"SENZA PAROLE"...La Giustizia Sportiva condanna Ottavia e Ostia Mare

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
misterc22
00lunedì 25 aprile 2011 10:45
Come vanno le cose?.......Non ci possiamo lamentare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DELI TARQUINIO, (DIRETTORE SPORTIVO ALL'EPOCA DEI FATTI, DELLA A.S.D. OTTAVIA), CERRAI ALBERTO, ( ALLENATORE DELLA SOC. OSTIA MARE), DEL GIOCATORE DELLA A.S.D. OTTAVIA, BATTISTELLI DAVIDE, E DELL'ARBITRO EFFETTIVO SIG. REZZONICO DANILO , PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ; DEL SIG. CASILLO VINCENZO, (DIRIGENTE DELLA SOCIETA' OSTIA MARE), DEL GIOCATORE DELLA STESSA SOCIETA' JACOVISSI STEFANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 3 COMMA 1 DEL C.G.S.; NONCHE' DELLE SOCIETA' A.S.D. OTTAVIA E A.S. OSTIA MARE , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

La Procura Federale della FIGC a seguito di denuncia-esposto del Comitato Regionale Lazio , L.N.D., disponeva il deferimento di tutti i soggetti richiamati in epigrafe , innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale per le violazioni come sopra ascritte.
Al Sig. Deli Tarquinio, veniva contestato il fatto di aver assunto iniziative non consentite durante lo svolgimento della gara A.S.D. Ottavia – A.S.Ostia Mare L.C. del 10.04.2010, invitando i calciatori a praticare in segno di protesta, una fase di non gioco con la c.d. “melina” e leggendo contestualmente un comunicato non autorizzato , come nei contenuti meglio precisati nell'esposto del C.R.L.; così per gli addebiti verso gli altri deferiti,( inclusa la responsabilità oggettiva delle due Società ), che direttamente ed indirettamente si sono associati a tale modalità e proteste.
Infine nei riguardi dell'arbitro Rezzonico Danilo della Sezione di Civitavecchia, per non aver adempiuto al dovere di refertazione , menzionando l'accaduto.
All'udienza del 31.03.2011, la Procura Federale , rappresentata dall'Avv. De Marco, concludeva con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per Deli Tarquinio quattro mesi di inibizione; per i giocatori Battistelli e Jacovissi 2 gare di squalifica; per l'allenatore dell'Ostia Mare , Cerrai Alberto, un mese di squalifica; per il dirigente della Soc. Ostia Mare L.C., Casillo Vincenzo, due mesi di inibizione; per l'arbitro Rezzonico Danilo l'inibizione di un mese; per la Società A.S.D. Ottavia e per la Soc. Ostia Mare L.C., rispettivamente 1.500 e 1.000 euro di ammenda.
Tra i deferiti compariva personalmente soltanto il dirigente della Soc. Ottavia, Deli Tarquinio e l'arbitro Rezzonico.
Lo stesso Deli ribadiva la sua esclusiva responsabilità sull'iniziativa , per cui è causa il presente deferimento e che la stessa, comunque, aveva come finalità, l'intenzione di commemorare la scomparsa del calciatore Bini, precisando, tra l'altro, che l'arbitro Rezzonico era all'oscuro della suddetta protesta.
La Commissione si riservava ogni decisione.
Dall'esame degli atti prodotti in via istruttoria, si evince la responsabilità, come in atti specificata, dei soggetti deferiti ed in particolare quella del Deli Tarquinio, sull'iniziativa della protesta, (in occasione dei festeggiamenti organizzati per l'accesso ai play off), concretizzatasi subito dopo il fischio di inizio dell'incontro, con i giocatori della Soc. Ottavia che si passavano con la c.d. “melina” il pallone, con gli avversari fermi nella loro metà campo e poi la successiva lettura del comunicato congiunto delle due Società, le quali criticavano l'operato della Commissione Disciplinare Nazionale , in relazione alla sentenza d'appello con la quale veniva prosciolto dall'inibizione il dirigente della Società Almas , che aveva ospitato la gara nella quale si era verificato il luttuoso incidente del giovane giocatore Bini.
Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC.
Ancora dalle stesse risultanze istruttorie, si deduce che il direttore dell'incontro disconosceva tale iniziativa, anche se bisogna annoverare che il medesimo doverosamente doveva riportare nei suoi atti ufficiali di gara, quanto verificatosi.
Per tali ragioni esposte , questa Commissione giudicante ritiene , eccezion fatta per l'arbitro Danilo Rezzonico, di accogliere in gran parte le richieste avanzate dalla Procura Federale e valutata in merito ogni circostanza;
DELIBERA
Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti addebitati, di infliggere al Sig. Deli Tarquinio mesi quattro di inibizione; ai calciatori Battistelli Davide e Jacovissi Stefano due gare di squalifica; ai dirigenti all'epoca dei fatti, della Soc. Ostia Mare L.C., Sig.ri Casillo Vincenzo, un mese di inibizione e Cerrai Alberto un mese di squalifica; alle Società Sportive, A.S.D. Ottavia e A.S. Ostia Mare L.C., rispettivamente 1.500 e 1.000 euro di ammenda.
Inoltre, viene inflitto il provvedimento dell'ammonizione all'arbitro Danilo Rezzonico per non aver menzionato nel suo referto quanto verificatosi e, in generale, l'anomala gestione della prima fase di gioco
Le sanzioni comminate decorrono del primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
misterc22
00lunedì 25 aprile 2011 10:52
da Passione Calcio

