Sentenza

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misterc22
00giovedì 15 gennaio 2009 18:20
Squalifica Fioravanti
Tolta la squalifica, quindi ingiusta l'espulsione ma il risultato viene omologato. E' proprio vero che volendo si può fare tutto e il contrario di tutto.

RECLAMO DEL G.S. FIDENE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FIDENE – POMEZIA E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORAVANTI MARIANO SINO AL 6-2-2009. GARA FIDENE – POMEZIA COPPA ITALIA ECCELLENZA DEL 6-1-2009

La società Fidene ha dedotto l’irregolarità della gara in questione e l’illegittimità della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Fioravanti. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione venne espulso dall’Arbitro al 43’ del secondo tempo, per gesto di violenza nei confronti di un avversario, su segnalazione del quarto ufficiale di gara. Lo stesso, nel suo rapporto, allegato al referto di gara, sostiene altresì che il calciatore lo avrebbe minacciato prima dell’espulsione e poi ingiuriato dopo il provvedimento disciplinare.
La reclamante sottolinea che per la gara in questione non era previsto dal regolamento della competizione la designazione del quarto ufficiale di gara e che l’arbitro presente sul campo con tale funzione non avrebbe potuto richiamare il direttore di gara per far adottare il provvedimento disciplinare e non avrebbe dovuto essere nemmeno presente a bordo campo.
Ne consegue che l’espulsione sarebbe totalmente irregolare ed avrebbe viziato in maniera insanabile la regolarità di svolgimento della gara, inoltre la sanzione a carico del calciatore dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
Va preliminarmente osservato che il reclamo, per la parte relativa alla regolarità della gara, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la competenza in materia è del Giudice Sportivo ed il reclamo deve essere preceduto da preannuncio nei termini. La seconda è che, nella manifestazione che ci occupa, le decisioni assunte dal Giudice in materia non sono reclamabili. Il reclamo sul punto va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene la squalifica del calciatore Fioravanti il reclamo è invece fondato.
E’ vero, come sostenuto dalla reclamante, che per la competizione in esame non era prevista la designazione del quarto ufficiale di gara. E’ vero altresì che il comportamento del Fioravanti sia totalmente sfuggito al direttore di gara ed ai suoi assistenti ed è stato sanzionato in campo solo su segnalazione del quarto ufficiale.
Ne consegue che la sanzione a carico del Fioravanti è stata comminata sulla scorta delle risultanze di un rapporto, quello del quarto ufficiale, che non doveva essere allegato al referto di gara.
Appare quindi fondata l’istanza della reclamante che ha dedotto la irregolarità dell’inserimento di tale rapporto nel referto arbitrale e la conseguente nullità della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte riguardante la regolarità della gara.
Di accogliere il reclamo avverso la squalifica del calciatore Fioravanti Mariano sino al 6-2-2009 annullandola integralmente.
La tassa reclamo va restituita.
FAUSTO(1)
00giovedì 15 gennaio 2009 20:36
Re: Squalifica Fioravanti
[POSTQUOTE][QUOTE:90266643=misterc22, 15/01/2009 18.20]Tolta la squalifica, quindi ingiusta l'espulsione ma il risultato viene omologato. E' proprio vero che volendo si può fare tutto e il contrario di tutto.

RECLAMO DEL G.S. FIDENE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FIDENE – POMEZIA E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIORAVANTI MARIANO SINO AL 6-2-2009. GARA FIDENE – POMEZIA COPPA ITALIA ECCELLENZA DEL 6-1-2009

La società Fidene ha dedotto l’irregolarità della gara in questione e l’illegittimità della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Fioravanti. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione venne espulso dall’Arbitro al 43’ del secondo tempo, per gesto di violenza nei confronti di un avversario, su segnalazione del quarto ufficiale di gara. Lo stesso, nel suo rapporto, allegato al referto di gara, sostiene altresì che il calciatore lo avrebbe minacciato prima dell’espulsione e poi ingiuriato dopo il provvedimento disciplinare.
La reclamante sottolinea che per la gara in questione non era previsto dal regolamento della competizione la designazione del quarto ufficiale di gara e che l’arbitro presente sul campo con tale funzione non avrebbe potuto richiamare il direttore di gara per far adottare il provvedimento disciplinare e non avrebbe dovuto essere nemmeno presente a bordo campo.
Ne consegue che l’espulsione sarebbe totalmente irregolare ed avrebbe viziato in maniera insanabile la regolarità di svolgimento della gara, inoltre la sanzione a carico del calciatore dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
Va preliminarmente osservato che il reclamo, per la parte relativa alla regolarità della gara, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. La prima è che la competenza in materia è del Giudice Sportivo ed il reclamo deve essere preceduto da preannuncio nei termini. La seconda è che, nella manifestazione che ci occupa, le decisioni assunte dal Giudice in materia non sono reclamabili. Il reclamo sul punto va quindi dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene la squalifica del calciatore Fioravanti il reclamo è invece fondato.
E’ vero, come sostenuto dalla reclamante, che per la competizione in esame non era prevista la designazione del quarto ufficiale di gara. E’ vero altresì che il comportamento del Fioravanti sia totalmente sfuggito al direttore di gara ed ai suoi assistenti ed è stato sanzionato in campo solo su segnalazione del quarto ufficiale.
Ne consegue che la sanzione a carico del Fioravanti è stata comminata sulla scorta delle risultanze di un rapporto, quello del quarto ufficiale, che non doveva essere allegato al referto di gara.
Appare quindi fondata l’istanza della reclamante che ha dedotto la irregolarità dell’inserimento di tale rapporto nel referto arbitrale e la conseguente nullità della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte riguardante la regolarità della gara.
Di accogliere il reclamo avverso la squalifica del calciatore Fioravanti Mariano sino al 6-2-2009 annullandola integralmente.
La tassa reclamo va restituita.
[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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Mister
ma non ti pare che c'è del grottesco in questa situazione?
Ma la mano destra sa cosa fa la sinistra? Probabilmente no perchè altrimenti non si arriverebbe a dimostrare tanta incapacità nel pensare.
Ma se il quarto uomo non è previsto perchè gli danno "facoltà"non spettanti? e perchè coloro che devono giudicare non conoscono le regole?
Semplicissimo:lavorano a compartimenti senza preoccuparsi di ciò che deliberano.
E'semplicemente scandaloso e questo rappresenta la"semplicità"con la quale,forti del potere "concessomi",certi personaggi si impegnano sul "lavoro".
Per fortuna che ogni tanto c'è qualcuno per cui "il cervello non è un optional" e lo usa semplicemente come pretende madre natura.

