SCANDALO AL SALARIA SPORT VILLAGE

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www.calciolazio.com
00martedì 21 dicembre 2010 12:16
Scandaloso. Quello che è successo lo scorso week-end al Salaria Sport Village ha dell'incredibile. Si giocava la gara valida per il campionato di Serie D tra il Fidene e l'Anziolavinio. Durante la gara un gruppo di persone non identificato ha dato fuoco al pullman che aveva portato al campo i 25 tifosi dell'Anziolavinio. Un gesto assolutamente inqualificabile che però deve far riflettere, in attesa dei provvedimenti del Giudice Sportivo. Nel frattempo è arrivata, finalmente, la presa di posizione della società del Fidene, che ha condannato l'episodio.

La società sportiva F.C. Fidene esprime la più ferma condanna nei confronti degli autori dei disordini che hanno inquinato la 17° giornata di Campionato di Serie D, giocata sul campo del Salaria Sport Village domenica 19 dicembre.
Violenti e teppisti, null'altro. Lontani dai valori di lealtà e rispetto che la F.C. Fidene promuove quali baluardi della propria tradizione agonistica e della più nobile cultura dello sport. Individui che non meritano l'appellativo di tifosi né di sportivi e che il F.C. Fidene compatto - dalla dirigenza, alla squadra, alla tifoseria - si augura siano presto identificati e puniti.
La società sportiva F.C. Fidene auspica, per il futuro, che eventi di siffatta gravità possano non avvenire più, evitando che momenti di gioia e condivisione siano trasformati in occasioni di violenza ed espressioni di bassa inciviltà.
CHICCO
00giovedì 30 dicembre 2010 22:32
LO SCANDALO VERO E' LA MULTA DI SOLO 800 EURO.....!!!!!!
PIERLUIGI47
00sabato 1 gennaio 2011 11:20
Nel referto arbitrale valutato dal Giudice Sportivo non c'é alcun riferimento al pullman incendiato a Fidene!
Stranamente nel referto arbitrale valutato dal Giudice Sportivo, Dott. Francesco Riccio, non c'é alcun riferimento al pullman incendiato. Il Fidene é stato infatti multato di € 800 "per avere, nel corso del primo tempo, propri sostenitori lanciato diversi fumogeni all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria senza tuttavia attingere alcuno". Resta poi ancora da capire chi pagherà i danni al proprietario del pullman e ai tifosi dell'Anziolavinio rimasti appiedati.

L'ammenda inflitta al Fidene appare assolutamente ridicola se la si confronta con quella inflitta qui appresso a molte altre società di serie D per fatti di gran lunga meno gravi.

Se andiamo a rileggere il Comunicato Ufficiale N°84 del 22/12/2010 FIGC - Lega Nazionale Dilettanti - COMITATO INTERREGIONALE dove sono riportate le decisioni adottate il 20 dicembre dal Giudice
Sportivo, Dott. Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Prof. Antonio Sauro, non sembra proprio di trovarci in clima natalizio, ma assurdamente in un clima di "guerriglia urbana" (altro che fair play o 3° tempo!):

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/12/2010
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
€ 2.500,00 ED OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA
TERAMO CALCIO S.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- al 2° minuto del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni accesi, uno dei quali cadeva a circa un metro di distanza da uno degli Assistenti Arbitrali;
- al 27° minuto del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una moneta da 50 centesimi che colpiva uno degli Assistenti Arbitrali tra l'occhio ed il naso, cagionando intensa sensazione dolorifica, fuoriuscita di sangue e gonfiore.
Sanzione così determinata in considerazione:
- della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare, stanti le modalità del lancio, danni all'integrità fisica di coloro che si trovavano sul terreno di gioco;
-della idoneità del lancio della moneta a produrre conseguenze ben più gravi di quelle in concreto cagionate all'Assistente Arbitrale;
- della recidiva specifica per i fatti di cui al CU n.75 del 09/12/2010. ( R A - R AA )

