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Art. 107 N.O.I.F.

Ultimo Aggiornamento: 13/11/2014 17:09
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io neofita
[Non Registrato]
11/11/2014 16:19

Buonasera, l'Art. 107 del N.O.I.F. è relativo allo Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF) per cui da quello che ho capito le società nella finestra in questo caso di dicembre svincolano, in questo caso nella finestra di dicembre, un tesserato in maniera unilaterale giusto?

Il ragazzo/genitore riceve una comunicazione preventiva o viene avvisato a svincolo avvenuto?

Grazie
io neofita errata corrige
[Non Registrato]
11/11/2014 16:25

Re: 107 noif
[POSTQUOTE][QUOTE:127437435=io neofita, 11/11/2014 4:19 PM]Buonasera, l'Art. 107 del N.O.I.F. è relativo allo Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF) per cui da quello che ho capito le società nella finestra in questo caso di dicembre svincolano un tesserato in maniera unilaterale giusto?

Il ragazzo/genitore riceve una comunicazione preventiva o viene avvisato a svincolo avvenuto?

Grazie
ASINO
[Non Registrato]
12/11/2014 08:49

FA PRESENTATO DALLA SOCIETA' DOVE GIOCA IL RAGAZZO IN FEDERAZIONE ,
IL TUTTO ENTRA 30 GIORNI DAL TESSERAMENTO EFFETTUATO IN PRECEDENZA.
CONSIGLIO DI CHIAMARE L'UFFICIO TESSERAMENTI PER VERIFICARE CHE ABBIANO CONSEGNATO VERAMENTE IL MODULO
SALUTI
grazie ASINO
[Non Registrato]
12/11/2014 09:46

Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:127442643=ASINO, 11/12/2014 8:49 AM]FA PRESENTATO DALLA SOCIETA' DOVE GIOCA IL RAGAZZO IN FEDERAZIONE ,
IL TUTTO ENTRA 30 GIORNI DAL TESSERAMENTO EFFETTUATO IN PRECEDENZA.
CONSIGLIO DI CHIAMARE L'UFFICIO TESSERAMENTI PER VERIFICARE CHE ABBIANO CONSEGNATO VERAMENTE IL MODULO
SALUTI[/QUOTE][/POSTQUOTE]


Ti ringrazio per la cortese risposta. Io facevo riferimento agli svincoli per il mese di dicembre. Leggevo che una volta presentata dalla società la lista di svincolo poi non è più possibile riaprirla e presentare altri svincoli.
Mimmo
[Non Registrato]
13/11/2014 16:52

Leggi la norma del regolamento, così non ci sono interpretazioni personali, credo ci sia quello che cerchi.
SVINCOLO PER RINUNCIA


N.O.I.F.

Art. 107
Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.



2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.



COMUNICATO UFFICIALE N.183

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.
Mimmo 2
[Non Registrato]
13/11/2014 17:09

Riassunto del precedente
Il precedente portava delle date anno 2013 che potrebbero essere poco chiare visto che è trascorso più di un anno, nelle righe sottostanti la norma vigente molto sintetica.


Articolo 107

Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF)

La società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti. E’ possibile quindi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da questa.

Ovviamente un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società non può essere svincolato da questa. C’è però la possibilità che un calciatore tesserato temporaneamente rientri alla propria società di appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo da inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente, cessionaria e dal calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro l’inizio del secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato così il vincolo precedente, la società può inserirlo nella successiva lista di svincolo.

Le società hanno inoltre l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo ai propri calciatori, con raccomandata AR, da inviare entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine dell’invio delle liste di svincolo alla FIGC.

I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie.




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