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totti nun se tocca

Ultimo Aggiornamento: 22/12/2010 16:05
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22/12/2010 16:05

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI
SESSOLO (Collaboratore della Società FC Internazionale Milano Spa) E DELLA
SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota N°. 3417/1478pf09-10/SP/blp del
2.12.2010).
Con provvedimento del 2 dicembre 2010 il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione:
● il Sig. Sessolo Luigi, collaboratore della Società FC Internazionale Spa;
● la Societa’ FC Internazionale Milano Spa;
per rispondere, quanto al primo, della violazione di cui all’art. 1, comma I°, CGS e, quanto
alla Società, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, della violazione di cui
all’art. 1, comma I°, CGS.
Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che in data 16.05.2010 il Sig. Luigi Sessolo,
mentre era a bordo di un autobus scoperto ove si trovavano numerosi tesserati della citata
Società sportiva – durante i festeggiamenti relativi alla vittoria dello scudetto per l’anno
2009/2010 – aveva legato al parapetto dello stesso autoveicolo e quindi esposto uno
striscione con una scritta gravemente offensiva nei confronti del calciatore della AS Roma
Francesco Totti.
Tale condotta dell’odierno incolpato, fisioterapista legato da contratto di collaborazione con
la citata Società – integrava la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in ordine ai principi di
lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i tesserati e comunque tutti i soggetti che
svolgono attività rilevante per l’Ordinamento federale e riferibile all’attività sportiva.
La stessa Società doveva pertanto ritenersi responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
4, comma 2, CGS, per la condotta assunta dal proprio collaboratore.
All’inizio della riunione odierna, il Sig. Luigi Sessolo e la Società FC Internazionale Milano
Spa, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi
dell’art. 23, CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale,
ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Luigi Sessolo e la Società FC
Internazionale Milano Spa, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di
quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Luigi Sessolo, sanzione
dell’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a €
4.000,00 (Euro quattromila/00); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa,
sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23,
CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Luigi Sessolo l’ammenda di € 4.000, 00 (Euro quattromila/00);
▪ alla Società FC Internazionale Milano Spa l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
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