Inibito per 3 anni l'arbitro Federico Cesareo della Sezione AIA di Ciampino. E' defintivo il verdetto della Commissione Disciplinare.

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PIERLUIGI47
00lunedì 30 agosto 2010 01:58
Per quanto accaduto durante la gara del Campionato di III Categoria di Roma tra SPORTING VELLETRI 2009 e ASD LUISS del 13 dicembre 2009.
Inibito per 3 anni l'arbitro Federico Cesareo della Sezione AIA di Ciampino per quanto accaduto durante la gara del Campionato di
III Categoria di Roma tra SPORTING VELLETRI 2009 e ASD LUISS del 13 dicembre 2009.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha confermato il pesante verdetto della Disciplinare, che per la gravità dei fatti e per i singolari e sorprendenti atteggiamenti e comportamenti dell'arbitro aveva addirittura aumentato di 1 anno la richiesta avanzata dalla Procura Federale.

E' davvero una bella e istruttiva lettura!

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DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, nella seduta del 21 giugno 2010, presieduta dall’AVV. MASSIMO CASSIANO;
Componenti: CARLO CALABRIA, IANNONE VINCENZO, FRANCO ESPOSITO, MASSIMO D’APOSTOLI, FEDERICA CAMPIONI con l’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. MARINO BALDARI, ha assunto la deliberazione che di seguito si riporta:

DEFERIMENTO DEL SIG. CESAREO FEDERICO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 40 COMMA 3 LETT. C) E G) DEL REGOLAMENTO AIA, DEL SIG. CHIALASTRI MASSIMO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMI 1 E 5 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUISS AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

Il Procuratore federale, con lettera del 28 maggio 2010 prot. 8418/1027 PF09-10/GR/ms, delegato il Sostituto Procuratore
Federale Avv. Stefano La Porta in ordine alla lettera del 29.12.2009 (prot. MZ/edf/67) inviata dal Comitato Regionale Lazio con la
quale veniva trasmessa, per le opportune valutazioni, la nota della Società LUISS, relativamente alla gara SPORTING VELLETRI 2009 – ASD LUISS del 13.12.2009 – Campionato III Categoria Roma;
visto che nella predetta nota, la ASD LUISS ha segnalato che l’arbitro della gara succitata, Sig. FEDERICO CESAREO della Sezione AIA di Ciampino, al momento del riconoscimento dei giocatori, avrebbe comunicato ai giocatori della LUISS – alla presenza dell’allenatore e del Dirigente accompagnatore della squadra - la presunta irregolarità
della posizione del calciatore SABATINI CLAUDIO, tesserato nella corrente stagione sportiva per lo SPORTING VELLETRI, mostrando loro copia del Comunicato n. 126 del 10.12.2009 nel quale veniva segnalato il provvedimento di squalifica del calciatore summenzionato ed
affermando la frase “i tre punti li prendete lo stesso”;

inoltre durante la gara e anche nell’intervallo , il CESAREO avrebbe espresso altre ed ulteriori considerazioni in ordine alla posizione del SABATINI, fornendo suggerimenti ed assicurazioni circa la propria
direzione di gara, in modo da accontentare la squadra di casa, dando per scontato la presentazione del reclamo e, vista la situazione, la successiva vittoria “a tavolino” da parte dell’ASD LUISS;

visto che, l’attività di indagine espletata ha consentito di verificare quanto accaduto durante e dopo la gara sopra indicata, con
particolare riguardo alle doglianze riferite al comportamento tenuto dall’arbitro CESAREO;

visto che dal confronto tra quanto dichiarato dal Direttore di gara e gli altri tesserati ascoltati è emerso quanto segue:

1- è risultata mendace la dichiarazione del predetto arbitro laddove ha riferito che, dopo le operazioni di identificazione, dell’ASD
LUISS, un Dirigente della medesima Società sarebbe entrato nel suo spogliatoio mostrandogli un MMS che segnalava la squalifica di un tesserato dell’altra squadra;

2- è risultata mendace la dichiarazione del CESAREO relativa alla presunta richiesta del Dirigente accompagnatore della ASD
LUISS di non disputare la gara vista la posizione ritenuta irregolare del calciatore SABATINI;

3- è risultata mendace la dichiarazione relativa alla mancata accettazione della riserva scritta presentata a fine gara dall’ASD
LUISS , in quanto la stessa, a suo dire, andava consegnata prima della gara; in realtà la riserva è stata correttamente accettata a
fine gara come previsto dal Regolamento ed allegata al referto di gara.

