Re: Dopo la decisione della Disciplinare l'Ottavia rischia la retrocessione diretta di 2 campionati dagli Juniores Elite agli Juniores Provinciali
[POSTQUOTE][QUOTE:111337380=PIERLUIGI47, 26/05/2011 19.32]Dopo l'odierna decisione della Disciplinare l'Ottavia rischia la retrocessione diretta di 2 campionati dagli Juniores Elite agli Juniores Provinciali per aver superato i 100 punti di penalità nel Premio Disciplina!
La Disciplinare ha infatti tolto solo 3 mesi di squalifica ad un calciatore confermando 1 anno e 1 mesi ad un giocatore e 1 anno e 10 mesi ad un altro giocatore.
Per l'Ottavia si profila così quanto era già accaduto un anno fa alla Boreale, che era retrocessa direttamente dagli Juniores Elite agli Juniores Provinciali per aver superato i 20 punti di penalità nel Premio Disciplina durante i Play out. Quest'anno la Boreale é stata promossa negli Juniores Regionali B essendo risultata prima nel girone B del campionato provinciale di Roma.
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LAZIO
Comunicato Ufficiale N° 150/LND del 26/5/2011
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Il giorno 25 maggio 2011, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Commissione Disciplinare, presieduta dal SIG. CARLO CALABRIA e composta da: SIG. MASSIMO D’APOSTOLI, AVV. FRANCESCO ESPOSITO, AVV. CESARE COLETTA, AVV. ALDO GOLDONI, con l’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. MARINO BALDARI, ha assunto le deliberazioni che di seguito si riportano:
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA GABRIELE E FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CARDILLO FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011
(Gara: OTTAVIA – FIUMICINO del 5.3.2011 – Campionato Jun. Regionale)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società OTTAVIA contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alle squalifiche inflitte ai calciatori MASCIA e CARDILLO ponendo in dubbio il contenuto del referto arbitrale circa gli episodi addebitati ai due calciatori, che si sarebbero caratterizzati in offese e minacce all’arbitro senza eccedere nei comportamenti descritti negli atti ufficiali: calcio al direttore di gara per quanto riguarda il MASCIA e sputo contro lo stesso da parte del CARDILLO.
Valutate le conclusioni del ricorso con le quali la predetta Società chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni inflitte, ritenendole eccessive in rapporto ai fatti, insistendo nella richiesta anche in sede di audizione.
Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge chiaramente che il MASCIA ha colpito l’arbitro con un calcio ed il CARDILLO lo ha attinto con uno sputo ad uno scarpino e ad un calzettone dopo che il Direttore di gara si era ritratto per evitare di essere colpito al viso.
Sentito l’arbitro, il quale, in sede di supplemento di referto ha puntualmente confermato ambedue gli episodi, precisando – nel caso del MASCIA – che il calcio ricevuto è stato di leggera entità senza causargli particolari conseguenze;
ritenuto, quindi, che per quanto riguarda il calciatore MASCIA, la squalifica inflitta offra margini di una, seppur lieve, riduzione, mentre la sanzione irrogata al CARDILLO sia ampiamente congrua in relazione al suo comportamento, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società OTTAVIA e, quindi, di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore MASCIA GABRIELE al 31.12.2012, mentre rimane confermata la squalifica fino al 31.3.2012 al calciatore CARDILLO FRANCESCO.
La tassa reclamo va restituita.
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