Vigor Cisterna

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coppa
00venerdì 26 marzo 2010 17:01
ciao!!!sono un tifoso della Capriatese e vorrei informazioni sulla Vigorcisterna visto che molto probabilmente l'affronteremo in c.italia.
matt
00venerdì 26 marzo 2010 17:24
Ciao!Bella squadra..allenata da un buon allenatore come Montarani..occhio a DiGiacomo..il loro goleador !!!
calciofilo
00sabato 29 maggio 2010 09:25
ce la fanno ad avere un campo omologato?
Sportivo
00lunedì 12 luglio 2010 16:58
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:103938158=calciofilo, 29/05/2010 9.25]ce la fanno ad avere un campo omologato?[/QUOTE][/POSTQUOTE]

Novita' ci sono in casa Vigor? Confermata l'Eccellenza o ci sono possibilità' per un ripescaggio? il settore giovanile si ristruttura?
Ultras
00martedì 27 luglio 2010 18:26
Re: Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:104946994=Sportivo, 12/07/2010 16.58]

Novita' ci sono in casa Vigor? Confermata l'Eccellenza o ci sono possibilità' per un ripescaggio? il settore giovanile si ristruttura?
[/QUOTE][/POSTQUOTE]


Si va in serie D!!!!!


Carmelo lo Cascio
00martedì 27 luglio 2010 21:26
???????

è chiusa la prima fase del percorso che porterà alla definizione del campionato 2010-2011
Alla scadenza del termine
previsto dal Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 hanno presentato domanda di ammissione al campionato di serie D 2010/2011 n. 160 società aventi diritto. Le suddette domande saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D entro il 16 luglio. Non hanno, invece, presentato domanda le seguenti società: Casoli, Cecina, Domegliara, Igea Virtus, Noicattaro, Pro Sesto e Vico Equense.
Hanno inoltre presentato domanda di ripescaggio le seguenti società:
n. 7 società perdenti i play out ovvero retrocesse a seguito di un distacco superiore a 8 punti: Arzachena, Bacoli, Castel S.Pietro, Derthona, Fiorenzuola, Monteriggioni, Sporting Terni.
n. 10 società perdenti gli spareggi promozione del campionato di Eccellenz Regionale: Arzanese, Camaiore, Castelnuovosandrà, Castiadas, Jesina, Noto, Novese, Santhià, Virtus Pavullese, Voluntas Spoleto;
n. 2 società retrocesse direttamente: Francavilla, Montecchio Maggiore;
n. 2 società di eccellenza: Baronissi, Treviso.
cosa
00mercoledì 28 luglio 2010 12:57
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:105251133=Carmelo lo Cascio, 27/07/2010 21.26] ???????

è chiusa la prima fase del percorso che porterà alla definizione del campionato 2010-2011
Alla scadenza del termine
previsto dal Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 hanno presentato domanda di ammissione al campionato di serie D 2010/2011 n. 160 società aventi diritto. Le suddette domande saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D entro il 16 luglio. Non hanno, invece, presentato domanda le seguenti società: Casoli, Cecina, Domegliara, Igea Virtus, Noicattaro, Pro Sesto e Vico Equense.
Hanno inoltre presentato domanda di ripescaggio le seguenti società:
n. 7 società perdenti i play out ovvero retrocesse a seguito di un distacco superiore a 8 punti: Arzachena, Bacoli, Castel S.Pietro, Derthona, Fiorenzuola, Monteriggioni, Sporting Terni.
n. 10 società perdenti gli spareggi promozione del campionato di Eccellenz Regionale: Arzanese, Camaiore, Castelnuovosandrà, Castiadas, Jesina, Noto, Novese, Santhià, Virtus Pavullese, Voluntas Spoleto;
n. 2 società retrocesse direttamente: Francavilla, Montecchio Maggiore;
n. 2 società di eccellenza: Baronissi, Treviso.
[/QUOTE][/POSTQUOTE]


160 società? così tante?
cosa
00mercoledì 28 luglio 2010 12:58
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:105251133=Carmelo lo Cascio, 27/07/2010 21.26] ???????

