I categoria, Quarticciolo 6 pt di penalizzazione

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misterc22
00giovedì 11 febbraio 2010 20:41
hanno fatto togliere dal referto l'espulsione del portiere
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI SIGG.RI FREDA GIUSEPPE – ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZ. ROMA 1 PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 G.C.S. NONCHÉ DELL’ART. 40 COMMI 1,2, E 3 DEL REGOLAMENTO AIA, DEL CALCIATORE GABRIELE FABIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 C.G.S., DEL PRESIDENTE BOMPANI AUGUSTO, DEII SIGG.RI GRAZIANO DOMENICO, AUFIERO CIRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEL SIG. ARENA DANIELE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 C.G.S. , DEL DIRIGENTE OROSLA ELIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMA 1 NOIF E DELLA SOCIETÀ QUARTICCIOLO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S.

Il Vice Procuratore Federale, con lettera del 22 dicembre 2009, prot. N. 3567/1115 PF 08-09/GT/dl,
letti gli atti del procedimento n. 1115 PF 08/09, relativi all’indagine n. 475 2008/09, di cui alla relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Isidoro Adornato, datata 25 novembre 2009 e agli appunti dallo stesso redatti in data 17 novembre 2009 all’esito delle audizioni;
Premesso che:
- il Presidente del C.R. Lazio della L.N.D., con note del 7.04.2009 e 15.04.2009, faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia di due esposti, con relativi allegati, entrambi indirizzati al G.S. presso il C.R. Lazio e, per conoscenza, all’A.S.D. Quarticciolo, il primo della A.S.D. Municipio Roma 5 e il secondo della A.S.D. Cetus Roma, con i quali gli instanti sollecitavano l’apertura di un’indagine al fine di accertare come mai il portiere dell’A.S.D. Quarticciolo, Sig. Gabriele Fabio, che nel corso della gara disputatasi il 22.03.2009 fra l’A.S.D. Municipio Roma 5 e l’A.S.D. Quarticciolo, valevole per il girone H del campionato di II^ Categoria laziale, era stato espulso per somma di ammonizioni, non figurasse tra i calciatori sanzionati nel C.U. n. 84 del 26.03.09 e come mai avesse regolarmente preso parte alle gare successive, sia pure in costanza degli automatismi di squalifica di cui all’art. 45, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (norma erroneamente indicata dai denuncianti come art. 14, comma 9, delle N.O.I.F.);
- - il C.R. Lazio faceva contestualmente pervenire alla Procura ulteriori atti, fra i quali anche copia del referto redatto in occasione della gara anzidetta dall’arbitro Sig. Giuseppe Freda, con relative distinte; copia del C.U. n. 84 del 26.03.09 relativo alle partite disputatesi il 22.03.2009; copia dei referti arbitrali, con allegati, relativi alle gare Quarticciolo-Nuova Lunghezza del 29.03.2009 e Cetus Roma – Quarticciolo del 6.04.2009, entrambe vinte dall’A.S.D. Quarticciolo;
Rilevato che:
- nel referto della gara Municipio Roma 5 – Quarticciolo del 22.03.2009 non risulta annotata l’espulsione del portiere del Quarticciolo, Sig. Gabriele Fabio;
- sulla distinta dei calciatori partecipanti alla partita dell’A.S.D. Quarticciolo, che è stata allegata dall’arbitro al referto, risulta elencato, con il n. 1, il Sig. Gabriele Fabio e sullo stesso rigo, dopo il numero di tessera della F.I.G.C. e quello del documento di riconoscimento, nelle colonne contrassegnate con la dicitura “Esp” e “Amm” risultano due evidenti cancellature, eseguite con una penna, al di sotto delle quali si vedono distintamente i segni di due “X”;
- sul C.U. n. 84 del 26.03.09 del C.R. Lazio, relativo alle partite disputatesi il 22.03.2009, non risulta riportata nessuna sanzione disciplinare nei confronti del Sig. Gabriele Fabio, il quale ha, quindi, disputato le gare successive, così come risulta dalle distinte dei calciatori partecipanti alle partite successive di cui si è detto sopra;
Considerato che:
- in data 9.11.2009, è stato ascoltato dall’Ufficio della Procura l’arbitro della gara incriminata, Sig. Freda Giuseppe, il quale, riconosciuto per suo il referto arbitrale che gli veniva in quella sede mostrato, confermava il contenuto dello stesso, negando decisamente sia l’ammonizione che l’espulsione del portiere del Quarticciolo, dichiarandosi persona leale, pronta a sostenere un confronto con chiunque avesse affermato il contrario;
