firma cartellino juniores

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genitore
00venerdì 6 giugno 2014 10:43
per firmare un cartellino annuale e non farsi fregare con un pluriennale che cosa si deve controllare?
grazie a tutti in anticipo
Prof
00venerdì 6 giugno 2014 11:31
Se si parla di dilettanti, al momento della firma il ragazzo si lega alla societa'fino all'eta'di 25 anni a meno che la societa'in questione non abbia la prima squadra, quindi quando sarai davanti ai fogli da firmare devi farti dare a parte anche il foglio del modello 108 che ti permette di vincolare tuo figlio per un solo anno e quindi a fine stagione sei libero di rifirmare un altro annuale con la stessa societa'o di andare a giocare altrove, devi solo controllare il termine di presentazione al figc affinche'il modello 108 abbia validita'.
Devi essere comunque fortunato a trovare societa'serie con presidenti e ds seri disposti a farti questo favore perche'non tutte le societa'qui a Roma sono disposte a rilasciare questo ulteriore modello al momento della firma.
In bocca al lupo.
genitore
00venerdì 6 giugno 2014 12:17
grazie
Grazie tanto
Osservatore
00venerdì 6 giugno 2014 13:58
Modello 108
^^^^^^^^^^^^^Riguardo il modello 108 questo deve essere inviato entro il 30 giugno modo tale da permettere al C.R. di metterti nelle liste di svincolo d'autorità...Comunque FATEMI SAPERE QUALE SOCIETà LO FIRMA? Nessuna!!!! [SM=g27993] [SM=g27993]

