00 05/03/2010 19:08
3.1.6. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARE DEL 16/01/2010
RECLAMI
MONTALTO CALCIO - BARCO MURIALDINA
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. del
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società BARCO MURIALDINA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe in quanto alla stessa avrebbe partecipato il calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO CALCIO) in quanto risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione ) comminatagli con C.U. n. 49 del 14.1.2010
- Il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore effettivamente è in posizione irregolare in quanto con il C.U. n. 49 del 14.1.2010 veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe.
- Considerato che la squadra, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore SCUDERI MICHELE (MONTALTO CALCIO) alla gara in oggetto
- Visti gli art. 22 comma 2 e 17 comma 5 lett. a) del C.G.S.
PQM
DELIBERA
1) di irrogare alla Società MONTALTO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100.
2) di inibire il dirigente SALVI Fabio (MONTALTO CALCIO) fino al 19.03.2010
3) di squalificare il calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO CALCIO) per una giornata effettiva di gara 4) di restituire la tassa reclamo




ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 66 SGS DEL 4 MARZO 2010

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CAUSA REFUSO TIPOGRAFICO LA DECISIONE GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA GARA MONTALTO CALCIO - BARCO MURIALDINA DEL 16.1.2010 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE DEVE RITENERSI ANNULLATA IN QUANTO ERRONEAMENTE PUBBLICATA


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