PER LA FIGC E' PROIBITO CRITICARE. DELI E L'OTTAVIA PAGANO PER L'INIZIATIVA A FAVORE DI ALESSANDRO BINI
Dura condanna per Deli, l'Ottavia e l'Ostiamare. il VIDEO dell'iniziativa www.youtube.com/watch?v=n7qPNenwp-g




Di Luca Lo Iacono

Alla fine è arrivata. Confusa in giorno di quasi festa ingolfato da un marasma di penalizzazioni e chiusa, mediaticamente parlando, dal caso Ambrosi, ma implacabile. A distanza di più di un anno dai fatti in questione il Giudice Sportivo ha infatti riconosciuto colpevoli Tarquinio Deli, Alberto Cerrai, le società Ottavia ed Ostiamare ed anche due calciatori. Il motivo? Nella sentenza si legge testualmente " sull'iniziativa della protesta, (in occasione dei festeggiamenti organizzati per l'accesso ai play off), concretizzatasi subito dopo il fischio di inizio dell'incontro, con i giocatori della Soc. Ottavia che si passavano con la c.d. “melina” il pallone, con gli avversari fermi nella loro metà campo e poi la successiva lettura del comunicato congiunto delle due Società, le quali criticavano l'operato della Commissione Disciplinare Nazionale , in relazione alla sentenza d'appello con la quale veniva prosciolto dall'inibizione il dirigente della Società Almas , che aveva ospitato la gara nella quale si era verificato il luttuoso incidente del giovane giocatore Bini" . Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC.

I fatti sono relativi alla gara dell'undici Aprile 2010 quando al campo di via delle Canossiane Ottavia ed Ostiamare si sfidarono per la 26 giornata del girone di ritono. In quell'occasione i padroni di casa di Palmucci sfilarono in grande stile per festeggiare il traguardo dei play off, ma quella giornata fu anche l'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia Bini che poco tempo prima aveva dovuto incassare dalla Giustizia Sportiva la notizia che per la morte di Alessandro, scomparso a 14 anni mentre giocava a pallone sul campo dell'Almas,non ci fosse nessuno da reputare colpevole. Tutto ciò nonostante la giustizia ordinaria abbia in realtà poi riconosciuto colpevole e condannato per quell'assurda morte il delegato del Crlazio Silvestri, responsabile dell'omologazione del Sant'Anna B.
In quel giorno comunque Ottavia ed Ostiamare furono vicini e di comune accordo vollero lanciare un segnale importante con un semplice gesto; far scorrere la palla per un minuto mentre un comunicato diffuso dagli altoparlanti esprimeva la voglia di essere vicini ad una madre ed un padre che dopo aver perso il proprio figlio avrebbero dovuto perdere anche la convinzione che quel maledetto rubinetto posto a pochi passi dalla linea di fondo fosse stato messo lì da qualche divinità malvagia. Per questo e solo per questo Ottavia ed Ostiamare , secondo la Figc, devono pagare. Perchè in dissenso con la giustizia sportiva, sconfessata poi da quella ordinaria, e per aver criticato gli organi della Federazione.