- in data 10.11.2009 l’Ufficio provvedeva a raccogliere a verbale le dichiarazioni rese dai Sigg.ri Pellegrino Aurelio, Presidente dell’A.S.D. Municipio Roma 5, Brignardelli Massimo, allenatore dell’A.S.D. Municipio Roma 5 e Favilla Paolo, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Municipio Roma 5 i quali, tutti presenti alla disputa della gara, confermavano l’espulsione del portiere del Quarticciolo durante la seconda frazione di gioco, per somma di ammonizioni, e l’ingresso in campo del portiere di riserva a seguito di cambio con altro compagno di squadra;
- in pari data venivano ascoltati i Sigg.ri Bompani Augusto, Presidente dell’A.S.D. Quarticciolo, Graziano Domenico, dirigente dell’A.S.D. Quarticciolo, Arena Daniele, allenatore dell’A.S.D. Quarticciolo e Gabriele Fabio, portiere dell’A.S.D. Quarticciolo, i quali negavano categoricamente l’espulsione paventata dai tesserati dell’A.S.D. Municipio Roma 5, dichiarando di non spiegarsi il perché di tale presa di posizione; il Presidente Bompani aggiungeva di essersi recato nello spogliatoio dell’arbitro a fine gara e che questi gli aveva comunicato le altre ammonizioni ed espulsioni, ma non certo quella del Gabriele, perché mai avvenuta;
- in tale situazione di incertezza, non esistendo alcun riscontro neanche presso la stampa specializzata, si riteneva di dover riconvocare l’arbitro della gara Sig. Freda Giuseppe, affinché fornisse ulteriori precisazioni e dettagli e questi, riascoltato il 12.11.2009, fattegli notare le evidenti cancellature presenti sulla distinta dei calciatori del Quarticciolo che avevano partecipato alla gara, dapprima riferiva di un mero errore materiale nella compilazione della distinta, ma poi ammetteva che, tanto l’ammonizione del Sig. Gabriele Fabio, quanto la sua espulsione si erano effettivamente verificate e che, a fine gara, gli era stato chiesto di toglierle dal referto; concludeva precisando che, dopo l’espulsione, era in effetti entrato in campo il n. 12 del Quarticciolo e affermava testualmente: “Non ho avuto problemi nella mia vita arbitrale, e ho solo fatto qualche errore su richieste di questo tipo”;
- venivano, quindi, riconvocati, per il giorno 17.11.2009 i Sigg.ri Bompani, Graziano, Arena, Gabriele e, per la prima volta, Aufiero Ciro che figurava con il n. 12 nella distinta del Quarticciolo per la gara in oggetto;
- il Sig. Arena Daniele, allenatore dell’A.S.D. Quarticciolo, non si presentava senza fornire giustificazione alcuna, mentre i Sigg.ri Bompani Augusto, Presidente dell’A.S.D. Quarticciolo e Graziano Domenico, dirigente della medesima società, ancora una volta negavano l’ammonizione e l’espulsione del loro portiere dichiarando di non sapersi spiegare, né il perché delle cancellature sulla distinta, né il perché della ritrattazione dell’arbitro; il Bompani confermava di essersi recato a fine partita nello spogliatoio del direttore di gara, ma negava di aver mai chiesto di cancellare ammonizione ed espulsione in quanto mai avvenute;
- sempre il 17.11.2009, il Sig. Aufiero Ciro, portiere di riserva dell’A.S.D. Quarticciolo, ammetteva di essere stato in panchina durante la gara incriminata, ma negava di aver fatto il suo ingresso in campo in sostituzione del portiere titolare, in quanto lo stesso non era stato né ammonito né espulso;
- veniva, quindi, ascoltato il Sig. Gabriele Fabio, il quale riteneva di dover modificare la sua posizione e ammetteva, quindi, di essere stato, dapprima, ammonito e poi espulso, in quanto l’arbitro aveva ritenuto indirizzata nei suoi confronti una frase offensiva che, invece, era diretta verso il pubblico; aggiungeva di essere stato sostituito dal n. 12 Aufiero Ciro, di non aver detto la verità in precedenza per salvaguardare il buon nome della sua società, di essere persona leale e corretta e per questo di essere pentito per aver mentito in precedenza e di essersi levato un peso dallo stomaco;