Visto che, sempre durante l’audizione, il predetto CESAREO ha affermato di non avere mai subito aggressioni fisiche durante la
propria “carriera arbitrale”, circostanza questa smentita dal proprio designatore, anch’egli ascoltato;

considerato che, in modo del tutto singolare, l’arbitro ha consegnato un proprio biglietto da visita al Dirigente accompagnatore della LUISS giustificando tale gesto con una motivazione rivelatasi anch’essa mendace, in quanto il predetto accompagnatore non aveva bisogno di alcun “aiuto” o “supporto” universitario;

considerato che, sul biglietto da visita, viene riportato il titolo di Avvocato, non posseduto dal CESAREO, titolo che è anche indicato – in modo mendace – nel foglio notizie compilato e consegnato all’AIA all’inizio della stagione sportiva, in osservanza alle relative Norme Regolamentari (art. 40 comma 3 lettera g) del Regolamento AIA;

considerato che le contraddizioni accertate nelle dichiarazioni del CESAREO non consentono di aderire alla ricostruzione dei fatti
prospettata dallo stesso ed inducono – invece – a ritenere veritiero quanto contenuto nell’esposto presentato dalla LUISS, pur
considerando la vicenda improntata sostanzialmente ad un comportamento inopportuno e disinvolto da parte del Direttore di gara;

visto che è stato inoltre accertato che il lunedì successivo alla gara, il team manager dell’ASD LUISS, Sig. MASSIMO CHIALASTRI, non tesserato, ha telefonato all’arbitro CESAREO, rappresentando di non voler presentare ricorso innanzi al competente Giudice Sportivo, circostanza questa confermata dal CESAREO;

rilevata dunque la condotta scorretta posta in essere dal sig. FEDERICO CESAREO, arbitro effettivo della Sezione AIA di
Ciampino, nonché la condotta tenuta durante le audizioni;

rilevato profili di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S., nonché dell’art. 40 comma 3 lettere c) e g) del
Regolamento AIA in capo al Sig. FEDERICO CESAREO, arbitro effettivo della Sezione AIA di Campiono, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA di cui al regolamento AIA, nonché per avere inserito un’affermazione mendace nel foglio notizie consegnato all’AIA ad inizio stagione;

RILEVATA la condotta scorretta posta in essere dal sig. Massimo Chialastri, non tesserato, ma collaboratore dell’ASD Luiss per
avere telefonato il giorno successivo alla gara all’arbitro Cesareo, integrando dunque, profili di responsabilità disciplinare ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 5 del CGS;

RITENUTA, nel caso di specie, la competenza della Commissione Disciplinare adita, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del CGS;

RITENUTO, peraltro, di dover trasmettere copia del fascicolo e degli atti di indagine alla Procura Nazionale AIA per le valutazioni
di competenza;

VISTA la proposta del Sostituto procuratore federale Avv. Stefano Laporta;

VISTO l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva

HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - FIGC:

1) Il sig. Cesareo Federico, tesserato nella stagione sportiva 2009-10 in qualità di arbitro effettivo, sezione AIA di Ciampino, per
rispondere della violazione dell’articolo 1, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 40, comma 3, lettere
c) e g) del regolamento AIA, come descritto nella parte motiva;

2) Il Sig. Chialastri Massimo, collaboratore dell’ASD Luiss, per rispondere della violazione dell’articolo 1, commi 1 e 5 del CGS,
come descritto nella parte motiva;

3) La società ASD Luiss, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’articolo 4, comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere dal sig. Massimo Chialastri.

Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 21 giugno 2010, alle ore 15, non sono state presentate deduzioni scritte, ma si
sono presentati tutti i deferiti.

La seduta si apre alle ore 15.10

Per la Procura è presente l’AVV. ALESSANDRO AVAGLIANO.

Per i deferiti sono presenti i Sigg.ri MASSIMO CHIALASTRI e FRANCESCO M. SPANO’ in qualità di Presidente della Società
LUISS.

I Sigg.ri CHIALASTRI e SPANO’ richiedono preliminarmente l’applicazione dell’art.23 del C.G.S.

A questo punto la Procura federale dichiara di aver raggiunto un’intesa con i deferiti Sig. CHIALASTRI e Società LUISS per il
patteggiamento ai sensi dell’art. 23 e 24 C.G.S. e produce moduli sottoscritti dalle parti che contengono un accordo per una sanzione finale di giorni 15 di inibizione a carico del Sig. CHIALASTRI (sanzione base un mese di inibizione ridotta ex art. 24 C.G.S. a giorni 20 ulteriormente ridotta ex art. 23 C.G.S. a giorni 15) e di ammenda di € 110 a carico della Società LUISS (sanzione base € 240 di ammenda ridotta ex art. 24 C.G.S. ad € 160 e ulteriormente ridotta ex art. 23 C.G.S. ad € 110).

La Commissione prende atto e si riserva di deliberare sulla congruità del patteggiamento.

E’ altresì presente l’arbitro, Sig. FEDERICO CESAREO (documento identificazione: TESSERA ORDINE AVV. ROMA n. P60534. (Iscritto come praticante dal 23 luglio 2009). Dichiara di esercitare la pratica professionale presso lo Studio PIOLETTI.

Il CESAREO ADR: “Ho annotato nel Foglio “NOTIZIE PERSONALI” della F.I.G.C. come professione “AVVOCATO” perché il programma SINFONIA non prevede la qualifica di Praticante Avvocato ed era obbligatorio, sempre secondo il programma, indicare una professione”.

A domanda della Procura risponde:

Riconosco che la dizione “Praticante Avvocato” non corrisponde ad una professione.