La sentenza è dunque destinata a far storia, ma speriamo anche a far discutere perchè tolto il diritto, inalienabile, di criticare (con modalità pacifiche e serene come in questo caso) e di esprimere solidarietà il calcio diventa mero business ed i valori sociali sono spazzati via con una carta bollata...


IL VIDEO DELL'INIZIATIVA www.youtube.com/watch?v=n7qPNenwp-g
misterc22
00lunedì 25 aprile 2011 10:56
dal profilo fb
LA DITTATURA DELLA "CASTA" COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
pubblicata da Delia Santalucia Bini il giorno sabato 23 aprile 2011 alle ore 14.39

Caso Ottavia Ostiamare con l'inibizione di 4 mesi di Tarquinio Deli 1 mese a Cerrai e dirigente e 2 giornate di squalifica ai capitani multa 1500 e 1000 euro alle Società, solo per aver dissentito sulla sentenza della disciplinare nazionale per la morte di Alessandro Bini.... adesso non si può nenche più parlare...dove sta la democrazia? Sottostiamo tutti ipocritamente alla CASTA dittatoriale ....nulla però viene attribuito dalla giustizia sportiva al loro fiduciario ritenuto colpevole dalla giustizia ordinaria....Un plauso alle due società e ai loro tesserati ai quali siamo vicini...pagano sempre i santi per i peccatori...
4x4lucy
00lunedì 25 aprile 2011 22:56
4x4lucy, 22/04/2011 01.06:

--------------------------------------------------------------------------------

Tutta la mia stima alle società Ottavia,Ostiamare e al sig.Deli!
Per la FIGC una sola parola VERGOGNA!

PER LA FIGC E' PROIBITO CRITICARE. DELI E L'OTTAVIA PAGANO PER L'INIZIATIVA A FAVORE DI ALESSANDRO B
www.passionecalcioweb.com/

Invito tutte le persone che hanno a cuore la sicurezza sui campi di calcio,Che pensano ai nostri ragazzi non solo come numero di tesserati,di scrivere quì la loro forma di "critica" nei confronti della FIGC!
anonimo
00martedì 26 aprile 2011 10:36
la procura federale è stata molto veloce in questo caso mentre invece si sono perse le tracce dei deferimenti delle società che hanno utilizzato allenatori non autorizzati e di chi ha fatto giocare a giovanissimi due partite nella stessa giornata
misterc22
00martedì 26 aprile 2011 19:22
da calciolaziale.com
CASO OTTAVIA-OSTIA MARE del 10 aprile 2010: QUANDO UN MINUTO DI MELINA E UN COMUNICATO CONGIUNTO OLTREPASSANO "IL LIMITE DI CRITICA" DEGLI ORGANI DELLA FIGC
articolo del 26/4/2011 condividi l'articolo su Facebook


CASO OTTAVIA – OSTIA MARE del 10.04.2010

Quando un minuto di “melina” ed un comunicato
congiunto oltrepassano “il limite di critica
degli organi della FIGC?

In questo articolo parliamo della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (da ora CDT) pubblicata qualche giorno fa sul Comunicato Ufficiale n° 103, la quale va a colpire l'iniziativa di Ottavia e Ostia Mare, l'una opposta all'altra nella sfida del 10 Aprile 2010, valevole per il campionato Juniores d'élite), e riguardante l'invito “ai calciatori a praticare in segno di protesta, una fase di non gioco con la cosiddetta melina e leggendo contestualmente un comunicato non autorizzato.”.
Successivamente la Procura Federale, su esposto del Comitato Regionale Lazio, deferiva il direttore sportivo dell'Ottavia, Tarquinio Deli, l'allenatore dell'Ostia Mare, Alberto Cerrai, i capitani di quelle due formazioni, Battistelli e Jacovissi, oltre al dirigente accompagnatore dell'Ostia Mare, Vincenzo Casillo, ed ancora le due società per responsabilità oggettiva (ex. Art. 4 c. 2 CGS); infine il direttore di gara Rezzonico di Civitavecchia, per non aver menzionato l'accaduto nel referto.

