopo la gara si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ove gli era stata diagnosticata un ferita escoriata della mucosa boccale e una contusione all'arcata mandibolare sinistra, con prognosi di 7 gg., come da referto del Pronto Soccorso.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro e all'esito dell'esame delle immagini del filmato che, ai sensi dell'art. 35 comma 1,2 del C.G.S., questa Commissione ritiene di poter acquisire, dovendosi sanzionare un gesto di violenza compiuto da un soggetto non identificato dall'Arbitro, risultano comprovate le seguenti circostanze:
il Direttore di gara non è stato colpito con un pugno alla guancia;
il calciatore Ricci si è inserito, in un secondo tempo, nel gruppo dei giocatori che protestavano vivacemente nei confronti dell'Arbitro, pressandolo;
nel mentre si faceva largo tra i compagni, il suo braccio destro, con un movimento circolare dell'alto verso il basso, è andato ad attingere la guancia dell'Arbitro;
tale gesto non è stato accompagnato da alcun insulto o offesa nei confronti del Direttore di gara.
Così ricostruita la dinamica dei fatti, questa Commissione, valutato altresì il contesto in cui si è verificato l'evento, ritiene che al gesto del calciatore Ricci non possa attribuirsi la natura di un atto violento, diretto intenzionalmente ad arrecare un danno fisico all'Arbitro.
Non può tuttavia non rilevarsi che tale gesto, scomposto ed invasivo, ha causato, in ogni caso, delle lesioni al Direttore di gara, il quale, per tale motivo, è stato costretto a sospendere l'incontro.
Pur ribadendo l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, la sanzione dovrà tuttavia essere rapportata alle effettive responsabilità del tesserato.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore RICCI GIORGIO dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2009.
La tassa di reclamo va restituita.


alla luce di questo come al solito si sono voluti salvare capre e cavoli, l'arbitro, che aveva sospeso senza motivo una gara, ed il calciatore che aveva solo sfiorato l'arbitro...se questa è giustizia va bene
giustizia
[Non Registrato]
27/02/2009 11:48

questa sentenza rappresenta ancora una volta una gestione salva-arbitri.
Se l'arbitro avesse detto sul primo referto quello che ha poi ammesso sul ricorso la gara sarebbe stata ripetuta e la carriera dell'arbitro compromessa con buona pace dei suoi referenti.
Se l'azione del Ricci fosse stata violenta e volontaria la squalifica sarebbe stata giustissima, così pure la sconfitta a tavolino del Cecchina, da quanto emerge in sede di ricorso il colpo è stato fortuito e non così violento come si voleva far credere.
Anche se l'arbitro avesse, nell'occasione, riportato un infortuinio impedente il proseguio della gara, la stessa sarebbe dovuta essere ripetuta.
Invece si è giunti al solito papocchio italico, in cui si è salvato un arbitro con scarsa personalità, una società "spinta" e infine anche il giocatore, che inizialmente era stato pesantemente condannato.
Chi ancora ne esce con le ossa rotte è la giustizia.
valmontone a tavolino
[Non Registrato]
12/03/2009 17:14

errore nella presenza di under
GARE DEL 22/02/2009
RECLAMI
TORBELLAMONACA - VALMONTONE
Il Giudice Sportivo:
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 77 del 26/2/2009
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VALMONTONE e con il quale si deduce che la Società TORBELLAMONACA, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, si sarebbe venuta a trovare solo con due calciatori della fascia di età (1 nato dal 1988 in poi ed 1 nato dal 1991 in poi) invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della ASD TORBELLAMONACA gara con il punteggio di 0 - 3 così come previsto dal CGS.
- Il reclamo è fondato.
Infatti, come si evince dagli atti ufficiali, la Società TORBELLAMONACA ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori LINARDI Alessandro (1988); FANELLI Alessio (1989); ASCOLI Ruben (1991).
La Società TORBELLAMONACA nel corso della gara ha provveduto alla sostituzione così come di seguito riportato:
- all'8° del II tempo esce il n° 9 ASCOLI Ruben (1991) entra il n° 16 COSTANTINI Edoardo (1991).
- all'8° del II tempo esce il n° 5 FANELLI Alessio (1989) entra il n° 14 DI TOMMASO Cristiano (1988).
- al 13° del II tempo esce il n° 4 ALVISI Alessandro (1985) entra il n° 18 ZIANTONI Tiziano (1989).
Considerato che in virtù delle predette sostituzioni la Società TORBELLAMONACA è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio, e per l'intera durata della gara almeno tre calciatori secondo la seguente fascia d'età: uno nato dall'1/1/1988 in poi, 1 nato dall'1/1/1989 in poi,1 nato dall'1/1/1990 in poi.
Considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CGS ed in virtù su quanto riportato al C.U. n° 1 del 01.07.2007 - punto 5 del Comitato Regionale Lazio - campionato di Promozione.
PQM
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società VALMONTONE
- di comminare alla Società TORBELLAMONACA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- di restituire la tassa reclamo.

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/80/1236874194.doc
lineras
[Non Registrato]
19/03/2009 20:38

Zarelli!!!!
LIRENAS PIGNATARO
Perché propri sostenitori, nel corso della gara, tenevano nei confronti della Terna arbitrale e dei calciatori della squadra avversaria, comportamento intimidatorio. I medesimi, nel corso del secondo tempo, colpivano con sputi un Assistente Arbitrale, attingendolo alla divisa. L'Arbitro, nella circostanza, ha sospeso momentaneamente la gara per fare intervenire i dirigenti locali, onde ripristinare una situazione normale. Perché il proprio custode, all'interno dello spogliatoio, a seguito delle intemperanze di un calciatore ospite sostituito, lo redarguiva con espressioni minacciose, scagliandosi contro, colpendolo al busto con una pompa gonfia palloni. Veniva allontanato dai calciatori di riserva prontamente intervenuti. (R.A. - A.A. - C. di C.)

www.figclazio.it/directories/cu/20082009/08/82/1237482051.doc
urgente
[Non Registrato]
20/03/2009 20:59

non riesco a vedere i comunicati: ci sono problemi?
OFFLINE
Post: 9.958
Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
20/03/2009 21:49

Re:
urgente, 20/03/2009 20.59:

non riesco a vedere i comunicati: ci sono problemi?




a me si aprono normalmente
Cosa devo fare?
[Non Registrato]
21/03/2009 16:45

Mi risponde con il messaggio

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Grazie
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