Fatale un cambio sbagliiato ll'ultimo minuto del 1° tempo
Un cambio sbagliato di un giocatore sotto età all'ultimo minuto del 1° tempo é costato caro al Villanova nell'ultima gara di Coppa Italia Eccellenza del 7 ottobre. Il Giudice sportivo ha infatti accolto il ricorso del Roviano dandogli partita vinta a tavolino per 3 a 0.
COPPA ITALIA << ECCELLENZA >>
GARE DEL 7/10/2009
RECLAMI
ROVIANO TEAM SERVICE - VILLANOVA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società POL. ROVIANO TEAM SERVICE, e con il quale si deduce l 'irregolare svolgimento della gara in epigrafe in quanto la società VILLANOVA CALCIO, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso del la gara, si sarebbe venuta a trovare senza alcun calciatore nato nella fascia dal 1991 in poi, e pertanto chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società VILLANOVA CALCIO così come previsto dal Comunicato Ufficiale n° 28 dell'11.09.2009.
Il reclamo è fondato.
Esaminati gli atti ufficiali, la società VILLANOVA CALCIO, nel corso della gara ha provveduto ad effettuare le seguenti sostituzioni:
1) al 44° del 1° tempo esce il n° 11 CALLARA DAVIDE (nato il 5.10.1992 ) ed entra il n° 18 SGRULLONI ANDREA (nato il 17.01.1980);
2) al 45° del 1° tempo esce il n° 4 MINOTTI FABIO (nato il 13.10.1984) ed entra il n° 14 GRAZIANI DANIELE (nato il 20.12.1992);
3) al 6° del 2° tempo esce il n° 9 PIETROBONO DANIELE (nato il 29.04.1983 ed entra il n° 16 MISTRETTA VALERIO (24.12.1991).
Considerato quanto sopra, la società VILLANOVA CALCIO non ha ottemperato a quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 28 dell'11.09.2009 - art. 5 - che prevede per la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, l' obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa quattro calciatori in relazione alle seguenti fasce d'età :
- uno nato dal 1° gennaio 1989 in poi;
- due nati dal 1° gennaio 1990 in poi;
- uno nato dal 1° gennaio 1991 in poi.
Considerato che la società VILLANOVA CALCIO dal 44° al 45° del primo tempo si è venuta a trovare in campo senza alcun calciatore della fascia d'età 1991, violando la sopraindicata disposizione;
In applicazione dell'art. 17 comma 5 del C.G.S.
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla società ROVIANO TEAM SPORT 2) di infliggere alla società VILLANOVA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, e l'ammenda di ¤ 200,00 3) di restituire la tassa reclamo.