La decisione della CDT ha scaturito riflessioni sia dal punto di vista sociale che giuridico. Sotto il profilo sociale questo provvedimento della CDT ha scosso parte del movimento appartenente alla FIGC, in riferimento alla sanzione nei confronti di chi ha voluto criticare, con toni non aspri, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale riferita al caso Bini, che proscioglieva il Sig. Gennaro Durante dell'Almas, ma ancor di più un gesto per ricordare il giovane Alessandro Bini, scomparso su quell'ormai famoso ed infausto terreno di gioco Sant'Anna B.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico della decisione: questa appare decisamente di più intricata interpretazione. Il ragionamento della CDT non appare essere solido e alcuni punti fanno riflettere. Vorrei partire dalla disamina di questa decisione dal centro della questione emersa dal provvedimento che afferma: “Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC”. Da queste righe si denota il principio per cui secondo la CDT non vi è la possibilità di criticare l'operato della FIGC ed allora vorrei riprendere una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 59 2010/2011) che affermava “Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un opinione che è frutto dell'interpretazione di un fatto ovvero dell'operato altrui”. Ricapitolando in ambito sportivo si può manifestare il proprio pensiero (come si legge nell'Art. 21 della Costituzione) anche attraverso lo strumento della critica, vero e proprio diritto protetto dall'ordinamento giuridico italiano. Allora come bisogna interpretare la violazione dell'art. 1 c. 1 Codice di Giustizia Sportiva (da ora CGS) il quale prescrive il dovere di lealtà, correttezza e probità? Questi, tra l'altro, sono stati oggetto di una decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del CR Abruzzo (C.U. 27 del 4/12/2008) la quale ha affermato la possibilità di critica di una decisione degli organi di giustizia sportiva: “Va sottolineato che il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 CGS avrebbe dovuto imporre al presidente della società deferita di usare termini diversi e dal contenuto non offensivo per far valere le proprie ragioni.”.

Anche per quello che ho scritto sopra credo che l'indagine giuridica della CDT dovesse vertere sul quesito: la “melina” ed il comunicato non autorizzato oltrepassano il limite del diritto di critica (come anzi detto accettato dall'ordinamento sportivo)? La Commissione Disciplinare della Serie A, nel 2001/2002 al C.U. 8 affermava che è possibile criticare un torto o errore subito attraverso un mero dissenso purché non si utilizzino termini quali “incapacità” e “incompetenza”.
L'ultima segnalazione, che vorrei fare in merito all'accusa posta nei confronti dei soggetti che avrebbero violato l'art. 1 c. 1 CGS, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale n. 2006/2009 che ha affermato in materia: “Non v'è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di cui che li ha redatti”. L'ordinamento giuridico italiano da la possibilità di criticare i provvedimenti giudiziari mentre per il CDT questo non sembra possibile.

Il diritto di critica deve essere analizzato meno superficialmente e deve porre la problematica riguardante il limite da non superare che invece si inquadra nelle fattispecie di diffamazione o ingiuria quindi non deve superare il limite del ledere l'altrui dignità.

Infine mi vorrei soffermare sulle pene irrogate, fermo restando il ragionamento veramente debole della sentenza, che appaiono in confronto ad altre decisioni in materia alquanto esagerate. In merito a questo punto ne cito solo due per onor di brevità:

- Commissione Disciplinare Abruzzo (CU 27 del 2008/2009) per un soggetto tesserato che aveva detto “Abuso di potere, hanno determinato con dolo sanzioni ingiuste a nostro carico” veniva punito con 30 giorni di squalifica e 300,00 euro di ammenda per la società per cui era tesserato.
- Commissione Disciplinare Nazionale (CU 39 del 2009/2009) per un soggetto tesserato ce aveva riferito queste frasi “Questo è il calcio dei corrotti, il marcio non è solo nelle serie professionistiche ma anche nei dilettanti” e “questo sporco mondo del calcio” veniva punito con 2 mesi di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda per la società di appartenenza.

