Ma se sarà identificato il giocatore che ha aggredito il direttore di gara la sanzione passerà a lui
CAPENA CALCIO-SAN SATURNINO CALCIO, valida per il Campinato di 3^ Categoria, é stata sospesa per l'aggressione all'arbitro da parte di un giocatore ospite non identificato. Il Giudice Sportivo ha dato partita vinta a tavolino al Capena per 3 a 0 squalificato per ora Lombardi, capitano del San Saturnino. Dovrà scontare 3 anni e 2 mesi. Ma se indicherà chi é stato la sanzione gli verrà annullata e trasferita per intero al compagno di squadra.
Questo il testo della decisione del Giudice Sportivo:
Visti gli atti ufficiali, rilevato che:
- al 47° del primo tempo veniva espulso il calciatore Di Paolo Davide della Soc. S. Saturnino per riterate proteste;
- In seguito a tale provvedimento disciplinare l'allenatore della Soc. S. Saturnino Sig. Barusso Rocco unitamente al dirigente della stessa Soc. Sig. Di Paolo Angelo rivolgevano insulti all'indirizzo dell'arbitro contestando la decisione presa;
- Successivamente a detti accorgimenti l'arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della Soc. S. Saturnino venendo colpito da uno di questi, con un violento pugno alla nuca che gli provocava stordimento e forte dolore. Per la dinamica dell'accorso l'arbitro non riusciva ad identificare l'autore del gesto violento;
- L'arbitro rientrava nel proprio spogliatoio per le cure del caso, ma considerato il perdurare del dolore alla nuca, non essendo più in condizione fisiche idonee decretava la fine anticipata della gara. Detto quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che la responsabilità della mancata conclusione della gara deve ritenersi nel comportamento violento di un calciatore della Soc. S. Saturnino e che ai sensi dell'art. 3 del C.S.G. deve attribuirsi tale responsabilità al capitano della predetta società, visto l'art. 17 del C.S.G.
Si decide:
a) di infliggere alla Soc. S. Saturnino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
b) di inibire a ricoprire incarichi federali fino al 20-11-2009 il Sig . Di Paolo Angelo;
c) di squalificare l'allenatore della Soc. S. Saturnino Sig. Barrusso Rocco per 2 gare effettive;
d) di squalificare per 1 gara effettiva il calciatore della Soc. S. Saturnino Pi Paolo Davide;
e) di squalificare ai sensi dell'art. 3 del C.S.G. il capitano della Soc. S. Saturnino Lombardi Pier Mario fino al 31-12-2012. Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del C.S.G. la sanzione cessa di aver esecuzione nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto violento.