00 24/12/2010 14:36
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 14 DEL 25-11-2010 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI RIETI PALOMBARA – QUATTRO STRADE DEL 31-10-2010.
La società Quattro Strade inoltrava al competente Giudice Sportivo reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe in quanto nella squadra del Palombara aveva partecipato alla gara il calciatore n. 3 Massimi Leonardo nato il 23-12-1996 e che, quindi, non aveva titolo a prendervi parte in quanto non aveva ancora compiuto 14 anni, età minima per partecipare a gare della categoria Allievi. Il Giudice adito, ritenuto fondato il reclamo, lo accoglieva infliggendo alla società Palombara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e sanzionando il dirigente accompagnatore, il calciatore e la società rispettivamente con l’inibizione sino al 10-12-2010, la squalifica per una gara e l’ammenfa di € 50,00.
Avverso tale decisione inoltra reclamo la società Palombara che ritiene la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara eccessiva in quanto l’irregolarità è stata frutto di mera disattenzione di un dirigente e non ha influito sul regolare svolgimento della gara in quanto la società semmai è stata danneggiata dall’aver schierato un calciatore più piccolo rispetto all’età consentita.
Il reclamo, nei limiti di cui in motivazione, è fondato.
L’articolo 17 comma 6 del CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara per le società che facciano partecipare alla gara un calciatore di età inferiore a quella minima per prendervi parte con la sola eccezione per i calciatori che partecipino ad attività agonistica di Lega non avendo compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero il quindicesimo con la speciale deroga da concedersi dal comitato o lega competenti. Nel caso di specie, trattandosi di gara del settore giovanile e scolastico la norma citata trova piena applicazione e quindi va cancellata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara mentre restano operanti le sanzioni all’accompagnatore ufficiale, al calciatore ed alla società.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Palombara ripristinando quindi il risultato acquisito sul campo
PALOMBARA - QUATTRO STRADE 5-1
Conferma nel resto la decisione impugnata.