è chiusa la prima fase del percorso che porterà alla definizione del campionato 2010-2011
Alla scadenza del termine
previsto dal Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 hanno presentato domanda di ammissione al campionato di serie D 2010/2011 n. 160 società aventi diritto. Le suddette domande saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D entro il 16 luglio. Non hanno, invece, presentato domanda le seguenti società: Casoli, Cecina, Domegliara, Igea Virtus, Noicattaro, Pro Sesto e Vico Equense.
Hanno inoltre presentato domanda di ripescaggio le seguenti società:
n. 7 società perdenti i play out ovvero retrocesse a seguito di un distacco superiore a 8 punti: Arzachena, Bacoli, Castel S.Pietro, Derthona, Fiorenzuola, Monteriggioni, Sporting Terni.
n. 10 società perdenti gli spareggi promozione del campionato di Eccellenz Regionale: Arzanese, Camaiore, Castelnuovosandrà, Castiadas, Jesina, Noto, Novese, Santhià, Virtus Pavullese, Voluntas Spoleto;
n. 2 società retrocesse direttamente: Francavilla, Montecchio Maggiore;
n. 2 società di eccellenza: Baronissi, Treviso.
[/QUOTE][/POSTQUOTE]


neanche una laziale tipo Morolo o Cavese?
misterc22
00giovedì 29 luglio 2010 19:52
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 30 dicembre 2009, notiziava
la Procura Federale che la società Terracina 1925 con lista n. 82239 del 10 dicembre
2009 aveva trasferito a titolo definitivo il calciatore Magni Marco alla società Vigor
Cisterna e che tale tesseramento era stato dichiarato nullo in quanto il calciatore in
data 11 settembre 2009 dalla stessa società Terracina 1925 era stato già ceduto in
prestito alla società Pescatori Ostia.
Con la stessa nota di cui sopra si specificava che la nullità del trasferimento era stata
comunicata alla società Vigor Cisterna il 29 dicembre 2009 e che il calciatore Magni
aveva partecipato a due gare della Vigor Cisterna, una del 16 dicembre 2009
semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, l’altra del 20 dicembre 2009 del
Campionato Eccellenza.
Si specificava altresì che il calciatore era stato dalla Vigor Cisterna inserito nella
distinta di una ulteriore gara, senza però esservi impiegato.
La Procura Federale, esperite le indagini conseguenziali, con atto del 14 aprile 2010
deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio
il calciatore Magni Marco, il sig. De Filippis Fabio presidente della società Terracina
1925 (violazione artt. 1, il sig. Capitani Domenico presidente della Vigor Cisterna, i
sigg.ri Taborro Marco e Rossetti Giacomo dirigenti della Vigor Cisterna e sottoscrittori
delle distinte dei calciatori che avevano preso parte alle gare sopra evidenziate, le
società Terracina 1925, Vigor Cisterna e Pescatori Ostia.
Venivano contestate alle persone deferite le violazioni degli artt. 1 comma 1 CGS, 40
comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS (escluso per i due dirigenti l’art. 40 comma 4
NOIF); era altresì contestato alla società Terracina 1925 l’art. 4 comma 1 CGS; alla
società Vigor Cisterna l’art 4 commi 1 e 2 CGS; alla società Pescatori Ostia l’art. 4
comma 2 CGS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 10 giugno 2010,
ratificava il patteggiamento intervenuto tra l’Organo requirente e la società Pescatori
Ostia; squalificava il calciatore Magni Marco per mesi sei; comminava al presidente
della società Terracina 1925 De Filippis Fabio l’inibizione di anni uno, al presidente
della società Vigor Cisterna Capitani Domenico l’inibizione di mesi uno, ai dirigenti
della società Vigor Cisterna Taborro Marco e Rossetti Giacomo l’inibizione per mesi
uno, alla società Vigor Cisterna l’ammenda di € 300,00, alla società Terracina 1925
l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato ove si era verificata la violazione.
Avverso tale decisione insorge la Procura Federale limitatamente alla sanzione inflitta
alla società Vigor Cisterna, ritenuta incongrua rispetto al chiesto (penalizzazione di un
punto in classifica ed ammenda di € 2.000,00) e comunque assunta in violazione del
minimo edittale di cui all’art. 18 comma 1 incisi g), h), i) richiamato dall’art. 10 comma 8
parte seconda stesso codice.
Insorgono altresì, con separati atti, il calciatore Magni Marco e la società Terracina
1925 per sé e per il presidente De Filippis Fabio, il primo instando per la riduzione
della sanzione, la seconda per la revoca della decisione e per il totale proscioglimento.
