SENTENZE INCREDIBILI

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PUFFO
00giovedì 6 giugno 2013 20:16
La Coppa Disciplina crea dei mostri che disorientano la ragione
RECLAMI DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA E DEL GIOCATORE IN PROPRIO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2017 A CARICO DEL CALCIATORE CARA
PIERFRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C. U. N. 103 DELL' 8/5/13
( Gara: Futbol Club – Tor Sapienza del 4/5/13 - Campionato ALL. REG. FASCIA B )
La Commissione Disciplinare;
• visti i reclami in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
In via preliminare va disposta la riunione, per connessione, dei due reclami, che sono stati proposti
avverso lo stesso provvedimento disciplinare.
Per quanto concerne il merito, i ricorrenti escludono nella maniera più assoluta che il calciatore
Cara abbia colpito l'Arbitro con un pugno al volto, avendo egli soltanto spinto, in segno di protesta,
il Direttore di gara con entrambe le mani sul petto, facendolo cadere, ma senza conseguenze. Si è
quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto
all'entità dei fatti.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, durante i minuti di recupero, il calciatore
Cara Pierfrancesco del Tor Sapienza, a causa del ritardo di una rimessa laterale da parte
dell'avversario, protestava vivacemente; invitato a calmarsi, replicava rivolgendo al Direttore di
gara pesanti insulti, sicché gli veniva notificata l'espulsione. A quel punto, il giocatore si avvicinava
di corsa all'Arbitro e lo colpiva con un pugno, che lo attingeva sul labbro inferiore e che lo faceva
cadere all'indietro pesantemente, facendogli battere la testa sul terreno, causandogli dolore al
capo e senso di vertigine; egli avvertiva inoltre un forte dolore alla bocca, e la presenza di liquido
ematico all'interno del labbro. A causa delle menomate condizioni fisiche, l'Arbitro si vedeva quindi
costretto a sospendere l'incontro; dopo aver abbandonato l'impianto sportivo, si recava poi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo, dove gli veniva diagnosticato un “ trauma contusivo
labiale ” con prescrizione di ghiaccio e tachipirina per i dolori e la cefalea, con una prognosi di gg 2
S.C.
Esaminate le dichiarazioni rese dall'Arbitro, nonché il contenuto della cartella clinica rilasciata dal
Pronto Soccorso, e valutate altresì le considerazione svolte dai reclamanti, in merito allo
svolgimento dei fatti, questa Commissione ritiene che la dinamica dell'episodio possa essere
ricostruita come segue: in un moto di rabbiosa protesta per l'espulsione subita, il calciatore Cara si
dirigeva di corsa verso l'Arbitro e lo colpiva con violenza con le mani sul petto, facendolo cadere
all'indietro e facendogli battere la testa sul terreno. Durante l'azione della spinta sul petto, a seguito
dell'istintivo ritrarsi dell'Arbitro, le mani del giocatore, sullo slancio, colpivano di striscio anche le
labbra dello stesso Direttore di gara, il quale avvertiva infatti un forte dolore alla bocca, e la
presenza di sangue all'interno del labbro, sicchè percepiva tale gesto come un pugno. Gesto che
questa Commissione ritiene quindi non abbia avuto un impatto diretto e violento sul volto, come se
si fosse trattato di un vero e proprio pugno, in quanto, in tal caso, ben più gravi e dannose sarebbe
state le conseguenze fisiche per l'Arbitro rispetto al “ trauma contusivo labiale ” diagnosticato al
3
Pronto Soccorso, con una prognosi di appena due giorni. Ricostruito in tal modo l'effettivo
svolgimento dei fatti, non v'è dubbio tuttavia che il comportamento del giocatore vada qualificato, in
ogni caso, come violento ed aggressivo ed inoltre molto pericoloso, in quanto ha messo a
repentaglio l'incolumità fisica dell'Arbitro, che a seguito della forte spinta ha battuto pesantemente
la testa sul terreno e non è stato poi in grado di proseguire l'incontro.
Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, questa Commissione ritiene tuttavia di
ridurre parzialmente la sanzione, riconoscendo una parziale attenuante, per il fatto che il gesto
compiuto dal giocatore (forte spinta sul petto dell'Arbitro), nato come un semplice gesto di protesta
veemente, abbia poi avuto conseguenze che sono andate al di là delle effettive intenzioni del
calciatore.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore CARA
PIERFRANCESCO dal 30 aprile 2017 al 30 aprile 2016.
