questa me mancava.................

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misterc22
00venerdì 5 marzo 2010 19:08
3.1.6. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARE DEL 16/01/2010
RECLAMI
MONTALTO CALCIO - BARCO MURIALDINA
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. del
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società BARCO MURIALDINA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe in quanto alla stessa avrebbe partecipato il calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO CALCIO) in quanto risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione ) comminatagli con C.U. n. 49 del 14.1.2010
- Il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore effettivamente è in posizione irregolare in quanto con il C.U. n. 49 del 14.1.2010 veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe.
- Considerato che la squadra, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore SCUDERI MICHELE (MONTALTO CALCIO) alla gara in oggetto
- Visti gli art. 22 comma 2 e 17 comma 5 lett. a) del C.G.S.
PQM
DELIBERA
1) di irrogare alla Società MONTALTO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100.
2) di inibire il dirigente SALVI Fabio (MONTALTO CALCIO) fino al 19.03.2010
3) di squalificare il calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO CALCIO) per una giornata effettiva di gara 4) di restituire la tassa reclamo




ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 66 SGS DEL 4 MARZO 2010

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CAUSA REFUSO TIPOGRAFICO LA DECISIONE GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA GARA MONTALTO CALCIO - BARCO MURIALDINA DEL 16.1.2010 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE DEVE RITENERSI ANNULLATA IN QUANTO ERRONEAMENTE PUBBLICATA


BHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
anonimo
00giovedì 11 marzo 2010 16:30
allora siete de coccio!!!!!!
MONTALTO CALCIO - BARCO MURIALDINA
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 52 del 21/1/2010
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società BARCO MURIALDINA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe in quanto alla stessa avrebbe partecipato il calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO CALCIO) in quanto risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione ) comminatagli con C.U. n. 49 del 14.1.2010
- Il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore, nella gara in questione, è effettivamente in posizione irregolare in quanto con il C.U. n. 49 del 14.1.2010 veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore SCUDERI MICHELE (MONTALTO CALCIO) alla gara in oggetto
- Visti gli art. 22 comma 2 e 17 comma 5 lett. a) del C.G.S.
Allo scopo di fare chiarezza si riportano cronologicamente i fatti accaduti:
1)Con C.U. n° 67 del 5/3/2010 si annulla la sentenza già pubblicata con Comunicato precedente.
2)Con C.U. n° 49 del 14/1/2010 il calciatore SCUDIERI Michele MONTALTO C. veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione).
- la Società MONTALTO CALCIO, nonostante la squalifica riportata sul suddetto C.U., ha fatto giocare il suddetto calciatore nella gara del 16/1/2010 MONTALTO - BARCO MURIALDINA
- Successivamente, la Società MONTALTO CALCIO in data 18/1/2010 inviava una lettera al Comitato Regionale Lazio facendo presente che il calciatore SCUDIERI Michele, nella gara del 10/1/2010 CORNETO TARQUINIA MONTALTO, non poteva essere stato ammonito in quanto precedentemente sostituito
- In merito a tale segnalazione, la Segreteria del Comitato contattava l'arbitro designato per la gara del 10/1/2010, e questi ammetteva di avere erroneamente trascritto sul referto di gara l'ammonizione al calciatore SCUDIERI Michele n° 11 anziché del calciatore RAUCCI Luca n° 10
- Successivamente, con C.U. n° 55 del 28/1/2010 si autorizzava di depennare la squalifica di una gara per recidività in ammonizione del calciatore SCUDERI Michele (MONTALTO C.) togliendo di fatto l'ammonizione
- Da quanto sopra esposto, il calciatore sopra menzionato,in virtù dell'art. 22 comma 2 del CGS, non doveva prendere parte alla gara di cui al presente reclamo poiché con declaratoria il Giudice Sportivo aveva sanzionato la sua squalifica per una gara effettiva e da questo principio non si può derogare dovendo la Società di appartenenza prendere visione del Comunicato Ufficiale
PQM
DELIBERA
a) di irrogare alla Società MONTALTO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100.
b) di inibire il dirigente SALVI Fabio (MONTALTO CALCIO) fino al 19.03.2010
c) di restituire la tassa reclamo.
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