il giornalista non si è accorto di niente
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA L'arbitro al 25º del 1º tempo espelleva dal
terreno di gioco il calciatore LUNARDI Lorenzo della Società CASALOTTI per avere colpito con una manata al
volto un avversario.
Al 46º del 2º tempo, a gioco in svolgimento, un calciatore della Società CASALOTTI lamenta di essere stato
colpito da una moneta e la mostrava all'arbitro. Il direttore di gara precisa che la moneta si trovava ad una
distanza di circa dieci metri dal calciatore e lo stesso non presentava alcuna lacerazione o arrossamento alla
parte colpita (la moneta era del taglio di 50 centesimi).
Inoltre, l'arbitro specifica di non avere visto lanciare la moneta nè l'eventuale lanciatore.
Successivamente a tale accadimento, nasceva una zuffa che coinvolgeva calciatori di entrambe le Società,
che si colpivano reciprocamente con calci e pugni.
L'arbitro identificava i sottoelencati calciatori fra i più esagitati.
Società PALOCCO:
n. 1 TOMASELLI LORENZO, n. 9 SUBRIZIO VINCENZO, n.10 MARIANI EMANUELE, n. 3 IACONE ALESSIO
n. 5 AURICA MARIAN OCTAVIAN, n. 6 IERACI DANIELE
Società CASALOTTI
n. 9 CAPODACQUA FABRIZIO, n.11 DE FRANCESCO ALESSANDRO, n. 8 SOLARI ANDREA,
n.16 CORRADI RICCARDO, n. 7 MASSIMI ANDREA
In tali frangenti, alcuni sostenitori della Soc. PALOCCO entravano indebitamente nella zona degli spogliatoi e
partecipavano alla zuffa.
Si rendeva necessario l'intervento della Forza Pubblica per ripristinare l'ordine.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'arbitro valutava che non esistevano le condizioni per portare a
termine la gara,anche perchè i succitati calciatori partecipanti alla zuffa li considerava espulsi.
Non esibiva il cartellino rosso onde tutelare, la propria incolumità.
Di conseguenza le due squadre si sarebbero venute a trovare con meno di sette calciatori partecipanti al gioco
(art. 73 comma 2 delle NOIF),pertanto l'arbitro considerava la partita sospesa definitivamente sul seguente
punteggio PALOCCO - CASALOTTI 3 - 1.
Nel corso della gara, sostenitori delle Società PALOCCO lanciavano in campo fumogeni e alcuni petardi che,
tuttavia, non provocavano danno ad alcuno.
Considerato che la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita ad entrambe le
Società e in virtù dell'art. 17 comma 2 del CGS
DELIBERA
- di infliggere alla Società PALOCCO e CASALOTTI la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3
- di comminare alla Società PALOCCO l'ammenda di Euro 400 ed alla Società CASALOTTI l'ammenda
di Euro 150
- di squalificare i sottoelencati calciatori fino al 28/6/2013
Società PALOCCO: TOMASELLI LORENZO - SUBRIZIO FRANCESCO - MARIANI EMANUELE -
IACONO ALESSIO - IERACI DANIELE - AURICA MARIOS OCTAVIAN.
Società: CASALOTTI MASSIMINI ANDREA - SOLARI ANDREA - CAPODACQUA FABRIZIO - DE
FRANCESCO ALESSANDRO - CORRADI RICCARDO.
- di squalificare il calciatore LUNARDI LORENZO (CASALOTTI) per una gara effettiva