La tassa di reclamo va restituita.
critico
00giovedì 6 giugno 2013 23:41
Re: La Coppa Disciplina crea dei mostri che disorientano la ragione
[POSTQUOTE][QUOTE:122527224=PUFFO, 06/06/2013 20:16]RECLAMI DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA E DEL GIOCATORE IN PROPRIO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2017 A CARICO DEL CALCIATORE CARA
PIERFRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C. U. N. 103 DELL' 8/5/13
( Gara: Futbol Club – Tor Sapienza del 4/5/13 - Campionato ALL. REG. FASCIA B )
La Commissione Disciplinare;
• visti i reclami in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
In via preliminare va disposta la riunione, per connessione, dei due reclami, che sono stati proposti
avverso lo stesso provvedimento disciplinare.
Per quanto concerne il merito, i ricorrenti escludono nella maniera più assoluta che il calciatore
Cara abbia colpito l'Arbitro con un pugno al volto, avendo egli soltanto spinto, in segno di protesta,
il Direttore di gara con entrambe le mani sul petto, facendolo cadere, ma senza conseguenze. Si è
quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto
all'entità dei fatti.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, durante i minuti di recupero, il calciatore
Cara Pierfrancesco del Tor Sapienza, a causa del ritardo di una rimessa laterale da parte
dell'avversario, protestava vivacemente; invitato a calmarsi, replicava rivolgendo al Direttore di
gara pesanti insulti, sicché gli veniva notificata l'espulsione. A quel punto, il giocatore si avvicinava
di corsa all'Arbitro e lo colpiva con un pugno, che lo attingeva sul labbro inferiore e che lo faceva
cadere all'indietro pesantemente, facendogli battere la testa sul terreno, causandogli dolore al
capo e senso di vertigine; egli avvertiva inoltre un forte dolore alla bocca, e la presenza di liquido
ematico all'interno del labbro. A causa delle menomate condizioni fisiche, l'Arbitro si vedeva quindi
costretto a sospendere l'incontro; dopo aver abbandonato l'impianto sportivo, si recava poi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo, dove gli veniva diagnosticato un “ trauma contusivo
labiale ” con prescrizione di ghiaccio e tachipirina per i dolori e la cefalea, con una prognosi di gg 2
S.C.
Esaminate le dichiarazioni rese dall'Arbitro, nonché il contenuto della cartella clinica rilasciata dal
Pronto Soccorso, e valutate altresì le considerazione svolte dai reclamanti, in merito allo
svolgimento dei fatti, questa Commissione ritiene che la dinamica dell'episodio possa essere
ricostruita come segue: in un moto di rabbiosa protesta per l'espulsione subita, il calciatore Cara si
dirigeva di corsa verso l'Arbitro e lo colpiva con violenza con le mani sul petto, facendolo cadere
all'indietro e facendogli battere la testa sul terreno. Durante l'azione della spinta sul petto, a seguito
dell'istintivo ritrarsi dell'Arbitro, le mani del giocatore, sullo slancio, colpivano di striscio anche le
labbra dello stesso Direttore di gara, il quale avvertiva infatti un forte dolore alla bocca, e la
presenza di sangue all'interno del labbro, sicchè percepiva tale gesto come un pugno. Gesto che
questa Commissione ritiene quindi non abbia avuto un impatto diretto e violento sul volto, come se
si fosse trattato di un vero e proprio pugno, in quanto, in tal caso, ben più gravi e dannose sarebbe
state le conseguenze fisiche per l'Arbitro rispetto al “ trauma contusivo labiale ” diagnosticato al
3
Pronto Soccorso, con una prognosi di appena due giorni. Ricostruito in tal modo l'effettivo
svolgimento dei fatti, non v'è dubbio tuttavia che il comportamento del giocatore vada qualificato, in
ogni caso, come violento ed aggressivo ed inoltre molto pericoloso, in quanto ha messo a
repentaglio l'incolumità fisica dell'Arbitro, che a seguito della forte spinta ha battuto pesantemente
la testa sul terreno e non è stato poi in grado di proseguire l'incontro.
Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, questa Commissione ritiene tuttavia di
ridurre parzialmente la sanzione, riconoscendo una parziale attenuante, per il fatto che il gesto
compiuto dal giocatore (forte spinta sul petto dell'Arbitro), nato come un semplice gesto di protesta
veemente, abbia poi avuto conseguenze che sono andate al di là delle effettive intenzioni del
calciatore.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore CARA
PIERFRANCESCO dal 30 aprile 2017 al 30 aprile 2016.
La tassa di reclamo va restituita.[/QUOTE][/POSTQUOTE]


Meno male che c'era il filmato visto che questi inetti non sanno arbitrare ma sanno essere creativi e fantasiosi, il giocatore ha sbagliato ma l'arbitro che ha espulso un giocatore al secondo minuto di recupero (utilità del provvedimento 0) ha fatto una sceneggiata assurda Per una spinta è rimasto mezz'ora per terra
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