E' possibile irrogare una pena di 4 mesi di inibizione ad un dirigente dell'Ottavia (Tarquinio Deli), un mese di squalifica al dirigente e al tecnico dell'Ostia Mare (Casillo e Cerrai)?, e sopratutto 1.500,00 e 1.000,00 euro di ammenda alle due società per aver criticato (e da come appare dalla sentenza) in maniera non aspra una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale? Se fossi uno dei soggetti inibiti impugnerei la decisione della CDT sopratutto per capire quale sia il comportamento che ha superato il limite di critica difeso dalla Costituzione, nella speranza che la cosiddetta “melina” di 1 minuto, al termine dell'iter, non lasci strascichi anche di altro tipo o provvedimenti che appaiono forti e iniqui. Dal momento che analoghe situazioni di melina – messe in piedi anche per rivendicazioni economiche - sono state messe in atto in varie gare senza per questo maturare provvedimenti da parte degli organi di giustizia sportiva, che fosse nazionale o internazionale. Si pensi alle gare di Lega Pro Catanzaro-Pomezia e quella che nessuna ha dimenticato, visti gli sviluppi degli ultimi minuti di Danimarca-Svezia dell'Europeo del 2004. La cui situazione condannò all'eliminazione l'Italia.
Francesco Casarola
Esperto in Diritto ed Economia dello Sport
Praticante avvocato in Diritto Sportivo
presso lo studio legale Spadafora De Rosa
www.francescocasarola.com

Per qualsiasi domanda, richiesta e consulenza inviate una mail: info@francescocasarola.com
io c'ero
00martedì 26 aprile 2011 19:48
nella sentenza c'è un falso storico, nella manifestazione a sostegno della famiglia Bini, nessuno se la prese col presidente dell'almas Durante, questi fu buttato in mezzo dal CrLazio per distoglire la responsabiltà dal fiduciario della figc, in effetti il giudice sportivo, dopo le indagini della Procura Federale, squalificò il Presidente Durante ma, a causa dell'incapacità della procura, che esegui gli accertamenti in maniera non opportuna, il Durante fu prosciolto in appello.
Fu il Corriere Laziale, da sempre filo zarelliano, a scrivere che la protesta fosse contro il presidente durante.
boiardo
00mercoledì 27 aprile 2011 09:38
lo scorso anno, l'allora presidente del TdQ Testa, all'indomani della gara con la futbol club, dove vi furono gravi incidenti in tribuna, criticò pesantemente le istituzioni calcistiche con interviste video e sui giornali, eppure non mi pare che vi fu alcun deferimento.
Come al solito due pesi e due misure.
Fausto(1)
00mercoledì 27 aprile 2011 11:03
Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:110766842=4x4lucy, 25/04/2011 22.56]4x4lucy, 22/04/2011 01.06:

--------------------------------------------------------------------------------

Tutta la mia stima alle società Ottavia,Ostiamare e al sig.Deli!
Per la FIGC una sola parola VERGOGNA!

PER LA FIGC E' PROIBITO CRITICARE. DELI E L'OTTAVIA PAGANO PER L'INIZIATIVA A FAVORE DI ALESSANDRO B
www.passionecalcioweb.com/

Invito tutte le persone che hanno a cuore la sicurezza sui campi di calcio,Che pensano ai nostri ragazzi non solo come numero di tesserati,di scrivere quì la loro forma di "critica" nei confronti della FIGC!
[/QUOTE][/POSTQUOTE]

======================================================================
26/04/2011 19.22
da calciolaziale.com
CASO OTTAVIA-OSTIA MARE del 10 aprile 2010: QUANDO UN MINUTO DI MELINA E UN COMUNICATO CONGIUNTO OLTREPASSANO "IL LIMITE DI CRITICA" DEGLI ORGANI DELLA FIGC
articolo del 26/4/2011 condividi l'articolo su Facebook


CASO OTTAVIA – OSTIA MARE del 10.04.2010

Quando un minuto di “melina” ed un comunicato
congiunto oltrepassano “il limite di critica
degli organi della FIGC?