€ 2.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA
CIVITANOVESE CALCIO S.R.L
Per avere propri sostenitori:
- dal 26° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di oggetti vari (bottigliette d'acqua, accendini, monete) che non lo attingevano, nonché del lancio di tre pezzi di ghiaccio che colpivano l'Ufficiale di gara alla schiena ed alla nuca cagionando momentanea sensazione dolorifica;
- accompagnato il lancio di oggetti con espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara.
Per indebita presenza, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, di persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, le quali rivolgevano ad un Assistente Arbitrale espressioni gravemente offensive.
Sanzione così determinata in considerazione sia della oggettiva idoneità della condotta a cagionare gravi danni all'integrità fisica dell'Ufficiale di gara destinatario del lancio degli oggetti, sia della recidiva specifica per i fatti di cui al CU n.37 del 23/09/2010.
€ 2.000,00 E DIFFIDA VIRIBUS UNITIS S.R.L.
Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali di minacce gravi, di insulti improntati ad estrema volgarità e del lancio di numerosi sputi, molti dei quali attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo. Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società ospitante, rivolto al medesimo Assistente Arbitrale espressioni intimidatorie. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al CU n.30 del 15/09/2010.
€ 1.800,00 VIRTUS CASARANO
Per avere propri sostenitori, per l'intera durata del secondo tempo, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di sputi molti dei quali attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al CU n.78 del 15/12/2010. ( R AA )
€ 1.500,00 ACQUI CALCIO 1911
Per avere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori in campo avverso fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali di insulti e minacce gravi, nonché del lancio di sputi molti dei quali attingevano l'Ufficiale di gara alla schiena ed alla testa. ( R AA )
€ 1.500,00 BORGOSESIA CALCIO S.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata della gara, intonato, all'indirizzo degli Ufficiali di gara, cori dal contenuto gravemente offensivo e triviale. ( R AA )
€ 1.500,00 NOTO
Per avere propri sostenitori, dall'8° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, rivolto ad uno degli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive e minacciose. Per assembramento ostile di sostenitori locali che, all'uscita dallo stadio della vettura con a bordo gli Ufficiali di gara, rivolgevano insulti ai medesimi tanto da indurre la Polizia di Stato a scortarli fino all'ingresso dell'autostrada.
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. (R A - R AA )
€ 1.500,00 TAVOLARA CALCIO SRL
Per avere propri sostenitori fatto oggetto, per l'intera durata del secondo tempo, uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di terra, acqua e sputi che attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo. ( R AA )
€ 1.200,00 EBOLITANA 1925
Per avere propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata della gara, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali di insulti ed espressioni triviali, nonchè di minacce estremamente gravi. (R AA )
€ 1.000,00 FORZA E CORAGGIO BN
Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto ad uno degli Assistenti Arbitrali espressione offensiva e lanciato contro il medesimo vari sputi, nessuno dei quali lo attingeva, nonché un pacchetto di sigarette che lo colpiva al piede. ( R AA )
€ 800,00 FIDENE S.R.L. S.S.D
Per avere, nel corso del primo tempo, propri sostenitori lanciato diversi fumogeni all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria senza tuttavia attingere alcuno. (RAA)

Nel CU seguente N°86 del 27/12/2010 é stato poi sanzionato con un'ammenda di € 2.000,00 il PERUGIA CALCIO per avere, durante lo svolgimento della gara, propri sostenitori in campo avverso,
lanciato all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottigliette di plastica vuote e piene, un accendino e piccoli contenitori di caffè in plastica, che tuttavia non lo colpivano, nonchè tre palle di neve che lo colpivano ad una spalla senza provocargli particolare dolore. Per avere i medesimi sostenitori lanciato, al 46° del secondo tempo, all'indirizzo del Direttore di gara, bottigliette di plastica piene che lo sfioravano senza colpirlo. ( R A - R AA )
Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità dei lanci ad arrecare danni alla integrità fisica degli Ufficiali di gara e della recidiva per i fatti di cui ai C.U. 73 e 75.
smaliziato
00lunedì 3 gennaio 2011 17:31
Siamo alle solite........
SPETTATORE
00martedì 4 gennaio 2011 18:03
MA DAVVERO NON C'E' STATA NESSUNA SANZIONE PER IL PULMINO INCENDIATO? CHE PENA M'HA FATTO L'AUTISTA DEL MEZZO...
NAUSEATO
00giovedì 13 gennaio 2011 00:06
CHE SHIFO !
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