ADR: “Sono consapevole prima di tutto che il biglietto da visita con la dicitura AVV. era errato ma poiché ormai lo avevo pagato
continuavo ad usarlo correggendo tra l’altro il numero di telefono (errato) a penna, per non sprecare i soldi che avevo dato alla
tipografia”.

“Ho provveduto a rifare il biglietto con l’annotazione “PR. AVV.” presente in atti”.

Afferma che non era a conoscenza che tale dicitura non è a sua volta consentita giacché il Presidente CASSIANO gli precisa che
dovrebbe essere soltanto indicato per esteso “PRATICANTE AVVOCATO”.

Conferma, ed anzi precisa, di aver visto personalmente l’MMS con la foto del Comunicato Ufficiale. Conferma, altresì, che
chiacchierando in corridoio nell’intervallo tra il primo e secondo tempo con giocatori della Società LUISS, occasionalmente è venuto fuori il discorso sugli esami per conseguire la Laurea in Giurisprudenza ed è solo per questo che ha consegnato il biglietto
da visita al capitano.

ADR: “Ritengo che la Società LUISS, accortasi di non poter ottenere la vittoria della gara per la posizione irregolare di un giocatore avversario, abbia giocato l’ultima carta, cioè quella di gettare fango sull’arbitro per cercare di ottenere comunque una ripetizione della partita.”

Alla contestazione precedente precisa che probabilmente non sosterrà l’esame di Avvocato perché è orientato a sostenere l’esame in Magistratura.

Insiste nell’affermare che la relazione della Procura sarebbe
“sommaria e forgiata in guisa di dilatare oltremodo la portata degli
addebiti”.

La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo la sanzione dell’inibizione per anni due a carico del Sig. FEDERICO CESAREO.

Preliminarmente, la Commissione, esaminate attentamente la dichiarazione scritta in data 21 giugno 2010, a firma del Sig.
Massimo Chialastri, nonché le dichiarazioni in pari data sottoscritte dal Sostituto Procuratore Federale AVV ALESSANDRO AVAGLIANO, nonché dal Sig. MASSIMO CHIALASTRI in proprio e dal Sig. FRANCESCO M. SPANO’, nella qualità di Presidente della ASD LUISS, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e la determinazione delle sanzioni così come concordate dalle parti.

Per quanto riguarda invece i numerosi e gravi addebiti mossi all’arbitro Federico Cesareo, la Commissione ha dovuto lungamente
e con estrema attenzione riesaminare tutti gli atti della accurata istruttoria svolta dalla Procura Federale non solo per la natura
davvero singolare dei comportamenti addebitati al Cesareo ma per quelli ancora più sorprendenti tenuti dal medesimo dinanzi
questa Commissione.

Infatti il deferito, da un lato ha nuovamente negato verbalmente tutto quanto aveva già contestato in sede di istruttoria, senza però
portare alcun elemento nuovo o diverso a sua discolpa, dall’altro ha disinvoltamente considerato assolutamente “normale” che un
arbitro si intrattenga a “chiacchierare” con i giocatori negli spogliatoi nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo della partita.

Ha ritenuto normale e lecito distribuire biglietti da visita a giocatori e/o dirigenti millantando un titolo professionale di “avvocato” di cui non è in possesso e dichiarandosi altresì di professione “avvocato” nel foglio notizie personali presentato alla Sezione l’A.I.A. di Ciampino.

Nella odierna riunione, poi, nonostante sia stato ripetutamente invitato ad un comportamento corretto nel suo stesso interesse, ha
viceversa tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti sia del rappresentante della Procura Federale che degli stessi membri della Commissione. Infine, ha concluso dicendo di aver saputo che tutto questo succedeva perché lui avrebbe dato fastidio ad “… Abete”!

Ricordando che l’arbitro è stato deferito anche per violazione dell’art. 40, comma 3, lettera c del Regolamento AIA che impone
agli arbitri di “improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva nei rapporti con colleghi e
terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA
e del “loro ruolo arbitrale”, questa Commissione

DELIBERA

Nei confronti di Massimo Chialastri, di comminare, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., la sanzione concordata dell’inibizione per
giorni 15 (quindici);

Nei confronti della ASD LUISS, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., di comminare la sanzione
concordata dell’ammenda di Euro 110 (centodieci).

Di comminare la sanzione dell’inibizione per anni tre a carico dell’arbitro Federico Cesareo.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 10/CDN del 6/8/2010 ripreso nel Comunicato Ufficiale N° 15 L.N.D. del 26/8/2010 FIGC-Lega Nazionale Dilettanti-COMITATO REGIONALE LAZIO.

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dal’Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 6 agosto 2010 e ha assunto la seguente decisione:

APPELLO DEL SIG. FEDERICO CESAREO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Ciampino) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 163 del 24.6.2010).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha applicato nei confronti dell’Arbitro effettivo Federico Cesareo la sanzione della inibizione per anni 3.
Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l’assoluzione ed in subordine una sanzione minima edittale.

In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente mentre per la Procura federale è presente l’avv. Camici il quale ha eccepito
preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti
contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno
all’odierna riunione;

tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

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