Questa è una sentenza interessante.....

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misterc22
00giovedì 4 marzo 2010 20:50
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SPERDUTI ATTUALMENTE TESSERATO CON L’U.S. SA.MA.GOR.

La Procura Federale con atto del 10 dicembre 2009 ha disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio del calciatore Matteo Sperduti per violazione della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale per aver adito più volte la Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale. A sostegno viene rilevato che il calciatore aveva promosso due procedimenti di ingiunzione presso il Giudice di Pace di Latina ed i relativi atti esecutivi nei confronti dell’A.S. Nuova Circe, società per la quale era tesserato nella scorsa stagione sportiva 2008-2009, per il pagamento del “contributo alla prestazione calcistica”. Il primo si riferiva ai mesi di marzo ed aprile 2009 ed il secondo al mese di maggio 2009.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito il termine per il deposito di memorie difensive.
Il calciatore Sperduti faceva pervenire ponderosa memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si contesta l’applicabilità al caso di specie della cosiddetta “clausola compromissoria” contenuta nello Statuto Federale (articolo 30) in quanto l’accordo stilato tra società e calciatore non poteva trovare tutela nell’ordinamento Federale, in quanto non conforme al paradigma previsto per i calciatori e le società non professioniste, e quindi poteva essere legittimamente tutelato solo in sede ordinaria. Il contrasto tra la giurisdizione sportiva e quella statuale non poteva, quindi, nemmeno ipoteticamente e potenzialmente crearsi; dalla qual cosa consegue che per ottenere la tutela per inadempimento contrattuale il calciatore poteva solo adire la Giusitizia Ordinaria. Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi alla F.I.G.C. il calciatore aveva assolto, comunque, a quel dovere di messa a conoscenza che l’articolo 94 NOIF impone, in ogni caso, in presenza di iniziative di tesserati nei confronti delle società innanzi alla A.G.O.
Nella riunione, comparso il deferito assistito dal difensore, le parti confermavano le rispettive posizioni difensive ed il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità e la irrogazione della squalifica per mesi sei, mentre il deferito concludeva per il proscioglimento.
Vanno innanzitutto premessi, per sostenere adeguata motivazione, i riferimenti normativi a cui deve richiamarsi nel caso di specie. L’articolo 30 dello Statuto Federale, ai commi 1, 2 e 4 prescrive:

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale,
hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale
sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva
efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere
tecnico, disciplinare ed economico
………..
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei
lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può
autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento
contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di
giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

L’articolo 94 delle NOIF prescrive invece:

1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le
norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi
od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché
ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti,
anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati,
sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse
dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi
di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la
corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle
previste dall’art. 24, comma 2, (ora 30 comma 2) dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

Già dalla mera lettura delle norme in questione e dagli atti allegati si può vedere come l’azione civile promossa dal calciatore sia volta a tutelare un rapporto contrattuale intercorso con la società di appartenenza del tutto irregolare e non conforme alla tipologia consentita nel settore non professionista. Come tale non poteva essere tutelato in alcun modo dall’ordinamento federale e l’azione civile era consentita, a mente del richiamato articolo 94 delle NOIF, senza la previa autorizzazione federale.
Ciò non di meno deve rilevarsi come il calciatore e la società Nuova Circe si siano resi colpevoli della stipula di un accordo economico irregolare ma, allo stato, la Commissione non può procedere, nel caso del calciatore, ex officio a modificare l’incolpazione trattandosi di fatto diverso, per quanto attiene il calciatore, e non può procedere nei confronti della società, senza l’impulso dell’Organo requirente.
In tal senso quindi la Procura Federale deve leggere la trasmissione degli atti disposta nella decisione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere il calciatore Matteo Sperduti, attualmente tesserato per la società SA.MA.GOR. dall’imputazione ascritta.
Trasmette gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore e della società Nuova Circe per le motivazioni sopra riportate.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Fausto(1)
00giovedì 4 marzo 2010 21:57
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:101848182=misterc22, 04/03/2010 20.50]DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SPERDUTI ATTUALMENTE TESSERATO CON L’U.S. SA.MA.GOR.

