Re: allievi fascia b
O si cambia tutti insieme o non c'è via di uscita![/QUOTE][/POSTQUOTE]
COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A
Il Consiglio Federale
Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai
danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;
- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le
condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma
5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli
Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate,
saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi
moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero
delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.
La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in
via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:
a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del
non socio di cui all’art. 1 comma 5 del C.G.S., o
d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma
5 del C.G.S..
Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero
coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di
riferimento.
In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel
corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al
campionato della stagione sportiva successiva.
I costi medi gara di cui all’allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive
in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014