00 27/01/2011 19:08
si può giocare contemporaneamente a clacio a 11 e calcio a 5, nella medesima società
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBICATE SUL COM. UFF. 49 DEL 5-1-11 IN MERITO ALLA GARA OTTAVIA – AURELIO DEL 14-11-2010 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA

La Commissione Disciplinare territoriale,
visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
- rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, il calciatore Fabio Maria Sabbatini aveva scontato la giornata di squalifica comminata con il Com. Uff. n. 101 del 27-5-2010, non avendo partecipato alla prima gara del campionato Juniores Under 18 B di calcio a 5, prima squadra della società;
ritenuto, in merito alla posizione del calciatore in questione quanto segue: Fabio Maria Sabbatini risultava nella stagione 2009-2010 tesserato con la società Vis Aurelia. Nella gara del campionato allievi regionali dei play out disputata il 23-5-2010 veniva sanzionato con una ammonizione e conseguentemente squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Il 25-8-2010 il calciatore conseguiva il tesseramento con società Aurelio, cambiando quindi società; pertanto, a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica, residuo della precedente stagione, nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Effettivamente la società Aurelio partecipa con la squadra maggiore, quella Juniores, al Campionato Regionale di calcio a 5 e, difettando qualsiasi distinzione nel codice di giustizia sportiva, tra l’attività di calcio a 5 e quella di calcio a 11 e, soprattutto, potendo i calciatori tesserati con una società, partecipare indifferentemente all’attività di calcio a 5 e di calcio a 11, non vi è alcun supporto regolamentare per affermare che il calciatore in questione non abbia effettivamente scontato la giornata di squalifica, residuo della stagione precedente, nella prima gara del campionato Juniores. Qualsiasi altra interpretazione apparirebbe non supportata da alcuna norma regolamentare mentre, in materia di tesseramento, impiego dei calciatori ed esecuzione delle sanzioni vige assolutamente il principio di tassatività normativa.
-considerata quindi la posizione del calciatore assolutamente regolare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando totalmente la decisione impugnata, ripristinando il risultato acquisito sul campo:
OTTAVIA AURELIO 0 - 2
La tassa reclamo va restituita.

come si legge nel testo, la sentenza poggia su ampi buchi nella legislazione.
Tra i principali segnalerei:
Una società che partecipa a campionati di calcio a 11 può iscrivere, con la stessa matricola, squadre alla divisione calcio a 5?
Un tesserato che partecipa ai campionati di calcio a 11 può partecipare anche al calcio a 5?
Penso che molto dipenda dalla difformita della nostra divisione calcio a 5 rispetto alle norme del futsal internazionale