Per l'allenatore Lo Pinto senza patentino é stato inibito per 3 mesi il Presidente del Montespaccato De Carli e multata di 500 euro la società

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PIERLUIGI47
00mercoledì 27 luglio 2011 00:51
Lo ha deciso la Disciplinare su esposto del Presidente FIGC Lazio Zarelli che l'aveva appreso dal Corriere Laziale
Per l'allenatore Lo Pinto senza patentino é stato inibito per 3 mesi il Presidente del Montespaccato De Carli e multata di 500 euro la società.

Lo ha deciso la Disciplinare su esposto del Presidente FIGC Lazio Zarelli che l'aveva appreso dal Corriere Laziale.

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LAZIO
Stagione Sportiva 2010/2011
Comunicato Ufficiale N° 169/LND del 14 luglio 2011 per il 30/6/2011

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DE CARLI PRESIDENTE DELLA P.D. MONTESPACCATO SRL, DEL SIG. EMILIO MIZZON DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA SOCIETA’ E LO PINTO GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E DEGLI ARTT. 21, 22 E 23 NONCHE’ 36 E 38 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Presidente del C.R. Lazio, in relazione a quanto pubblicato sul quotidiano “Corriere Laziale” in cui veniva riportato che il Sig. LO PINTO GIUSEPPE, pur in assenza della necessaria abilitazione, svolgeva le funzioni di allenatore della Società P.D. MONTESPACCATO nella stagione sportiva 2010/2011, inviava gli atti alla Procura Federale, atteso che la predetta Società, nel corso della stessa stagione sportiva, aveva tesserato il Sig. VIERO VIGNOLI, quale tecnico della prima squadra.

Il Collaboratore della Procura Federale, preliminarmente acquisiva la documentazione necessaria, rilevando che nelle distinte di gara del 19/9/2010 – 26/9/2010 – 17/10/2010 – 30/10/2010 ed in quelle del mese di novembre e dicembre e tre del mese di gennaio 2011, non risulta indicato il nominativo del tecnico VIERO VIGNOLI.

Esaminava altresì il tesseramento e la dichiarazione delle dimissioni presentate in data 27.1.2011 dal citato allenatore VIGNOLI al Settore Tecnico della F.I.G.C.

Ascoltato, il predetto tecnico confermava il proprio ruolo di allenatore della prima squadra fino al mese di gennaio 2011 e che, a causa di gravi problemi familiari, dal mese di ottobre 2010, non poteva presenziare con assiduità agli allenamenti e partite domenicali.

Chiariva anche che il suo compito veniva svolto dal Dirigente Accompagnatore EMILIO MIZZON e da GIUSEPPE LO PINTO, quest’ultimo, in particolare, aveva compiti di impartire disposizioni tattiche ed istruzioni durante le partite.

Il Rappresentante della Procura Federale ascoltava anche il Presidente ed il Dirigente accompagnatore della Società P.D. MONTESPACCATO, i quali confermavano le dichiarazioni rese dal VIGNOLI, escludendo però che il compito di allenatore fosse affidato al LO PINTO.

Anche il calciatore TIZIANO GAMBACURTA, ascoltato in fase di indagini dal collaboratore della Procura Federale - Giuseppe Montanaro, riferiva che il VIGNOLI era quasi sempre presente agli allenamenti e quando era assente lasciava disposizioni sia al GAMBACURTA stesso, in qualità di capitano, che a LO PINTO, in virtù dell’amicizia che legava quest’ultimo al VIGNOLI ed anche per l’esperienza maturata dalla sua lunga attività calcistica.

L’incaricato della Procura Federale, alla luce di tali considerazioni, riteneva che i fatti descritti, integravano le violazioni loro ascritte, in relazione alle norme indicate in titolo ed in particolare per il Presidente della Società ed il Dirigente accompagnatore, per aver fatto assumere la conduzione tecnica della squadra ad un soggetto non abilitato, indicandolo nelle distinte quale massaggiatore con tessera impersonale FIGC 09167, in costanza di tesseramento come calciatore per la stessa Società.

Conseguentemente la Procura Federale li deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per le violazioni regolamentari loro ascritte.

Con separato provvedimento precisava la Procura Federale che deferiva alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. il Sig. VIERO VIGNOLI, per inosservanza delle norme di cui all’art. 35 comma 3 e dell’art. 36 commi 36 commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, alla quale era presente l’Avv. MANCA per la Procura Federale mentre la Società MONTESPACCATO, era rappresentata dal Legale Avv. FEDERICA LATAGLIATA la quale non faceva che ribadire quanto segnalato nella memoria difensiva, chiedendo che nei confronti del proprio assistito, Sig. DE CARLI e della Società MONTESPACCATO, non venissero adottati provvedimenti disciplinari, risultando l’ipotesi accusatoria priva di serio supporto probatorio, in quanto si chiedeva quale fosse l’elemento di fatto che avrebbe dimostrato che le mansioni di allenatore per il ristretto periodo settembre (2010 – giugno 2011) fossero state ricoperte dal Sig. LO PINTO piuttosto che dal Sig. VIGNOLI.

L’unico elemento dimostrativo poteva essere, a parere del legale, che l’ipotesi accusatoria emergeva da un articolo di stampa, senza comunque conoscerne la fonte esatta.

Il Rappresentante della Procura, dopo aver ascoltato quanto sopra, riteneva i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e chiedeva per i Sigg.ri DE CARLI GIUSEPPE e MIZZON EMILIO l’inibizione per mesi 3, per il calciatore LO PINTO GIUSEPPE 3 mesi di squalifica e per la Società P.D. MONTESPACCATO l’ammenda di € 500,00.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata, ritenendo le sanzioni congrue rispetto alle richieste dell’Organo Requirente, in considerazione delle violazioni loro ascritte.
Tanto premesso, questa Commissione

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
- al Presidente DE CARLI GIUSEPPE l’inibizione per mesi 3;

- al Dirigente Accompagnatore EMILIO MIZZON l’inibizione per mesi 3;

- al calciatore GIUSEPPE LO PINTO, la squalifica per 6 gare;

- alla Società P.D. MONTESPACCATO SRL l’ammenda € 500,00.

Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione.

Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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