In questo articolo parliamo della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (da ora CDT) pubblicata qualche giorno fa sul Comunicato Ufficiale n° 103, la quale va a colpire l'iniziativa di Ottavia e Ostia Mare, l'una opposta all'altra nella sfida del 10 Aprile 2010, valevole per il campionato Juniores d'élite), e riguardante l'invito “ai calciatori a praticare in segno di protesta, una fase di non gioco con la cosiddetta melina e leggendo contestualmente un comunicato non autorizzato.”.
Successivamente la Procura Federale, su esposto del Comitato Regionale Lazio, deferiva il direttore sportivo dell'Ottavia, Tarquinio Deli, l'allenatore dell'Ostia Mare, Alberto Cerrai, i capitani di quelle due formazioni, Battistelli e Jacovissi, oltre al dirigente accompagnatore dell'Ostia Mare, Vincenzo Casillo, ed ancora le due società per responsabilità oggettiva (ex. Art. 4 c. 2 CGS); infine il direttore di gara Rezzonico di Civitavecchia, per non aver menzionato l'accaduto nel referto.

La decisione della CDT ha scaturito riflessioni sia dal punto di vista sociale che giuridico. Sotto il profilo sociale questo provvedimento della CDT ha scosso parte del movimento appartenente alla FIGC, in riferimento alla sanzione nei confronti di chi ha voluto criticare, con toni non aspri, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale riferita al caso Bini, che proscioglieva il Sig. Gennaro Durante dell'Almas, ma ancor di più un gesto per ricordare il giovane Alessandro Bini, scomparso su quell'ormai famoso ed infausto terreno di gioco Sant'Anna B.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico della decisione: questa appare decisamente di più intricata interpretazione. Il ragionamento della CDT non appare essere solido e alcuni punti fanno riflettere. Vorrei partire dalla disamina di questa decisione dal centro della questione emersa dal provvedimento che afferma: “Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l'iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l'intento di critica nei confronti degli organi della FIGC”. Da queste righe si denota il principio per cui secondo la CDT non vi è la possibilità di criticare l'operato della FIGC ed allora vorrei riprendere una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 59 2010/2011) che affermava “Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un opinione che è frutto dell'interpretazione di un fatto ovvero dell'operato altrui”. Ricapitolando in ambito sportivo si può manifestare il proprio pensiero (come si legge nell'Art. 21 della Costituzione) anche attraverso lo strumento della critica, vero e proprio diritto protetto dall'ordinamento giuridico italiano. Allora come bisogna interpretare la violazione dell'art. 1 c. 1 Codice di Giustizia Sportiva (da ora CGS) il quale prescrive il dovere di lealtà, correttezza e probità? Questi, tra l'altro, sono stati oggetto di una decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del CR Abruzzo (C.U. 27 del 4/12/2008) la quale ha affermato la possibilità di critica di una decisione degli organi di giustizia sportiva: “Va sottolineato che il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 CGS avrebbe dovuto imporre al presidente della società deferita di usare termini diversi e dal contenuto non offensivo per far valere le proprie ragioni.”.

Anche per quello che ho scritto sopra credo che l'indagine giuridica della CDT dovesse vertere sul quesito: la “melina” ed il comunicato non autorizzato oltrepassano il limite del diritto di critica (come anzi detto accettato dall'ordinamento sportivo)? La Commissione Disciplinare della Serie A, nel 2001/2002 al C.U. 8 affermava che è possibile criticare un torto o errore subito attraverso un mero dissenso purché non si utilizzino termini quali “incapacità” e “incompetenza”.
L'ultima segnalazione, che vorrei fare in merito all'accusa posta nei confronti dei soggetti che avrebbero violato l'art. 1 c. 1 CGS, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione sez. V penale n. 2006/2009 che ha affermato in materia: “Non v'è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di cui che li ha redatti”. L'ordinamento giuridico italiano da la possibilità di criticare i provvedimenti giudiziari mentre per il CDT questo non sembra possibile.