Una sentenza che dovrebbe far vergognare coloro che l'hanno emessa.

Giusto che sia stata ribaltata.
Fidene ridicolo
00giovedì 15 gennaio 2009 20:40
Re: Squalifica Fioravanti
Invece di stigmatizzare il comportamento di Fioravanti, cerca la ripetizione della finale per la decisione dell'arbitro (errata nella forma corretta nella sostanza), vista da tutti i presenti.

P.S.
Ma Fioravanti sarà contento di andare a giocare domenica a Pomezia?
misterc22
00giovedì 15 gennaio 2009 20:54
chiaramente non essendo presenti non si può giudicare sui motivi dell'espulsione, non sappiamo cosa ha fatto il giocatore ne se è stato provocato, è chiaro che siamo di fronte all'ennesimo stravolgimento delle decisioni del giudice sportivo, nonché ad una fattispecie assolutamente atipica, la presenza del quarto uomo laddove non è previsto. Leggendo le decisioni della Commissione Arbitrale abbiamo trovato di tutto, da società che hanno avuto ragione nonostante avessero sbagliato ricorso(S.Paolo Ostiense), a società che hanno avuto torto perchè avevano indirizzato il fax al numero indicato nell'almanacco ufficiale che però era sbagliato, a società che hanno torto nonostante abbiano ragione, che dire....va bene!
x mister
00giovedì 15 gennaio 2009 21:08
Re:
Per favore!!!
L'hanno visto tutti.
Non fare il sindacalista che deve difendere anche i ladri.
(le telecamere non possono essere utilizzate come elemento di accusa)


FAUSTO(1)
00giovedì 15 gennaio 2009 22:07
Re: Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:90273462=x mister, 15/01/2009 21.08]Per favore!!!
L'hanno visto tutti.
Non fare il sindacalista che deve difendere anche i ladri.
(le telecamere non possono essere utilizzate come elemento di accusa)

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Non voglio ne devo prendere le difese del Mister.
Però quello che dici te lo dice anche lui"tra le righe".
Sono coloro che "gestiscono"che non sono all'altezza.
Purtroppo a volte la forma vale piu' della sostanza ed il "vizio"vale più di una giusta e sacrosanta punizione per il "fatto"acclarato.


misterc22
00giovedì 15 gennaio 2009 22:29
Re: Re:
x mister, 15/01/2009 21.08:

Per favore!!!
L'hanno visto tutti.
Non fare il sindacalista che deve difendere anche i ladri.
(le telecamere non possono essere utilizzate come elemento di accusa)






guarda che non sto assolutamente difendendo il giocatore, non ho visto i fatti e non so assolutamente cosa sia successo.
E' evidente che, anche a livello di serie A, l'unico giudice, almeno nell'immediato, di quello che succede in campo è la terna arbitrale, sai benissimo che,p.e., la prova televisiva viene utilizzata solo negli episodi sfuggiti all'arbitro.
Il problema non è la squalifica ma l'espulsione:
Se il giocatore fosse stato squalificato per il rapporto di un Commissario presente in tribuna non ci sarebbe stato nulla da dire.
Qui invece cadiamo nell'assurdo, il giocatore viene espulso, quindi estromesso dalla gara, per l'intervento di una persona terza che non sarebbe dovuta essere presente ma poi non viene squalificato perché il referto del quarto uomo non può essere preso in considerazione.
Come vedi c'è un ribaltamento completo della prassi.
Insisto
00venerdì 16 gennaio 2009 08:56
Re: Re: Re:
Dopo aver appurato che il IV uomo non doveva esserci, cosa avrebbe dovuto decidere il "giudice"?
resisto
00venerdì 16 gennaio 2009 11:42
Re: Re: Re: Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:90286372=Insisto, 16/01/2009 8.56]Dopo aver appurato che il IV uomo non doveva esserci, cosa avrebbe dovuto decidere il "giudice"?[/QUOTE][/POSTQUOTE]


probabilmente non si poteva fare più nulla, magari visto il papocchio ci si poteva aspettare qualche dimissione o rimozione dall'incarico ma siamo in Italia quindi......tutto a posto.
opinionista
00venerdì 16 gennaio 2009 12:30
Re: Re: Re: Re: Re:
Il Fidene si è comportato bene?

FAUSTO(1)
00sabato 17 gennaio 2009 00:51
Re: Re: Re: Re: Re: Re:
opinionista, 16/01/2009 12.30:

Il Fidene si è comportato bene?




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Qui ritorna in ballo la "forma" e la "sostanza".
Bisogna inoltre tener conto che se esistono delle regole bisogna rispettarle.
Non entriamo nel merito se sono giuste e/o sbagliate.
Esistono e bisogna rispettarle.
Poi si vedrà se sara' il caso di modificarle.

Ciò premesso il Fidene ha fatto quello che doveva fare.
Si si è comportato bene.
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