- il Collaboratore della Procura Federale, negli appunti redatti il 17.11.2009 al termine delle audizioni, riferisce poi di un comportamento arrogante e provocatorio tenuto dal Presidente Bompani il quale, venuto a conoscenza della confessione del Sig. Gabriele, ritornava con questi nella stanza dove ancora si trovava il Collaboratore, pretendendo che venisse verbalizzata una ritrattazione della confessione, rivolgendosi a questi con tono alterato e a voce alta, tanto da disturbare alcuni impiegati che si trovavano in altra stanza, insinuando anche che l’esponente della Procura avesse minacciato l’arbitro per costringerlo a confessare;
Osservato che:
- nel comportamento tenuto dall’arbitro, Sig. Freda Giuseppe, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, sia con riferimento alla chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. sia in relazione alla violazione dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lettera h), del Regolamento A.I.A., per aver volontariamente e coscientemente omesso di riportare sul rapporto della gara del 22.03.2009 fra l’A.S.D. Municipio Roma 5 e l’A.S.D. Quarticciolo l’ammonizione e la successiva espulsione del portiere dell’A.S.D. Quarticciolo, Sig. Gabriele Fabio, evitandogli la squalifica automatica, così consentendo alla Società di schierare in campo il calciatore nella gara successiva;
- nel comportamento tenuto dal Sig. Gabriele Fabio debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, in relazione alla chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 45, comma 2, stesso codice perché, pur espulso nel corso della gara del 22.03.2009 fra l’A.S.D. Municipio Roma 5 e l’A.S.D. Quarticciolo, prendeva parte alla gara successiva del 29.03.2009 fra l’A.S.D. Quarticciolo e la Pol. Nuova Lunghezza, sebbene non ne avesse titolo dovendosi ritenere automaticamente squalificato per almeno una giornata;
- nel comportamento tenuto dal Sig. Bompani Augusto, Presidente dell’A.S.D. Quarticciolo, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, in relazione alla chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. sia per essersi introdotto nello spogliatoio dell’arbitro a fine partita, peraltro senza averne titolo non figurando il suo nominativo sulla distinta della sua Società, al fine di convincerlo ad alterare il rapporto della gara annullando l’ammonizione e l’espulsione del proprio tesserato Gabriele Fabio; sia per le dichiarazioni false che sono state reiteratamente rilasciate a quest’Ufficio; sia ancora, per il comportamento minaccioso tenuto con il Collaboratore della Procura Federale, di cui si è detto, dopo la confessione resa dal Sig. Gabriele Fabio; sia, infine, con riferimento all’art. 45, comma 2 del C.G.F. per aver consentito al suddetto tesserato di prendere parte alla gara successiva del 29.03.2009 fra l’A.S.D. Quarticciolo e la Pol. Nuova Lunghezza, sebbene non ne avesse titolo dovendosi ritenere automaticamente squalificato per almeno una giornata;
- nel comportamento tenuto dai Sigg.ri Graziano Domenico, Arena Daniele e Aufiero Ciro debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare, in relazione alla chiara violazione dei dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., avuto riguardo alle dichiarazioni false che sono state rilasciate a quest’Ufficio e, peraltro, reiterate dal Graziano;
- il Sig. Arena Daniele dovrà poi rispondere anche della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato, in occasione della seconda convocazione, innanzi agli Organi della giustizia sportiva, sebbene regolarmente invitato, senza addurre giustificazione alcuna;
- va, altresì, sanzionato il Sig. Orsola Elio (inizialmente indicato per errore come DASOLA), accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Quarticciolo nella partita del 29.03.2009 fra la citata società e la Pol. Nuova Lunghezza, in relazione alla chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., perché, nell’anzidetta qualità, ha sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, con ciò certificando la regolarità della posizione del Sig. Gabriele Fabio che, al contrario, doveva considerasi squalificato, almeno per quella partita, in virtù degli automatismi dettati dall’art. 45, comma 2, del C.G.F.;
- delle violazioni regolamentari poste in essere dal Sig. Bompani Augusto, Presidente della Società, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., la A.S.D. Quarticciolo S.R.L., che risponderà poi per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso codice, per gli altri addebiti mossi a tutti gli altri soggetti suoi tesserati;
P.T.M.
Visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici
HA DEFERITO
alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio:
1) FREDA GIUSEPPE, Arbitro Effettivo della Sezione Roma 1;
2) GABRIELE FABIO, calciatore dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
3) BOMPANI AUGUSTO, Presidente dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
4) GRAZIANO DOMENICO, Dirigente dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
5) AUFIERO CIRO, calciatore dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
6) ARENA DANIELE, Allenatore dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
7) ORSOLA ELIO, Dirigente dell’A.S.D. Quarticciolo S.R.L.;
8) La società A.S.D. QUARTICCIOLO S.R.L.;
per rispondere:
il primo,
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché del mancato rispetto del disposto di cui all’art. 40, commi 1,2 e 3 lettera h, del Regolamento A.I.A., per aver volontariamente e coscientemente omesso di riportare sul rapporto della gara del 22.03.2009, fra l’A.S.D. Municipio Roma 5 e l’A.S.D. Quarticciolo, l’ammonizione e la successiva espulsione del portiere dell’A.S.D. Quarticciolo, Sig. Gabriele Fabio, evitandogli la squalifica automatica, così consentendo alla Società di schierare in campo il calciatore nella gara successiva;
il secondo,
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 45, comma 2, stesso codice perché, pur espulso nel corso della gara del 22.03.2009 fra l’A.S.D. Municipio Roma 5 e l’A.S.D. Quarticciolo, prendeva parte alla gara successiva del 29.03.2009, fra l’A.S.D. Quarticciolo e la Pol. Nuova Lunghezza, sebbene non ne avesse titolo, dovendosi ritenere automaticamente squalificato per almeno una giornata;
il terzo,
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., sia per essersi introdotto nello spogliatoio dell’arbitro a fine partita, peraltro senza averne titolo non figurando il suo nominativo sulla distinta della sua Società, al fine di convincerlo ad alterare il rapporto della gara annullando l’ammonizione e l’espulsione del proprio tesserato Gabriele Fabio, sia per le dichiarazioni false che sono state reiteratamente rilasciate all’Ufficio della Procura; sia, ancora, per il comportamento minaccioso tenuto con il Collaboratore della Procura Federale, di cui si è detto, dopo la confessione resa dal Sig. Gabriele Fabio; sia, infine, con riferimento all’art. 45, comma 2 del C.G.F., per aver consentito al suddetto tesserato di prendere parte alla gara successiva del 29.03.2009, fra l’A.S.D. Quarticciolo e la Pol. Nuova Lunghezza, sebbene non ne avesse titolo, dovendosi ritenere automaticamente squalificato per almeno una giornata;
il quarto, il quinto e il sesto,
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., avuto riguardo alle dichiarazioni false che sono state rilasciate a quest’Ufficio e dal quarto anche reiterate;
il sesto, ancora,
della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato, in occasione della seconda convocazione, innanzi agli Organi della giustizia sportiva, sebbene regolarmente invitato, senza addurre giustificazione alcuna;
il settimo,
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Quarticciolo, ha sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara del 29.03.2009, fra la citata società e la Pol. Nuova Lunghezza, con ciò certificando la regolarità della posizione del Sig. Gabriele Fabio che, al contrario, doveva considerarsi squalificato almeno per quella partita, in virtù degli automatismi dettati dall’art. 45, comma 2, del C.G.F.;
l’ottavo,
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per quanto imputato al Sig. Bompani Augusto, Presidente della Società, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, in relazione a tutti gli altri addebiti contestati ai suoi tesserati.
