L'OLIMPIA 04 (SECONDA CATEGORIA) PERDE A TAVOLINO 0-3 CONTRO IL TRE CANCELLI

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PIERLUIGI47
00venerdì 6 novembre 2009 09:23
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 25/10/2009
RECLAMO
TRE CANCELLI - OLIMPIA 04
Il Giudice Sportivo
-Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 56 del 29.10.2009;
-Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società OLIMPIA 04 e con il quale si deduce che la sospensione della gara in epigrafe, avvenuta al 43 del secondo tempo, sia stata decretata dall'arbitro “senza alcun motivo plausibile e lo stesso non avrebbe messo in atto i poteri previsti dal regolamento per verificare...omissis...."
Per l'effetto, la reclamante, chiede la ripetizione della gara.
Il reclamo è infondato, infatti, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe si rileva quanto segue:
- al 43' del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della Società TRE CANCELLI con conseguente espulsione del calciatore CASORIA MATTEO (OLIMPIA 04) l'arbitro veniva accerchiato con atteggiamento offensivo e minaccioso dai seguenti calciatori della Società OLIMPIA 04: n. 4 INNAMORATO ALESSIO; n. 5 MARZO MICHELANGELO; n. 6 ERAMO ULDERICO; n. 1 MICOZZI ALESSANDRO; n. 8 PAPPALARDO DAVIS.
- Alla protesta partecipavano anche i signori GAGLIARDINI GINO dirigente accompagnatore, CECCONI GIORGIO allenatore e PASSERINI GIOVANNI massaggiatore, i suddetti entravano indebitamente sul terreno di gioco ed inveivano contro l'arbitro con espressioni offensive e minacciose.
Il direttore di gara, dopo circa dieci minuti di contestazioni, ha considerato chiusa la gara e non riuscendo ad allontanare i tesserati della Società OLIMPIA 04 li considerava espulsi e di conseguenza, la stessa, si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiori al minimo regolamentare.
L'arbitro riusciva a rientrare nello spogliatoio grazie all'intervento dei tesserati della squadra locale. Al momento della definitiva sospensione della gara , al 43' del secondo tempo, il risultato della stessa era di 1-1
Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi alla Società OLIMPIA 04;
Visto l'art. 17 comma 4 lett. b del CGS
PQM
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società OLIMPIA 04
- di irrogare alla Società OLIMPIA 04 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 100,00
- di incamerare la tassa reclamo
I provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati della Società OLIMPIA 04 sono stati pubblicati sul C.U. n. 56 del 29.10.2009.

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