cr7
00venerdì 6 giugno 2014 16:33
Visto che comunque il 108 e'un articolo che esiste, credo che sia giusto che un genitore provi a ottenerlo al momento di firmare per tutelare il proprio figlio e garantirgli cosi'di potersi divertire dove vuole e non legarsi ad una soxieta'dove nel corso degli anni puo'accadete che non si trovi piu'a suo agio. Io sto dalla parte di coloro che stanno cercando di cambiare le regole per fare in modo che le societa'dilettantistiche vincolino i loro giocatori in modo annuale e non come accade con contratti pluriennali.
Rispondo anxhe all'osservatore che ha ragione nel dre che ormai non ci sono piu' societa'pulite che rilasciano il 108 perche'e'chiaro che e'nei loro interessi vincolare un ragazzo soprattutto se e'bravo per poi provare a venderlo o magari per costruire rose competitive che garantiscono risultati a lungo termine ma e'anche giusto che un genitore non lasci incastrare il proprio figllio e pretenda chiarezza al momento di firmare anche perche'fortunatamente squadre per fare calcio a Roma ce ne sono molte e si puo andare a giocare non necessariamente nelle piu'forti ma anche in quelle dove lavorano persone che ci trasmettono serieta'e con cui si puo'avere dialogo.
cr7
00venerdì 6 giugno 2014 16:33
Visto che comunque il 108 e'un articolo che esiste, credo che sia giusto che un genitore provi a ottenerlo al momento di firmare per tutelare il proprio figlio e garantirgli cosi'di potersi divertire dove vuole e non legarsi ad una soxieta'dove nel corso degli anni puo'accadete che non si trovi piu'a suo agio. Io sto dalla parte di coloro che stanno cercando di cambiare le regole per fare in modo che le societa'dilettantistiche vincolino i loro giocatori in modo annuale e non come accade con contratti pluriennali.
Rispondo anxhe all'osservatore che ha ragione nel dre che ormai non ci sono piu' societa'pulite che rilasciano il 108 perche'e'chiaro che e'nei loro interessi vincolare un ragazzo soprattutto se e'bravo per poi provare a venderlo o magari per costruire rose competitive che garantiscono risultati a lungo termine ma e'anche giusto che un genitore non lasci incastrare il proprio figllio e pretenda chiarezza al momento di firmare anche perche'fortunatamente squadre per fare calcio a Roma ce ne sono molte e si puo andare a giocare non necessariamente nelle piu'forti ma anche in quelle dove lavorano persone che ci trasmettono serieta'e con cui si puo'avere dialogo.
cr7
00venerdì 6 giugno 2014 16:34
Visto che comunque il 108 e'un articolo che esiste, credo che sia giusto che un genitore provi a ottenerlo al momento di firmare per tutelare il proprio figlio e garantirgli cosi'di potersi divertire dove vuole e non legarsi ad una soxieta'dove nel corso degli anni puo'accadete che non si trovi piu'a suo agio. Io sto dalla parte di coloro che stanno cercando di cambiare le regole per fare in modo che le societa'dilettantistiche vincolino i loro giocatori in modo annuale e non come accade con contratti pluriennali.
Rispondo anxhe all'osservatore che ha ragione nel dre che ormai non ci sono piu' societa'pulite che rilasciano il 108 perche'e'chiaro che e'nei loro interessi vincolare un ragazzo soprattutto se e'bravo per poi provare a venderlo o magari per costruire rose competitive che garantiscono risultati a lungo termine ma e'anche giusto che un genitore non lasci incastrare il proprio figllio e pretenda chiarezza al momento di firmare anche perche'fortunatamente squadre per fare calcio a Roma ce ne sono molte e si puo andare a giocare non necessariamente nelle piu'forti ma anche in quelle dove lavorano persone che ci trasmettono serieta'e con cui si puo'avere dialogo.
genitore confuso
00domenica 8 giugno 2014 11:44
firm cartellino juniores
se la società in questione non ha una prima squadra il cartellino sarà, annuale, pluriennale, triennale o cosa??? grazie in anticipo per le risposte.
anche perchè una società, senza prima squadra, mi ha detto che non gli conviene far firmare il cartellino con l'art. 108.
Forza Lazio
00domenica 8 giugno 2014 12:21
Tu fatti dare sempre il 108 perche'alcune societa'senza prima squadra hanno il vizio di far firmare un triennale ma e'anche il vizio di societa'blasonate di cui non faccio nomi ma penso che si capisce facile di chi si tratta.
genitore confuso
00domenica 8 giugno 2014 13:22
firma cartellino juniores
ti ringrazio per la risposta, ma ancora non ho capito che tipo di cartellino andrei a firmare senza il 108 (annuale, biennale, ecc.. ecc...9. scusa per l'insistenza, ma non sono pratico di certe "pratiche" anche perchè non vorrei che fra qualche anno, per svincolare mio figlio mi chiedano dei soldi, come sento dire per i campi......
Genitore confuso
00domenica 15 giugno 2014 11:21
Buon giorno è scusate l'insistensa, ma non sono riuscito a trovare informazioni precise, anche da "esperti" addetti ai lavori. Se potete aiutatemi. Grazie.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:10
Art. 106
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di Serie”
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la
conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore;
f) abrogato
g) abrogato
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento
2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza
del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:11
Art. 107
Svincolo per rinuncia
1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di
serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo,
predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non
professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio
stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio
Federale.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo
di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o
“giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta
per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non
ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto
anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
“lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per
le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono
essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai
Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del
periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono
successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar
corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o
degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla
data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla
Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla
scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del
calciatore a Federazione estera.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:11
Art. 108
Svincolo per accordo
1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi
per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della
L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini
stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono
proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente
Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:12
Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della
società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno
quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa
non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa
presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività
sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato
ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso,
con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di
essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere
allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore.
L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso
termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità
all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le
inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la
presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei
relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte,
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società
deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua
volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle
relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è
considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo
d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge
la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della
spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi
particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione
Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:13
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne
venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi
eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è
pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della
Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori
svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale
possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del
Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non
comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non
abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono
chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche
al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata
diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato,
accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data
della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti
interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione
Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente
alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo
svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa,
unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo,
accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per
lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto
allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o
ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri
Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se
le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e
dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione
sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini”
ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi
nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività
presso la società titolare del tesseramento.
n.o.i.f.
00domenica 15 giugno 2014 12:13
Art. 111
Svincolo per cambiamento di residenza
1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza,
quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non
limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo
cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il
trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. II calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in
qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo
svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e
contenente copia del ricorso e della documentazione.
pablo
00martedì 16 dicembre 2014 23:06
firma cartellino calcio
Scusatemi avrei bisogno di un aiuto/consiglio.
Mio figlio di 17 anni a settembre 2014 ha firmato il tesseramento per la categoria juniores di una società dilettantistica di calcio facendo la sua firma e caldeggiato da uno dei responsabili della società ha posto le firme anche dei genitori.
Questo tesseramento è da ritenersi invalido?
A quale tipo di sanzione va incontro il ragazzo e la società nel caso che la federazione riscontri questa inadempienza?
Grazie a tutti coloro che possono darmi una mano
figc
00mercoledì 17 dicembre 2014 11:03
Re: firma cartellino calcio
[POSTQUOTE][QUOTE:127745981=pablo, 16/12/2014 23:06]Scusatemi avrei bisogno di un aiuto/consiglio.
Mio figlio di 17 anni a settembre 2014 ha firmato il tesseramento per la categoria juniores di una società dilettantistica di calcio facendo la sua firma e caldeggiato da uno dei responsabili della società ha posto le firme anche dei genitori.
Questo tesseramento è da ritenersi invalido?
A quale tipo di sanzione va incontro il ragazzo e la società nel caso che la federazione riscontri questa inadempienza?
Grazie a tutti coloro che possono darmi una mano
[/QUOTE][/POSTQUOTE]

squalifica del giocatore x 6 mesi visto che comunque ha preso parte alle partite avallato dai genitori che hanno permesso cio' squalifica del presidente multa allA SOCIETA' E SVINCOLO DEL GIOCATORE ma questa procedura e' molto lunga tieni presente che la societa' neghera il fatto x cui ricorrera in appello e quindi ti consiglio finisci la spagato nessun premio di preparazione)tagione e con calma ed educazione chiedi di essere ceduto o svincolato
alla fine se tu e il ragazzo vi siete comportati bene (e la societa' non ha pagato nessun premio di preparazione) ti lascera libero
pablo
00mercoledì 17 dicembre 2014 13:08
Grazie sei stato di grande aiuto con l occasione ti auguro buon natale ed un salutone da pisa
Gfdr
00mercoledì 24 dicembre 2014 15:50
Ben
ò
00martedì 30 dicembre 2014 07:57
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