Re: ecco come si beccano gli allenatori senza patentino.........
[POSTQUOTE][QUOTE:94869365=delatore, 18/06/2009 18.48]come già detto in altre discussioni....la famosa regola della guida tecnica viene applicata solo se stai sulle palle a qualcuno e questo non è assolutamente giusto
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DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DI MASSIMILIANO CORBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 23 COMMA 2 E 38 COMMA 1 NOIF E 40 COMMA 1 REGOLAMENTO DELLA L.N.D., DI EMILIO D’AMICO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 19 E 22 COMMA 8 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 66 NOIF E DELLA SOCIETA’ AMOR PORTUENSE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23 COMMA 1, 37 E 66 NOIF ED AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
La Procura Federale con nota del 22.4.2009 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. MASSIMILIANO CORBO, il Sig. EMILIO D’AMICO e la Società AMOR PORTUENSE per le violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio trasmetteva all’Organo Inquirente una missiva firmata “GABRIELE GROSSI” tecnico federale, con la quali si denunciava l’indebita utilizzazione da parte della Società AMOR PORTUENSE, come tecnico del Sig. MASSIMILIANO CORBO, non abilitato e sprovvisto di patentino federale, e come dirigente accompagnatore del sig. EMILIO D’AMICO, squalificato fino al 31.12.2010.
Successivamente il GROSSI riferiva di non essere lui l’autore della denuncia, ma che qualcuno l’aveva falsamente ed indebitamente sottoscritta con il suo nome.
Dalle indagini esperite dall’Ufficio Inquirente è risultato che in cinque distinte di gara degli incontri disputati dalla Società AMOR PORTUENSE nel Campionato di I Categoria, il Sig. CORBO MASSIMILIANO, nona avente ancora il patentino di allenatore, esercitava le funzioni di tecnico, mentre il Sig. EMILIO D’AMICO svolgeva le funzioni di Dirigente Accompagnatore pur essendo inibito fino al 31.12.2010.
Venivano conseguentemente deferiti alla Commissione Disciplinare tutti i soggetti in conseguenza degli accertamenti effettuati.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione a cui partecipava oltre il Rappresentante della Procura federale, il Sig. CORBO MASSIMILIANO, mentre la società AMOR PORTUENSE faceva pervenire deduzioni a difesa del deferimento.
Il Sig. CORBO nello scusarsi preliminarmente per l’accaduto, manifestava l’assoluta buona fede in quanto riteneva di essere stato inserito in lista in qualità di Dirigente Accompagnatore e non di Tecnico, in quanto non aveva il patentino di allenatore, informandone di ciò la Società.
Precisa sempre il CORBO che l’attività di tecnico veniva svolta dal Sig. D’AMICO EMILIO indicato in distinta in qualità di accompagnatore della squadra. Precisa, infine, il CORBO che il GROSSI, suo amico, gli comunicava di non essere lui l’autore della denuncia.
Ascoltata tale deposizione, la Procura federale insisteva nella responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, chiedendo per MASSIMILIANO CORBO la squalifica per mesi 6, per il D’AMICO 1 anno di inibizione (sanzione aggravata in quanto partecipava alle gare sopraindicate in posizione di inibizione) ed alla Società AMOR PORTUENSE l’ammenda di € 2.500,00.
La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che non potevano essere prese in considerazione le lamentele avanzate dal Sig. CORBO in sede di audizione, in quanto non poteva non sapere che nella distinta di gara il suo nominativo fosse indicato quale allenatore, anche perché l’arbitro in sede di identificazione lo aveva certamente individuato in quella veste e quindi avrebbe avuto la possibilità, se avesse voluto, di chiarire il suo ruolo facendo rettificare, se del caso, la distinta di gara così come predisposta dalla Società.
La posizione del Sig. D’AMICO, invece, è da considerarsi particolarmente grave, in quanto prendeva parte illegittimamente a 5 gare della società AMOR PORTUENSE, allorché si trovava in posizione di inibizione fino al 31.12.2010.
Da quanto sopra emerge chiaramente la responsabilità della Società AMOR PORTUENSE, che ben era a conoscenza di tutta la situazione, organizzando con dolo quanto espressamente riportato dall’incaricato dalla Procura Federale nella propria relazione.
Infatti così come riportato meritano senz’altro una punizione esemplare e si concorda pertanto pienamente con la richiesta delle sanzioni avanzate dalla Procura Federale a carico dei 2 soggetti deferiti.
A carico della Società AMOR PORTUENSE che deve rispondere oggettivamente e direttamente del comportamento dei suoi tesserati , l’ammenda rispetto a quella richiesta dalla Procura, può essere ridimensionata, pur in una misura non trascurabile ed affittiva, in considerazione della categoria di appartenenza della predetta Società, nell’ambito dei Campionati Regionali organizzati da questo Comitato.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità dei deferiti e di applicare la squalifica per 6 mesi al Sig. MASSIMILIANO CORBO e l’inibizione per 1 anno al Sig. D’AMICO EMILIO (sanzione aggravata perché si trovava già in posizione di inibizione fino al 31.12.2010) ed alla Società AMOR PORTUENSE l’ammenda di € 1.500,00.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio.
Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.