La Procura Federale con atto del 10 dicembre 2009 ha disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio del calciatore Matteo Sperduti per violazione della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale per aver adito più volte la Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale. A sostegno viene rilevato che il calciatore aveva promosso due procedimenti di ingiunzione presso il Giudice di Pace di Latina ed i relativi atti esecutivi nei confronti dell’A.S. Nuova Circe, società per la quale era tesserato nella scorsa stagione sportiva 2008-2009, per il pagamento del “contributo alla prestazione calcistica”. Il primo si riferiva ai mesi di marzo ed aprile 2009 ed il secondo al mese di maggio 2009.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito il termine per il deposito di memorie difensive.
Il calciatore Sperduti faceva pervenire ponderosa memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si contesta l’applicabilità al caso di specie della cosiddetta “clausola compromissoria” contenuta nello Statuto Federale (articolo 30) in quanto l’accordo stilato tra società e calciatore non poteva trovare tutela nell’ordinamento Federale, in quanto non conforme al paradigma previsto per i calciatori e le società non professioniste, e quindi poteva essere legittimamente tutelato solo in sede ordinaria. Il contrasto tra la giurisdizione sportiva e quella statuale non poteva, quindi, nemmeno ipoteticamente e potenzialmente crearsi; dalla qual cosa consegue che per ottenere la tutela per inadempimento contrattuale il calciatore poteva solo adire la Giusitizia Ordinaria. Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi alla F.I.G.C. il calciatore aveva assolto, comunque, a quel dovere di messa a conoscenza che l’articolo 94 NOIF impone, in ogni caso, in presenza di iniziative di tesserati nei confronti delle società innanzi alla A.G.O.
Nella riunione, comparso il deferito assistito dal difensore, le parti confermavano le rispettive posizioni difensive ed il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità e la irrogazione della squalifica per mesi sei, mentre il deferito concludeva per il proscioglimento.
Vanno innanzitutto premessi, per sostenere adeguata motivazione, i riferimenti normativi a cui deve richiamarsi nel caso di specie. L’articolo 30 dello Statuto Federale, ai commi 1, 2 e 4 prescrive:

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale,
hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale
sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva
efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere
tecnico, disciplinare ed economico
………..
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei
lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può
autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento
contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di
giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

L’articolo 94 delle NOIF prescrive invece:

1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le
norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi
od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché
ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti,
anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati,
sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse
dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi
di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la
corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle
previste dall’art. 24, comma 2, (ora 30 comma 2) dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

Già dalla mera lettura delle norme in questione e dagli atti allegati si può vedere come l’azione civile promossa dal calciatore sia volta a tutelare un rapporto contrattuale intercorso con la società di appartenenza del tutto irregolare e non conforme alla tipologia consentita nel settore non professionista. Come tale non poteva essere tutelato in alcun modo dall’ordinamento federale e l’azione civile era consentita, a mente del richiamato articolo 94 delle NOIF, senza la previa autorizzazione federale.
Ciò non di meno deve rilevarsi come il calciatore e la società Nuova Circe si siano resi colpevoli della stipula di un accordo economico irregolare ma, allo stato, la Commissione non può procedere, nel caso del calciatore, ex officio a modificare l’incolpazione trattandosi di fatto diverso, per quanto attiene il calciatore, e non può procedere nei confronti della società, senza l’impulso dell’Organo requirente.
In tal senso quindi la Procura Federale deve leggere la trasmissione degli atti disposta nella decisione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere il calciatore Matteo Sperduti, attualmente tesserato per la società SA.MA.GOR. dall’imputazione ascritta.
Trasmette gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore e della società Nuova Circe per le motivazioni sopra riportate.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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Le delibere sono sempre semplici da comprendere anche se fanno riferimento ad articoli delle NOIF,del CGS,a "commi"vari per lo più solo conosciutissimi dagli addetti ai lavori.
Quello che mi fa riflettere e' come mai per prendere una decisione più o meno importante ci si rimandi sempre a dei cavilli che devono sempre essere dipanati da organi superiori.
In fin dei conti se ho capito bene si tratta di una questione molto semplice:una società non ha rispettato gli impegni assunti(rimborsi)ed il calciatore è ricorso alla giustizia ordinaria.
Si si può,no non si può,si lo puoi fare perchè la giurisprudenza calcistica non prevede quel cavillo,ma poichè non ci compete ti prosciogliamo da quell'imputazione ascritta ma rimandiamo il tutto alla Procura Federale affinchè provveda al deferimento ecc.ecc.

