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misterc22
00martedì 22 giugno 2010 18:08
Dopo il deferimento di Moratti e Preziosi, un'altra notizia di cui non avevo mai sentito ma che si scopre dai comunicati ufficiali....


(331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO
MELLI (Team Manager della Soc. Parma FC SpA) E DELLA SOCIETA’ PARMA FC
SpA (nota n. 8134/1394pf09-10/SP/blp del 21.5.2010).
Con provvedimento del 21 maggio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
● il Sig. Alessandro Melli, Team Manager della Società Parma FC Spa, per rispondere
della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 5, commi 4 e 5, CGS, per il
comportamento tenuto al termine dell’incontro Bologna – Parma del 25 aprile 2010; lo
stesso infatti, mentre si trovava negli spogliatoi all’interno della stanza adibita ad uso dei
dirigenti, locale peraltro prospiciente lo spogliatoio degli Ufficiali di gara, domandando ad
alcune persone dello staff della sua Società come fosse terminata la partita Genoa –
Lazio, disputatasi nella stessa giornata, alla notizia della vittoria della Lazio, proferiva la
seguente frase: “Lo sapevo da un mese e mezzo che la Lazio avrebbe vinto a Genova. Lo
sapevano tutti che si erano messi d’accordo. Anche in Lega. Lotito e…. (inc.) in Lega
…….”;
● la Società Parma FC Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio
tesserato.
All’inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Melli e la Società Parma FC Spa, tramite
il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla
quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale,
ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Melli e la Società Parma
FC Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto
dall’ art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Melli, sanzione dell’inibizione di giorni
60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la
Società Parma FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00),
diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00)”];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di
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primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Alessandro Melli;
▪ ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società Parma FC Spa;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti
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