SENTENZA INTERESSANTE 2

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misterc22
00mercoledì 10 marzo 2010 12:08
Ecco un'altra sentenza interessante, anche perchè fino ad ora avevo sempre visto sentenze opposte. Non è necessaria la firma di entrambbi i genitori per la validità del tesseramento. Peccato che ci avessero sempre detto il contrario.


1) RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI
NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE
TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com.
Uff. n. 15/D del 7.12.2007)
Il 10.10.2007, Fabiano Todde, nato a Iglesias il 18.11.1988, adiva la Commissione Tesseramenti
per chiedere l’annullamento del proprio tesseramento, in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Il
calciatore lamentava che la richiesta di tesseramento, in data 30.9.2005, era stata validamente
sottoscritta esclusivamente dalla madre, in quanto la firma del padre era apocrifa.
La Commissione Tesseramenti, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n. 15/D del
7.12.2007, accoglieva il reclamo. Il Giudice, verificata l’apocrifia della firma riferita al padre,
stabiliva che, in applicazione dell’ art. 39 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C. (N.O.I.F.), per la validità del tesseramento di minori, fosse necessaria la firma di entrambi
i genitori, esercenti la potestà genitoriale.
Il 14.12.2007, la F.C. Monteponi Iglesias proponeva ricorso davanti alla Corte di Giustizia
Federale. La società affermava che la richiesta di tesseramento fosse stata validamente sottoscritta
da entrambi i genitori.
Fabiano Todde presentava le proprie controdeduzioni in data 22.12.2007. Oltre a richiamare le
valutazioni effettuate dalla Commissioni Tesseramenti, il calciatore precisava, ad ulteriore
dimostrazione della propria tesi, che il padre si trovava all’estero , per lavoro, nel periodo in esame.
La Corte di Giustizia Federale, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 89/CGF del
30.1.2009, a seguito di riunione tenuta il giorno precedente, decideva di rimettere gli atti della causa
alla Procura Federale, per accertare l’apocrifia delle firme. L’1.9.2009, la Procura Federale
comunicava alla Corte l’esito delle indagini. Delle due firme, soltanto quella della madre non era
apocrifa.
La Corte di Giustizia, in data 5.10.2009, si riuniva per la decisione.
La Corte è chiamata a giudicare sulla validità della richiesta di tesseremanto di un calciatore
minorenne, sottoscritta esclusivamente da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Le
2
indagini, rimesse alla Procura Federale, permettono, infatti, di dimostrare che la richiesta di
tesseramento di Fabiano Todde, allora minorenne, venne firmata validamente soltanto dalla madre.
La firma del padre, al contrario, risulta apocrifa.
L’ art. 39 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “la richiesta di tesseramento è redatta su moduli ….,
debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà
genitoriale, nonché dal legale rappresentante la società.”. La norma non dispone espressamente la
sottoscrizione di ciascun titolare della potestà genitoriale. Bisogna, allora, verificare se la richiesta
di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere.
Il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne. Il codice civile (art. 320) distingue
tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli
che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla
composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio
medesimo, garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546).
Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti,
quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per
la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320, con elencazione non tassativa, rientrano in
questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni, accettazione
o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali,
nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La
classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo
comma dell’art. 320 sancisce: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i
beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun
genitore”. Ciascun genitore, quindi, ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria
amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i
genitori devono agire congiuntamente.
Tutto ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere
considerata come atto di ordinaria amministrazione. La Corte sostiene che la richiesta di
tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di
atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da
cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa
fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore
economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. Ne deriva come
conseguenza che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di
porre in essere autonomamente. E’ sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la
potestà genitoriale, per la validità del contratto. Nel caso di specie, il tesseramento deve essere
considerato pienamente valido. La firma del padre del calciatore non era necessaria per la validità
della richiesta di tesseramento, debitamente sottoscritta dalla madre. L’apocrifia della firma, quindi,
non inficia la legittimità del contratto.
Ad ulteriore sostegno del giudizio, è possibile richiamare l’art. 317 del codice civile. La
norma, sotto la rubrica “Impedimento di uno dei genitori”, sancisce: “Nel caso di lontananza, di
incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Al fine di garantire l’esercizio della potestà
genitoriale, il legislatore stabilisce che ciascun genitore può agire esclusivamente, nel caso di
impedimento dell’altro. Per impedimento si intende una circostanza di carattere oggettivo, quale la
lontananza o l’incapacità, che non renda possibile l’esercizio della potestà genitoriale. Nel nostro
caso, il padre del calciatore, come dallo stesso affermato, si trovava all’estero per lavoro, al
momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. In applicazione dell’ art. 317, la madre
del giocatore diveniva automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo. Il padre,
impedito dalla permanenza all’estero, non aveva oggettivamente possibilità di esercitare la potestà
3
genitoriale. La richiesta di tesseramento, quindi, veniva validamente sottoscritta dalla madre,
legittimata ad agire in via autonoma.
Alla luce del ragionamento, la Corte di Giustizia Federale considera il tesseramento del
calciatore Fabiano Todde, in favore della F.C. Monteponi Iglesias, conforma alla disciplina vigente.
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C.
Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias) annulla la delibera impugnata e per l’effetto
ripristina il tesseramento del calciatore Todde Fabiano in favore della F.C. Monteponi Iglesias.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2)
Fausto(1)
00giovedì 11 marzo 2010 09:33
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:101989714=misterc22, 10/03/2010 12.08]Ecco un'altra sentenza interessante, anche perchè fino ad ora avevo sempre visto sentenze opposte. Non è necessaria la firma di entrambbi i genitori per la validità del tesseramento. Peccato che ci avessero sempre detto il contrario.


1) RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI
NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE
TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com.
Uff. n. 15/D del 7.12.2007)
Il 10.10.2007, Fabiano Todde, nato a Iglesias il 18.11.1988, adiva la Commissione Tesseramenti
per chiedere l’annullamento del proprio tesseramento, in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Il
calciatore lamentava che la richiesta di tesseramento, in data 30.9.2005, era stata validamente
sottoscritta esclusivamente dalla madre, in quanto la firma del padre era apocrifa.
La Commissione Tesseramenti, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n. 15/D del
7.12.2007, accoglieva il reclamo. Il Giudice, verificata l’apocrifia della firma riferita al padre,
stabiliva che, in applicazione dell’ art. 39 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C. (N.O.I.F.), per la validità del tesseramento di minori, fosse necessaria la firma di entrambi
i genitori, esercenti la potestà genitoriale.
Il 14.12.2007, la F.C. Monteponi Iglesias proponeva ricorso davanti alla Corte di Giustizia
Federale. La società affermava che la richiesta di tesseramento fosse stata validamente sottoscritta
da entrambi i genitori.
Fabiano Todde presentava le proprie controdeduzioni in data 22.12.2007. Oltre a richiamare le
valutazioni effettuate dalla Commissioni Tesseramenti, il calciatore precisava, ad ulteriore
dimostrazione della propria tesi, che il padre si trovava all’estero , per lavoro, nel periodo in esame.
La Corte di Giustizia Federale, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 89/CGF del
30.1.2009, a seguito di riunione tenuta il giorno precedente, decideva di rimettere gli atti della causa
alla Procura Federale, per accertare l’apocrifia delle firme. L’1.9.2009, la Procura Federale
comunicava alla Corte l’esito delle indagini. Delle due firme, soltanto quella della madre non era
apocrifa.
La Corte di Giustizia, in data 5.10.2009, si riuniva per la decisione.
La Corte è chiamata a giudicare sulla validità della richiesta di tesseremanto di un calciatore
minorenne, sottoscritta esclusivamente da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Le
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indagini, rimesse alla Procura Federale, permettono, infatti, di dimostrare che la richiesta di
tesseramento di Fabiano Todde, allora minorenne, venne firmata validamente soltanto dalla madre.
La firma del padre, al contrario, risulta apocrifa.
L’ art. 39 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “la richiesta di tesseramento è redatta su moduli ….,
debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà
genitoriale, nonché dal legale rappresentante la società.”. La norma non dispone espressamente la
sottoscrizione di ciascun titolare della potestà genitoriale. Bisogna, allora, verificare se la richiesta
di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere.
Il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne. Il codice civile (art. 320) distingue
tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli
che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla
composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio
medesimo, garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546).
Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti,
quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per
la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320, con elencazione non tassativa, rientrano in
questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni, accettazione
o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali,
nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La
classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo
comma dell’art. 320 sancisce: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i
beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun
genitore”. Ciascun genitore, quindi, ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria
amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i
genitori devono agire congiuntamente.
Tutto ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere
considerata come atto di ordinaria amministrazione. La Corte sostiene che la richiesta di
tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di
atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da
cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa
fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore
economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. Ne deriva come
conseguenza che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di
porre in essere autonomamente. E’ sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la
potestà genitoriale, per la validità del contratto. Nel caso di specie, il tesseramento deve essere
considerato pienamente valido. La firma del padre del calciatore non era necessaria per la validità
della richiesta di tesseramento, debitamente sottoscritta dalla madre. L’apocrifia della firma, quindi,
non inficia la legittimità del contratto.
Ad ulteriore sostegno del giudizio, è possibile richiamare l’art. 317 del codice civile. La
norma, sotto la rubrica “Impedimento di uno dei genitori”, sancisce: “Nel caso di lontananza, di
incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Al fine di garantire l’esercizio della potestà
genitoriale, il legislatore stabilisce che ciascun genitore può agire esclusivamente, nel caso di
impedimento dell’altro. Per impedimento si intende una circostanza di carattere oggettivo, quale la
lontananza o l’incapacità, che non renda possibile l’esercizio della potestà genitoriale. Nel nostro
caso, il padre del calciatore, come dallo stesso affermato, si trovava all’estero per lavoro, al
momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. In applicazione dell’ art. 317, la madre
del giocatore diveniva automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo. Il padre,
impedito dalla permanenza all’estero, non aveva oggettivamente possibilità di esercitare la potestà
3
genitoriale. La richiesta di tesseramento, quindi, veniva validamente sottoscritta dalla madre,
legittimata ad agire in via autonoma.
Alla luce del ragionamento, la Corte di Giustizia Federale considera il tesseramento del
calciatore Fabiano Todde, in favore della F.C. Monteponi Iglesias, conforma alla disciplina vigente.
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C.
Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias) annulla la delibera impugnata e per l’effetto
ripristina il tesseramento del calciatore Todde Fabiano in favore della F.C. Monteponi Iglesias.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2)[/QUOTE][/POSTQUOTE]

