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ammonizione

Ultimo Aggiornamento: 14/04/2011 20:07
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OFFLINE
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Età: 58
Sesso: Maschile
14/04/2011 19:52

dopo aver ammonito il referto, poremmo anche comminare l'estensore della sentenza?
COLLEFERRO CALCIO - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 77 del 7/4/2011
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società COLLEFERRO CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la stessa avrebbe avuto una durata inferiore di tre minuti a quanto previsto dal regolamento, per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Il reclamo non può essere accolto.
Dall'esame degli atti ufficiali e successivo regolamento di rapporto chiesto da questo Organo Giudicante all'arbitro, questi conferma che la gara è terminata regolarmente nei tempi di gioco previsti per la categoria.
L'arbitro, sul proprio rapporto segnala che l'osservatore nel colloquio gli ha fatto notare che la gara avrebbe avuto una durata inferiore di cinque minuti.
La giurisprudenza sportiva, con decisioni ufficiali della CAF, ha stabilito che un errore di calcolo dell'arbitro non può essere dimostrato se non con l'ammonizione da parte dello stesso, nel referto o in un supplemento essendo, l'arbitro l'unico cronometrista ufficiale della gara.
Considerato quanto sopra
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società COLLEFERRO CALCIO;
2) di comminare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
COLLEFERRO - ROCCASECCA T. SAN TOMMASO 0 - 1
3) di incamerare la tassa reclamo.
[Modificato da misterc22 14/04/2011 19:54]
Lucio19
[Non Registrato]
14/04/2011 19:58

Re: dopo aver ammonito il referto, poremmo anche comminare l'estensore della sentenza?
14/04/2011 19.52]COLLEFERRO CALCIO - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 77 del 7/4/2011
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società COLLEFERRO CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la stessa avrebbe avuto una durata inferiore di tre minuti a quanto previsto dal regolamento, per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Il reclamo non può essere accolto.
Dall'esame degli atti ufficiali e successivo regolamento di rapporto chiesto da questo Organo Giudicante all'arbitro, questi conferma che la gara è terminata regolarmente nei tempi di gioco previsti per la categoria.
L'arbitro, sul proprio rapporto segnala che l'osservatore nel colloquio gli ha fatto notare che la gara avrebbe avuto una durata inferiore di cinque minuti.
La giurisprudenza sportiva, con decisioni ufficiali della CAF, ha stabilito che un errore di calcolo dell'arbitro non può essere dimostrato se non con l'ammonizione da parte dello stesso, nel referto o in un supplemento essendo, l'arbitro l'unico cronometrista ufficiale della gara.
Considerato quanto sopra
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società COLLEFERRO CALCIO;
2) di comminare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
COLLEFERRO - ROCCASECCA T. SAN TOMMASO 0 - 1
3) di incamerare la tassa reclamo.


Ti rendi conto che ingiustizia? Ti rendi conto come stamo messi? Un ragazzino di 15 anni coi suoi errori può indirizzare un campionato elite, complimenti...


Lucio19
[Non Registrato]
14/04/2011 20:01

Re: dopo aver ammonito il referto, poremmo anche comminare l'estensore della sentenza?
[POSTQUOTE][QUOTE:110573420=misterc22, 14/04/2011 19.52]COLLEFERRO CALCIO - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 77 del 7/4/2011
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società COLLEFERRO CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la stessa avrebbe avuto una durata inferiore di tre minuti a quanto previsto dal regolamento, per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Il reclamo non può essere accolto.
Dall'esame degli atti ufficiali e successivo regolamento di rapporto chiesto da questo Organo Giudicante all'arbitro, questi conferma che la gara è terminata regolarmente nei tempi di gioco previsti per la categoria.
L'arbitro, sul proprio rapporto segnala che l'osservatore nel colloquio gli ha fatto notare che la gara avrebbe avuto una durata inferiore di cinque minuti.
La giurisprudenza sportiva, con decisioni ufficiali della CAF, ha stabilito che un errore di calcolo dell'arbitro non può essere dimostrato se non con l'ammonizione da parte dello stesso, nel referto o in un supplemento essendo, l'arbitro l'unico cronometrista ufficiale della gara.
Considerato quanto sopra
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società COLLEFERRO CALCIO;
2) di comminare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
COLLEFERRO - ROCCASECCA T. SAN TOMMASO 0 - 1
3) di incamerare la tassa reclamo.


C'e un post anche in calcio giovanile, proprio di colleferro-roccasecca, per cortesia mi posti questo comunicato dall'altra parte? Con l'ipad non riesco, grazie!



OFFLINE
Post: 9.958
Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
14/04/2011 20:04

diciamo che il mio era un riferimento alla sintassi, per quantoriguarda il contenuto mi pare che siamo alle solite, fa fede il referto, anche se l'arbitro fa una mezza ammissione dell'errore dicendo che il commissario gli aveva fatto notare l'errore poi però dice che il tempo era regolare......una mezza idea ad un ricorso lo farei
Lucio19
[Non Registrato]
14/04/2011 20:07

Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:110573725=misterc22, 14/04/2011 20.04]diciamo che il mio era un riferimento alla sintassi, per quantoriguarda il contenuto mi pare che siamo alle solite, fa fede il referto, anche se l'arbitro fa una mezza ammissione dell'errore dicendo che il commissario gli aveva fatto notare l'errore poi però dice che il tempo era regolare......una mezza idea ad un ricorso lo farei[/QUOTE][/POSTQUOTE]


Si' avevo capito...e ti confermo che c'è la volontà di andare in seconda istanza, e' pazzesco dai, qui stiamo andando davvero oltre ogni limite...
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