Sospeso per 1 anno dalla Disciplinare l'arbitro Bonanno. La Procura aveva chiesto solo 2 mesi di inibizione.

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
PIERLUIGI47
00giovedì 24 dicembre 2009 19:19
Per aver diretto senza autorizzazione dell'Aia un torneo amatoriale.
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, nella seduta del 23 dicembre 2009, presieduta dall’AVV. LIVIO PROIETTI; Componenti: DOTT. MASSIMO D’APOSTOLI, AVV. FRANCESCO ESPOSITO, DOTT. CARLO CALABRIA, AVV. EMANUELE BARBIERI con l’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. MARINO BALDARI, ha assunto la delibera che di seguito si riporta:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO BONANNO ANDREA

La Procura Federale ha disposto il deferimento del Sig. Bonanno Andrea arbitro effettivo della sezione AIA di Roma I “G. Dattilo” per violazione degli artt. 3 e 40 del regolamento AIA, nonchè degli artt. 1, 29 e 32 IV comma del CGS per aver arbitrato nel corso del torneo amatoriale di calcio a 5 denominato “Club dei circoli storici di Roma” organizzato dal “Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma” senza alcuna autorizzazionedella F.I.G.C.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del ricorso ed assegnava al deferito termine per il deposito di note difensive.
Alla riunione nessuno compariva per il deferito che non aveva fatto pervenire nei termini scritti difensivi.
La Procura Federale concludeva per l’accertamento della responsabilità del deferito e richiedeva mesi due di inibizione.
Ritiene la Commissione che non possano esservi dubbi sulla responsabilità del deferito sia sulla scorta dell’istruttoria svolta dall’Organo inquirente, sia sulla considerazione del comportamento assolutamente inerte del deferito che, è di tutta evidenza, nulla avrebbe potuto opporre in sede difensiva. Invero il deferito ha svolto in sede di audizione innanzi al rappresentante della Procura Federale argomentazioni solo giustificative dell’occorso confermando esplicitamente l’accaduto.
In sede di adeguamento della sanzione al rilievo disciplinare contestato non può che rilevarsi come la richiesta dell’Organo Requirente sia del tutto sproporzionata, in senso limitativo, al fatto. Infatti la conduzione di gare non autorizzate dall’Organo Federale competente da parte di un Arbitro in attività, sprovvisto di qualsiasi designazione, sia rilievo disciplinare gravissimo sia in senso oggettivo che soggettivo. Infatti l’organizzazione di gare non regolamentate è elemento di grande preoccupazione per la tutela dell’ordine pubblico, in quanto non tutelate sotto nessuno aspetto, e di altrettanta preoccupazione per la tutela dell’incolumità dei calciatori e dell’arbitro. L’assenza del “metus” rappresentato dall’adozione di provvedimenti disciplinari, che l’improvvisato arbitro non può suscitare con il suo rapporto agli Organi federali, vulnera grandemente fino a farla scemare quasi completamente l’autorità delle decisioni contingenti assunte sul campo di gioco. Inoltre tutti i protagonisti sono sprovvisti della tutela della polizza assicurativa connessa ad un valido tesseramento con la Federazione. Né può giustificare il deferito la motivazione addotta: la necessità di arrotondare le entrate economiche con la diaria fornita dagli organizzatori. Tale motivazione semmai aggrava la responsabilità invece di attenuarla, in quanto svilisce totalmente la funzione arbitrale che viene ridotta solo ad un espediente economico, quasi come un “dopolavoro remunerato” offendendo tutti gli appartenenti alla categoria arbitrale che, invece, la svolgono per puro spirito sportivo. La sanzione adeguata al fatto è quella riportata nel dispositivo, anche in forza dei precedenti per violazioni di analogo tenore, da sempre adottati dagli Organi disciplinari sia della Federazione che dell’Associazione arbitrale.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito Arbitro Effettivo Bonanno Andrea, responsabile di tutte le violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare allo stesso l’inibizione per anni uno.
La sanzione decorre dal momento della comunicazione agli interessati.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:42.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com