Interviene a mezzo di contro deduzioni la società Vigor Cisterna, la quale chiede la
conferma della decisione di primo grado.
4
All’udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, gli altri ricorrenti e la
controdeducente, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni.
La CD Nazionale riunisce i ricorsi per ragione di connessione ed osserva quanto
segue.
L’art. 10 comma 8 CGS richiama il precedente comma 6, il quale si riferisce alle
violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti, compiute mediante falsa
attestazione di cittadinanza, costituente illecito disciplinare.
Tale comma rende applicabili le sanzioni dei successivi commi 8 e 9 a società,
dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 comma 5 CGS, che compiano
direttamente o tentino di compiere, ovvero consentono che altri compiano, atti volti ad
ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di
eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori
extracomunitari.
L’ultimo inciso del comma 6, che estende le medesime sanzioni alla partecipazione a
competizioni sportive di calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo
per parteciparvi, non può che riferirsi alla fattispecie dell’inciso precedente del
medesimo comma 6, riservato ai calciatori extracomunitari ed alle alterazioni dello
status di cittadinanza.
Appare pertanto evidente che il caso oggetto del presente procedimento è estraneo
alla citata normativa e che tale estraneità è stata correttamente colta dal Giudice
territoriale.
Tuttavia, la sanzione comminata alla società Vigor Cisterna, limitata all’ammenda di €
300,00, appare comunque incongrua tenuto conto delle violazioni contestate e
pienamente accertate.
È indubbio, infatti, che la società deferita, nel tesserare il calciatore Magni Marco, ha
omesso di verificarne a monte presso gli uffici competenti la sua tesserabilità, finendo
così per utilizzare in due gare ufficiali (una di Coppa Italia e l’altra di Campionato), per
siffatta colpevole inerzia, un calciatore che non poteva essere utilizzato.
Per tale motivo la sanzione dev’essere aggravata come da dispositivo che segue, non
condividendosi appieno il limitativo convincimento della Commissione Territoriale che
la Vigor Cisterna fosse stata tratta in inganno dalla società Terracina 1925, tanto da
ritenere che la cedente fosse la effettiva titolare del vincolo.
Devono essere di contro confermate le motivazioni addotte dal primo Giudice in
relazione alle responsabilità del calciatore Marco Magni, del presidente della società
Terracina 1925 De Filippis Fabio e della stessa società Terracina 1925.
Nel mentre il calciatore non ha ragione di invocare la propria assoluta buona fede, ove
si consideri che il prestito dalla società Terracina 1925 alla società Pescatori Ostia
aveva di poco preceduto il trasferimento del calciatore dalla società Terracina 1925
alla società Vigor Cisterna e che il prestito non poteva essere ignoto al calciatore
medesimo, altrettanto può essere sostenuto per il De Filippis Fabio, che non poteva
ignorare che il calciatore di che trattasi era già stato dato in prestito alla società
Pescatori Ostia e che, pertanto, era intrasferibile.
Il De Filippis e la società Terracina 1925, infine, a torto si dolgono del fatto che la
Commissione Territoriale non abbia accolto il patteggiamento raggiunto dai deferiti con
la Procura Federale sulla base di un’ammenda di € 300,00 a carico della società. La
motivazione addotta dal primo Giudice di incongruità per difetto del patteggiamento
appare infatti corretta.
5
Tuttavia appare equo ridurre le sanzioni inflitte rispettivamente al De Filippis ed alla
società Terracina 1925, come da seguente dispositivo, atteso che esse si appalesano
eccessive rispetto ai fatti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso della Procura Federale e, per l’effetto, infligge alla società SSD Vigor
Cisterna la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi
nella stagione sportiva in corso 2010/2011 conferma nel resto;
accoglie parzialmente il ricorso della società Terracina 1925 e, per l’effetto, riduce la
sanzione della inibizione a carico del De Filippis a mesi 6 (sei) e l’ammenda a carico
della società AS Terracina 1925 a € 1.000,00 (mille/00). Nulla per la tassa non versata;
rigetta il ricorso del calciatore Magni Marco e dispone incamerarsi la tassa versata
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