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Bell'esempio di incongruenza.
Fino a quando non è stata posta l'eccezione si è sempre andati avanti alla vecchia maniera:...."necessitano le firme di emtrambi i genitori".
Non sono esperto di "codice",non so se gli articoli richiamati nella sentenza sono in vigore da sempre o se sono stati "aggiornati" con l'evolversi dei tempi;so solo che quanto riportato in merito alla presente aggiorna di fatto le norme del tesseramento dei minori facendo venir meno tanti problemi legati alla patria podestà fin ad ora esistenti.

Ma il richiamo al Codice perchè non è mai venuto in mente a nessuno prima?

All'improvviso si renderanno conto che tutti hanno sbagliato nel tempo salvo che non venga "impugnata e smontata"la presente sentenza.



A questo punto, Mister, pensi che di riflesso si adegueranno tutti-istituzioni e società-oppure si dovranno aspettare nuove precisazioni?

Evviva l'"ufficio complicazioni cose semplici"a cui non mancherà mai lavoro;il problema sono gli impiegati sempre stanchi.
misterc22
00giovedì 11 marzo 2010 10:17
Caro Fausto, le ultime due sentenze interessanti, risollevano un annosa questione, i problemi tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria.
Appare evidente che, su ogni decisione della giustizia sportiva, un bravo avvocato può trovare appigli nel Codice Civile per ribaltare tale sentenza e la maggior parte delle volte, la Giustizia Sportiva è costretta a fare passi indietro.
Ritengo che sarebbe necessario da parte dello Stato una legge che consenta alla Giustizia Sportiva una piena autonomia ed una inappellabilità al Dirirtto Civile. Amche perchè il mondo dello Sport ha bisogno di tempi certi e rapidi, avendo una clendarizzazione dei propri impegni e non può attendere i tempi lunghi della giustizia civile e dei suoi infiniti gradi di appello.
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