[POSTQUOTE][QUOTE:125067982=Genitore, 18/02/2014 12:43]Sei sicuro perche' non vorrei ricordare male ma l'anno scorso in una societa' a gennaio hanno tesserato un ragazzo che risultava essere in prestito dalla societa' di appartenenza ad una societa' di Lega pro che poi l'ha rigirato a gennaio alla societa' che l'ha tesserato, mi sembra che il giro era questo, non so se esiste altro escamotage. [/QUOTE][/POSTQUOTE]
Almeno che non sia "un primo tesseramento" o sia già nelle liste di svincolo e non abbia ancora optato per una società sportiva, puo' essere tesserato entro il 31.03.2014. Ma da quanto ho capito non ha ancora richiesto e ottenuto lo svincolo, quindi deve attendere il termine della stagione agonistica.
Comunque riporto di seguito le norme, saluti.
1. VARIAZIONI DI TESSERAMENTO
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2014.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato: da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 12.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:
- da lunedì 1 luglio, a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione - art. 103 N.O.I.F.
- da giovedì 1 agosto, a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –
- da venerdì 3 gennaio, a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini
2. TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1 luglio, a martedì 17 settembre 2013 (ore 19.00)
b) da martedì 3 dicembre, a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
3. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B, 1^ E 2^ DIVISIONE
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1 luglio, a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00)
b) da venerdì 3 gennaio, a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETÀ DI SERIE A, B, 1^ E 2^ DIVISIONE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1 luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00)
b) da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.