Il diritto di critica deve essere analizzato meno superficialmente e deve porre la problematica riguardante il limite da non superare che invece si inquadra nelle fattispecie di diffamazione o ingiuria quindi non deve superare il limite del ledere l'altrui dignità.

Infine mi vorrei soffermare sulle pene irrogate, fermo restando il ragionamento veramente debole della sentenza, che appaiono in confronto ad altre decisioni in materia alquanto esagerate. In merito a questo punto ne cito solo due per onor di brevità:

- Commissione Disciplinare Abruzzo (CU 27 del 2008/2009) per un soggetto tesserato che aveva detto “Abuso di potere, hanno determinato con dolo sanzioni ingiuste a nostro carico” veniva punito con 30 giorni di squalifica e 300,00 euro di ammenda per la società per cui era tesserato.
- Commissione Disciplinare Nazionale (CU 39 del 2009/2009) per un soggetto tesserato ce aveva riferito queste frasi “Questo è il calcio dei corrotti, il marcio non è solo nelle serie professionistiche ma anche nei dilettanti” e “questo sporco mondo del calcio” veniva punito con 2 mesi di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda per la società di appartenenza.

E' possibile irrogare una pena di 4 mesi di inibizione ad un dirigente dell'Ottavia (Tarquinio Deli), un mese di squalifica al dirigente e al tecnico dell'Ostia Mare (Casillo e Cerrai)?, e sopratutto 1.500,00 e 1.000,00 euro di ammenda alle due società per aver criticato (e da come appare dalla sentenza) in maniera non aspra una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale? Se fossi uno dei soggetti inibiti impugnerei la decisione della CDT sopratutto per capire quale sia il comportamento che ha superato il limite di critica difeso dalla Costituzione, nella speranza che la cosiddetta “melina” di 1 minuto, al termine dell'iter, non lasci strascichi anche di altro tipo o provvedimenti che appaiono forti e iniqui. Dal momento che analoghe situazioni di melina – messe in piedi anche per rivendicazioni economiche - sono state messe in atto in varie gare senza per questo maturare provvedimenti da parte degli organi di giustizia sportiva, che fosse nazionale o internazionale. Si pensi alle gare di Lega Pro Catanzaro-Pomezia e quella che nessuna ha dimenticato, visti gli sviluppi degli ultimi minuti di Danimarca-Svezia dell'Europeo del 2004. La cui situazione condannò all'eliminazione l'Italia.
Francesco Casarola
Esperto in Diritto ed Economia dello Sport
Praticante avvocato in Diritto Sportivo
presso lo studio legale Spadafora De Rosa
========================================================
boiardo
27/04/2011 09.38
lo scorso anno, l'allora presidente del TdQ Testa, all'indomani della gara con la futbol club, dove vi furono gravi incidenti in tribuna, criticò pesantemente le istituzioni calcistiche con interviste video e sui giornali, eppure non mi pare che vi fu alcun deferimento.
Come al solito due pesi e due misure.
========================================================
io c'ero
26/04/2011 19.48
nella sentenza c'è un falso storico, nella manifestazione a sostegno della famiglia Bini, nessuno se la prese col presidente dell'almas Durante, questi fu buttato in mezzo dal CrLazio per distoglire la responsabiltà dal fiduciario della figc, in effetti il giudice sportivo, dopo le indagini della Procura Federale, squalificò il Presidente Durante ma, a causa dell'incapacità della procura, che esegui gli accertamenti in maniera non opportuna, il Durante fu prosciolto in appello.
Fu il Corriere Laziale, da sempre filo zarelliano, a scrivere che la protesta fosse contro il presidente durante.
========================================================

Certo leggendo e rileggendo Francesco Casarola e quanto riportato da "io c'ero" e "boiardo"qualche interrogativo rimane.
Quello che mi fà arrovellare il cervello,ma non essendo uomo di legge non sono all'altezza di concepirlo, è quanto dichiarato dalla

"..Commissione Disciplinare della Serie A, nel 2001/2002 al C.U. 8 affermava che è possibile criticare un torto o errore subito attraverso un mero dissenso purché non si utilizzino termini quali “incapacità” e “incompetenza”
che ti permette di criticare,sì, ma non di poter affermare,usando le parole censurate,la non adeguatezza della "struttura".