* * * *
Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 28 gennaio 2010, alle ore 15.00.
Per la Procura è presente l’Avv. Giammaria CAMICI.
Per i deferiti sono presenti i Sigg.ri Bompani Augusto, Gabriele Fabio, Graziano Domenico, Aufiero Ciro, Arena Daniele, Orsola Elio. L’arbitro Freda non è comparso né ha inviato deduzioni a difesa.
Gabriele Fabio a domanda del Presidente risponde: “Nella seconda convocazione sono stato intimidito, pertanto ritorno alle mie prime dichiarazioni e cioè, di non essere mai stato né ammonito né espulso”.
Il Bompani, Presidente della Società Quarticciolo, alla domanda risponde di: “non essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro per il fine che mi viene imputato ma bensì sensi per segnalare la malattia del guardalinee”. “Non ho mai rilasciato dichiarazioni false a questo ufficio”. “Riconosco di essermi alterato con il rappresentante della Procura Federale ma non ritengo di aver tenuto un comportamento minaccioso”. “Insisto nel riconfermare che il giocatore Gabriele Fabio non è stato mai né ammonito né espulso nella gara in questione, la sua “confessione” gli è stata estorta con minacce dal collaboratore della Procura Federale, tanto è vero che oggi ha ritrattato la suddetta “confessione”. “Circa la lista di gara che mi viene rammostrata sono sicuro che si è trattato di un errore materiale dell’arbitro il quale, accortosi dell’errore, ha cancellato vistosamente sia le annotate ammonizioni sia l’espulsione”. Chiede di esibire documenti risalenti al 2007 e non attinenti al giudizio de quo, ma il Presidente li respinge perché ininfluenti. La Procura si associa.
A domanda del Procuratore Federale il calciatore Gabriele Fabio nega di essere rientrato a conferire con il rappresentate della Procura e afferma di essersi invece allontanato con il suo Presidente.
Il Dirigente Graziano Domenico afferma che non c’è mai stata l’espulsione.
L’allenatore Arena Daniele, conferma di non essersi presentato alla regolare convocazione. Giustifica l’assenza perché doveva lavorare, non ritenendo che fosse necessaria una formale comunicazione all’Organo Federale inquirente. Precisa che era stato presente in panchina in sostituzione dell’allenatore. Arena afferma di avere un’ottima memoria e che, tranne l’espulsione di Cifarelli, il calciatore Gabriele Fabio non è stato mai ammonito o espulso.
Il calciatore Aufiero Ciro precisa che non gioca più con il Quarticciolo. Afferma che il Procuratore quando lo ha interrogato ha avuto apprezzamenti negativi e irriguardosi nei suoi confronti.
Aufiero afferma anche lui che non è mai stato espulso né ammonito il giocatore Gabriele.
Orsola Elio fa abitualmente il Dirigente accompagnatore e pertanto tiene regolarmente ogni lista. Afferma che il calciatore Gabriele non è mai stato né ammonito né espulso. “Conferma” lo stato confusionale dell’arbitro durante lo svolgimento della gara, sostenuto anche dal Dirigente Bompani.
La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedendo per:
- FREDA Giuseppe, 18 mesi di sospensione – sanzione ridotta in virtù della confessione.
- GABRIELE Fabio, 6 giornate di squalifica.
- BOMPANI Augusto, 24 mesi di inibizione.
- GRAZIANO Domenico, 6 mesi di inibizione.
- AUFIERO Ciro, 3 giornate di squalifica.
- ARENA Daniele, 7 mesi di squalifica.
- ORSOLA Elio, 1 mese di inibizione.
