Leggi la norma del regolamento, così non ci sono interpretazioni personali, credo ci sia quello che cerchi.
SVINCOLO PER RINUNCIA
N.O.I.F.
Art. 107
Svincolo per rinuncia
1. La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi. L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
COMUNICATO UFFICIALE N.183
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
- da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.