Chi subisce dei torti ha la possibilità,nelle giuste sedi,di dire tutto ciò che ritiene opportuno per vedere riconosciute le proprie ragioni a difesa di quanto subito.

In questa "occasione"si è cercato,sicuramente,di richiamare ulteriormente l'attenzione delle istituzioni sulla sicurezza dei campi andando,probabilmente,contro norme,condivise o non condivise,ma che stanno lì pronte ad essere richiamate ed applicate al momento opportuno,giusto o sbagliato che sia.

Se avessero fatto solo "melina"senza leggere il comunicato e avessero affidato lo stesso ai "media",a fine partita,spiegando il motivo della melina stessa,la disciplinare avrebbe assunto/potuto assumere stesse decisioni?
Chissà se l'Avv.Francesco Casarola può darmi/ci una risposta.
professione calcio
00giovedì 28 aprile 2011 13:58
Quando il calcio non ha cuore

Lo scorso anno dopo la morte di Alessandro Bini, due società del campionato dilettantistico laziale, per la precisione Ottavia e Ostia Mare, hanno deciso di mettere in atto una protesta pacifica per ricordare che Alessandro era morto per la deficenza di un fiduciario del Comitato regionale Lazio che avrebbe dovuto controllare la sicurezza dellì’impianto della società Almas di Roma. I ragazzi in campo hanno iniziato il match con una “melina” ed è stato letto un comunicato in ricordo del ragazzino prematuramente scomparso per aver sbattuto contro un rubinetto posto a pochi centimentri dalla inea di fondo. Ora la Commissione Disciplinare Territoriale a seguito di una denuncia esposto del Comitato regionale Lazio e del deferimento messo in atto dalla Procura Federale ha deliberato quanto segue: “Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti addebitati, di infliggere al Sig. Deli Tarquinio mesi quattro di inibizione; ai calciatori Battistelli Davide e Jacovissi Stefano due gare di squalifica; ai dirigenti all’epoca dei fatti, della Soc. Ostia Mare L.C., Sig.ri Casillo Vincenzo, un mese di inibizione e Cerrai Alberto un mese di squalifica; alle Società Sportive, A.S.D. Ottavia e A.S. Ostia Mare L.C., rispettivamente 1.500 e 1.000 euro di ammenda”. Le Lege vanno applicate, ma ci vorrebbe un alto senso morale lo stesso che ogni volta che ne ha l’opportunità tira fuori il “non legato alle logiche delle poltrone” Giancarlo Abete e se ledere a suà maestà la FIGC è reato grave come si evince da un passaggio della sentenza che recita testuale: “....Pertanto chiara è risultata la responsabilità dei deferiti secondo propria gradualità, nel mettere in essere con il loro consenso e condotta, l’iniziativa arbitraria di cui trattasi, con l’intento di critica nei confronti degli organi della FIGC”, allora ci spieghino come mai quando i calciatori per scioperare contro le società si fermano e si siedono in campo, a nessuno della Procura Federale viene in mente di attuare dei deferimenti. La risposta è semplice l’importante è che non si faccia nulla che possa ledere alla Federcalcio e poi chissenefrega se si è fatta per una giusta causa. Che dalla Procura Federale si voglia creare uno stato di omertà è ormai fuori di dubbio e discussione, ma il presidente Abete ora ha la possibilità di dare realemente una svolta morale a questo sport dove siedono indegni e burocrati senza il minimo rispetto per la vita umana. Come accaduto qualche settimana fa in Toscana dove il giudice sportivo Cleto Zanetti di fronte alla morte di un calciatore non ha trovato meglio da fare che punire entrambe le squadre, che si erano fermate, per 3-0. È ora di vedere chi è indegno di questo sport e delle sue molteplice funzioni sociali. Chi una vera statura morale, chi è degno di sedere su quelle poltrone è ora che lo dimostri.E non ci vengano a dire che la legge è uguale per tutti perchè in questi anni hanno dimostrato che la “legge per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano”.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:17.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com