- La Società QUARTICCIOLO, 2.000,00 Euro di ammenda e 6 punti di penalizzazione nel campionato di I categoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi in Camera di Consiglio, esaminata attentamente tutta la documentazione acquisita, le risultanze istruttorie nonché l’esito dell’odierno dibattimento, ritiene all’unanimità sussistere le responsabilità di tutti i deferiti in relazione agli addebiti contestati.
Oltre alla rilevanza fondamentale della piena e confessione dell’arbitro Freda, resa successivamente durante le indagini svolte dalla Procura Federale, non si comprende come, di fronte all’ostinato quanto arrogante atteggiamento di diniego dei fatti tenuto dai Dirigenti e calciatori della Società deferita, avrebbero potuto gli originari denuncianti non solo “inventarsi” l’espulsione del calciatore GABRIELE, ma anche la vicenda della alterazione del referto arbitrale e del successivo comportamento dello stesso arbitro.
Viceversa, l’atteggiamento particolarmente aggressivo tenuto nel corso di tutta l’udienza sia dal dirigente Bompani che dai calciatori Gabriele ed Aufiero – che sembrava a momenti mutuato da uno di quei talk show oggi di moda sulle nostre reti televisive – getta una luce ancora più sgradevole sull’affermazione che la confessione resa dal calciatore GABRIELE Fabio gli sarebbe stata “estorta con minacce” dal collaboratore della Procura Federale.
In conclusione, questa Commissione ritiene che i fatti e i comportamenti contestati dalla Procura Federale siano stati ulteriormente aggravati dalla sconsiderata condotta tenuta dai deferiti in questa sede.
In particolare, per quanto attiene il comportamento dell’arbitro FREDA Giuseppe (oggi assente), la Commissione considera, proprio alla luce della scrupolosa ed esaustiva istruttoria svolta dalla Procura Federale, che debba essere sanzionato con maggiore severità (rispetto alla richiesta della Procura nell’odierna udienza), pur tenendo comunque conto della intervenuta confessione.
Anche per quanto riguarda i calciatori GABRIELE Fabio ed AUFIERO Ciro, questa Commissione ritiene di dover infliggere una sanzione più severa (di quella richiesta dalla Procura) proprio alla luce del comportamento tenuto dagli stessi: il primo anche per aver confessato e poi ritrattato; il secondo per aver addirittura affermato in questa sede di essere stato insultato e deriso durante l’interrogatorio dell’Ufficio Indagini perché “napoletano” ….(!), buttandola sul “razzismo”, oggi di moda, e credendo forse così di diminuire le sue responsabilità.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disciplinare Territoriale,
DELIBERA
- di sospendere l’arbitro FREDA GIUSEPPE per ventiquattro mesi.
- di squalificare il calciatore GABRIELE FABIO sino al 31 dicembre 2010;
- di inibire il Presidente BOMPANI AUGUSTO per ventiquattro mesi;
- di inibire il Dirigente GRAZIANO DOMENICO per sei mesi;
- di squalificare il calciatore AUFIERO CIRO sino al 30 giugno 2010;
- di squalificare l’allenatore ARENA DANIELE sino al 30 giugno 2010;
- di inibire il dirigente ORSOLA ELIO per un mese;
- di comminare alla società A.S.D. QUARTICCIOLO S.R.L. l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila/00) e sei punti di penalizzazione nel Campionato di I Categoria – stag. Sport. 2009/2010.
Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra, decorrono dal giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R.


appello
00giovedì 1 aprile 2010 10:25
respinto
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD QUARTICCIOLO Srl AVVERSO LE
SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 24 AL SIG. AUGUSTO BOMPANI
(Presidente), DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL SIG. FABIO GABRIELE
(calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI NEL CAMPIONATO DI 1^ CAT.
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD
Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell’11.2.2010).