Ma de che stamo a parlà:tutti sanno che tutte le società pagano i rimborsi;tutti sanno che una certa quantità di società non rispettano gli impegni assunti.
Tutti sanno che una volta "saltato"il campionato tirano i remi in barca e non pagano più il pattuito.
Ed allora ma perchè non si adoperano tutte le componenti per arrivare a quanto stabilito per gli allenatori?
Quantomeno ci sarebbe meno ipocrisia e i rapporti tra gli interessati sarebbero più limpidi,girerebbero molte meno falsità e le società,denunciando il tutto,potrebbero trarne vantaggi fiscali.
Il conto economico di tutte le società dovrebbe essere alla luce del sole senza nascondere nulla e tutti potrebbero vivere felici e contenti.Ed invece no.
Le cose devono andare come vanno ora,ci sono calciatori che percepiscono rimborsi da professionisti e non pagano un euro di tasse.
Ribadisco:fanno di una problematica semplice "l'ufficio complicazione cose semplici".
Sta bene a loro sta bene a tutti,ma non dovrebbe essere cosi; le tasse le devono/dovrebbero pagare tutti,anche i beniamini delle nostre squadre dilettantistiche.
misterc22
00giovedì 4 marzo 2010 22:15
la sentenza è particolare perchè, come certo tu sai. ai tesserati non è consentito il ricorso alla Giustizia Ordinaria, senza un'autorizzazione della FIGC. Ora, come spesso accade, il giocatore ha trovato un avvocato, che si è messo a leggere bene il Codice di Giustizia Sportiva ed ha individuato un caso in cui, un tesserato può ricorrere alla giustizia ordinaria contro un altro elemento della federazione senza incorrere nel Deferimento.
Basta che il ricorso sia su elementi in cui si non si può ricorrere alla giustizia sportiva.

Non essendo previsto un contratto professionale nei calciatori dilettanti, se il giocatore si fosse rivolto alla giustizia sportiva questa non avrebbe potuto deliberare in quanto il caso non è previsto, in questio modo ha potuto ricorrere alla giustizia ordinari.

Naturalmente il Colleggio Giudicante ha chiesto il deferimento perchè le parti hanno sottoscritto un contratto non previsto
Fausto(1)
00venerdì 5 marzo 2010 21:03
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:101850507=misterc22, 04/03/2010 22.15]la sentenza è particolare perchè, come certo tu sai. ai tesserati non è consentito il ricorso alla Giustizia Ordinaria, senza un'autorizzazione della FIGC. Ora, come spesso accade, il giocatore ha trovato un avvocato, che si è messo a leggere bene il Codice di Giustizia Sportiva ed ha individuato un caso in cui, un tesserato può ricorrere alla giustizia ordinaria contro un altro elemento della federazione senza incorrere nel Deferimento.
Basta che il ricorso sia su elementi in cui si non si può ricorrere alla giustizia sportiva.

Non essendo previsto un contratto professionale nei calciatori dilettanti, se il giocatore si fosse rivolto alla giustizia sportiva questa non avrebbe potuto deliberare in quanto il caso non è previsto, in questio modo ha potuto ricorrere alla giustizia ordinari.

Naturalmente il Colleggio Giudicante ha chiesto il deferimento perchè le parti hanno sottoscritto un contratto non previsto[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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O.K Mister l'ho capita la sentanza ma quello che non capisco è perchè questi "santoni"del pallone non danno il via libera alla sottoscrizione di"patti/contratti"tra società dilettantistiche e calciatori.Ma lo sai quante incongruenze verrebbero meno? in primis la trasparenza dei rapporti,anche se c'è sempre la possibilità, come per gli allenatori,di sottoscrivere una cifra e percepirne una maggiore.
Dovrebbe cambiare il sistema,le società dovrebbero avere la possibilità di sgravi fiscali legati al "fatturato"mentre ai giocatori dovrebbe essere fatto obbligo di dichiarare il rimborso.Tutti pagherebbero le tasse e ci sarebbe molto meno " a nero".
Nessuno vuole prendere l'inizitiva e nessuno si assume l'onere di aprire il"discorso".
misterc22
00venerdì 5 marzo 2010 21:09
penso che presto ci saranno novità, se passa l'abolizione del vincolo tra i dilettanti dovranno rivedere tante cose.
Comunque la cosa più scandalosa sta nel fatto che i giocatori prof vengono considerati lavoratori dipendenti ed i dilettanti prestatori d'opera autonomi....BHO!!!!!!
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