UN ANNO IN PROMOZIONE

Ultimo Aggiornamento: 13/06/2018 18:11
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08/10/2010 20:00

PROMOZIONE.NIENTE PACE PER IL GIRONE A. ANCORA UNA PENALIZZAZIONE
Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo della Vigor Acquapendente ed inflitto il due a zero a tavolino contro il Ladispoli



Si abbatte nuovamente la mannaia del giudice sportivo sul campionato di Promozione. Dopo la penalizzazione del Real Monteverde della scorsa settimana, stavolta a pagare è il Ladispoli che si è visto togliere i tre punti della gara con la Vigor Acquapendente. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il reclamo del club viterbese per la posizione irregolare di Rinaldi, schierato dal Ladispoli, ed ha così decretato il due a zero a tavolino. Una brutta tegola per il Ladispoli, chiamato in questi giorni a dover mostrare carattere e grinta dopo lo scivolone di domenica scorsa.
VIGOR ACQUAPENDENTE - LADISPOLI S.R.L.

Il Giudice Sportivo. Esaminato il reclamo proposto nei termini previsti dalla Società VIGOR ACQUAPENDENTE e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI) in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. n. 54 del 6/5/2010 della Delegazione Provinciale di Roma, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS. Esaminate le controdeduzioni inviate dalla Società LADISPOLI, queste non possono essere prese in considerazione in virtù dell'art. 2 punto 3 del CGS. Pertanto, il reclamo è fondato. Infatti, il citato calciatore, risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato una delle due gare irrogategli con C.U. n° L 54 del 6/5/2010 dalla Delegazione Provinciale di Roma quando all'epoca dei fatti era tesserato per la Società di CERVETERI. - Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società con la quale risulta tesserato. - Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI) alla gara in oggetto. Visti gli artt. 22 comma 6 e 17 comma 4 lett. b del CGS PQM

DELIBERA - di irrogare alla Società LADISPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 - di irrogare alla Società LADISPOLI l'ammenda di Euro 200,00 - di inibire il dirigente accompagnatore NISTA Paolo (LADISPOLI) fino al 15.10.2010 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI) La tassa reclamo va restituita.
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