Letti gli atti;
Visto il ricorso proposto dal sig. Augusto Bompani, in proprio nella qualità di Presidente
della ASD Quarticciolo, per l’annullamento della decisone emessa dalla Commissione
Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (C.U, n. 93 LND dell’11
febbraio 2010) con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: ammenda di euro
2.000,00 e 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla ASD
Quarticciolo Srl, inibizione per mesi 24 (ventiquattro) al Presidente sig. Augusto Bompani,
squalifica fino al 31 dicembre 2010 al calciatore Fabio Gabriele;
Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento degli
stessi;
Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati il quale ha concluso per il
rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado;
Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto dal sig. Bompani nell’ interesse della
Società e del calciatore Fabio Gabriele è inammissibile essendo stato sottoscritto da
soggetto inibito (lo stesso Bompani) e che, pertanto, l’unico motivo che è possibile
esaminare è quello che attiene alla inibizione irrogata allo stesso Presidente;
Considerato che la vicenda attiene alla effettiva ammonizione ed espulsione del calciatore
Fabio Gabriele nel corso della gara Quarticciolo-Municipio Roma 5 del 22 marzo 2009,
non sanzionate dal Giudice Sportivo in quanto non riportate nel rapporto arbitrale;
Considerato, inoltre, che, a seguito di esposti pervenuti al Presidente del Comitato
Regionale Lazio e di accertamenti effettuati dalla Procura Federale, è risultato in effetti che
nel corso della menzionata partita il calciatore Fabio Gabriele era stato prima ammonito e
poi espulso;
Ritenuto, in ordine a tali fatti, che debba darsi assoluta valenza alla dichiarazione resa
dall’arbitro Giuseppe Freda in data 12 novembre 2009 dinanzi alla Procura Federale con
la quale ammetteva che tanto l’ammonizione quanto l’espulsione del calciatore si erano in
realtà verificate e che, a fine gara, gli era stato chiesto di toglierle dal rapporto arbitrale;
Ritenuto, invece, che non possono essere prese in considerazione le dichiarazioni rese
dei sigg. Bompani e Garziano (dirigenti della ASD Quarticciolo), del sig. Arena (allenatore
ASD Quarticciolo) in quanto direttamente interessati alla vicenda in questione;
Considerato che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, sul versante societario non
v’è stata uniformità nelle dichiarazioni dovendosi tener conto che il calciatore Fabio
Gabriele ammetteva i fatti nell’interrogatorio reso dinanzi alla Procura Federale in data 17
novembre 2009 anche se successivamente ritrattava tale ammissione;
Valutato che gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata finchè non ne
venga contestato il contenuto dallo stesso ufficiale di gara che l’abbia originariamente
redatto;
Ritenuto, pertanto, che deve ritenersi formato il convincimento che il giocatore Fabio
Gabriele era stato ammonito e poi espulso nel corso della gara in esame;
Accertato, per quanto attiene alla posizione del Bompani che lo stesso ha reso più volte
dichiarazioni contrarie al vero assumendo che il calciatore non era stato mai ammonito ed
espulso, che dopo la gara si è con certezza recato nello spogliatoio dell’arbitro come da lui
stesso ammesso, che i comportamenti censurabili tenuti dinanzi alla Procura Federale ed
5
alla Commissione Disciplinare Territoriale risultano confermati dagli appunti redatti dal
collaboratore della Procura Federale in data 17 novembre 2009 e dalla motivazione della
stessa decisione impugnata nella quale viene ricordato l’atteggiamento aggressivo tenuto
dal Bompani per tutta l’udienza;
Valutato però che non è stato possibile accertare che sia stato lui in persona a richiedere
all’arbitro di modificare il rapporto della partita essendo potuto intervenire allo scopo anche
altro dirigente della Società non identificato;
Valutato, infine, che la ricerca delle norme in base alle quali è stata irrogata la sanzione
dal giudice di primo grado nei confronti del Bompani appare evidente (al contrario di
quanto assunto dal ricorrente) essendo espressamente indicate nell’atto di deferimento;
Considerato che, per quanto attiene alla determinazione della sanzione da irrogare al
Bompani appare equo ridurre parzialmente quella di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene le sanzioni irrogate alla ASD
Quarticciolo Srl ed al calciatore Fabio Gabriele. In parziale accoglimento del ricorso, riduce
la sanzione della inibizione irrogata al Presidente Augusto Bompani da 24 (ventiquattro) a
18 (diciotto) mesi. Nulla per la tassa non versata.
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