Sentenza interessante 5

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anonimo
00giovedì 27 maggio 2010 18:35
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. FRANCO DI STEFANO PRESIDENTE DELLA A.S. VIRTUS CISTERNA, TIZIANO ZACCHINO GIA’ CALCIATORE DELLA A.S. VIRTUS CISTERNA E DELLA SOCIETA’ A.S. VIRTUS CISTERNA

Con atto del 16 marzo 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Franco Di Stefano, presedente del Virtus Cisterna, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’artioclo 10 comma 2 del CGS,, il calciatore Tiziano Zacchino, all’epoca dei fatti calciatore del Virtus Cisterna, per violazione delll’articolo 1 comma 1 del CGS, e della società Virtus Cisterna, per responsabilità diretta ed oggettiva, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che la Commissione Disciplinare gli aveva trasmesso gli atti relativi al ricorso della Sig.ra Colasanti Oriana e del figlio calciatore Zacchino Tiziano, nato il 23-6-1990, tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento contratto con la Virtus Cisterna, all’inizio della stagione sportiva 2004-2005. La Commissione non si era pronunciata sul ricorso in quanto, medio tempore, la società Virtus Cisterna aveva svincolato il calciatore il 1-7-2009 per inattività. Innanzi alla Commissione il presidente della società Franco Di Stefano, con propria memoria difensiva aveva eccepito che la richiesta del calciatore e della di lui madre era scaturita solo a seguito del diniego opposto dalla società ad una richiesta di svincolo. Il dirigente aveva aggiunto che ricordava perfettamente, pur essendo ormai passati quasi quattro anni, di aver consegnato nella circostanza della sottoscrizione del tesseramento, il modulo al papà del calciatore affinchè raccogliesse la firma della moglie, cosa che era effettivamente avvenuta. La Procura, investita del caso, disponeva approfondite indagini che non portavano però alla tranquillante conclusione che fossero vere le asserzioni del Di Stefano, o quelle dei familiari del calciatore, padre, madre e fratello, nonché dello stesso tesserato che affermavano, invece, che fosse stato lo stesso Di Stefano ad apporre la firma apocrifa in loro presenza, stante la momentanea assenza della mamma Colasanti Oriana. La Procura riteneva comunque sussistenti a carico del presidente Di Stefano e del calciatore Zacchino, in quanto il primo aveva perlomeno omesso la ordinaria diligenza nel controllare l’autenticità della sottoscrizione della mamma del calciatore, mentre il calciatore aveva disputato ben quattro campionati con la società Virtus Cisterna sottacendo l’avvenuta falsificazione della firma della madre, denunciando il fatto solo quando ha ritenuto di interrompere il rapporto con la società chiedendo lo svincolo.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termini per il deposito di memorie difensive.
Alla riunione era presente il Sig. Di Stefano che sottolineava come il calciatore avesse giocato per quattro stagioni senza mai sollevare alcun problema. Ribadiva che solo dopo la negazione dello svincolo era stato presentato il ricorso a nome della madre, mentre ricordava perfettamente di aver consegnato al padre il modulo di tesseramento già compilato e firmato da lui stesso e dal calciatore, per raccogliere la firma della moglie che non poteva essere presente in sede. Insisteva per l’assoluta buona fede sua e della società e richiedeva il proscioglimento.
La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il presidente Di Stefano l’inibizione per mesi due, per il calciatore Zacchino due giornate di squalifica e per la società Virtus Cisterna € 300,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti siano stati ampiamente provati. La firma della Sig.ra Colasanti sul modulo di tesseramento, è sicuramente apocrifa, come mostra il confronto con tre firme sicuramente autentiche contenute negli atti, così come è certo che per la sua particolarità, in quanto la signora firma abbreviando il cognome in “Colasi” l’autore del falso è persona che ben conosceva tale particolarità, la qual cosa porta ad escludere proprio il presidente Di Stefano che non poteva conoscere tale abitudine. Ciò non di meno, prescindendo da chi sia stato l’autore, deve affermarsi la responsabilità della società e per essa del suo presidente, per non aver ben curato le modalità di raccolta delle firme dei genitori del calciatore minorenne. Appare ben più grave, però, la responsabilità del calciatore che, per sua stessa ammissione, era ben consapevole, sin dal fatto che la madre non aveva firmato il tesseramento e , ciò malgrado, ha atteso ben quattro anni per denunciare il fatto e certo non per tardiva resipiscenza, ma per ottenere, aggirando il consenso della società, lo svincolo. Tali comportamenti, ormai ricorrenti, debbono essere censurati ed impediti in quanto sono contrari a qualsiasi spirito sportivo e mettono seriamente a repentaglio la regolarità dei campionati e dei tesseramenti, oltre a minare qualsiasi rapporto di fiducia e di lealtà tra tesserati. Per questo la Commissione ritiene congrue le richieste per il dirigente e la società ma del tutto incongrue per difetto quelle per il calciatore che deve essere sanzionato nei termini, ben più aderenti alla gravità del fatto, di cui al dispositivo.
La Commissione Disicplinare, tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del presidente dell’A.S. Virtus Cisterna l’inibizione per mesi due, a carico della società A.S. Virtus Cisterna l’ammenda di € 300,00 ed a carico del calciatore Zacchino Tiziano la squalifica sino al 31-12-2010.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

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