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i soliti noti

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2010 07:38
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violenza
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26/03/2010 07:38

R. MORANDI A.S.D. - CEDIAL LIDO PINI RACING
Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 108 del 18/3/2010
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Soc. ASD CEDIAL LIDO DEI PINI RACING e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto sarebbero successi fatti gravi che si sono perpetrati a danno della propria squadra sin dall'arrivo della stessa presso l'impianto sportivo della R. MORANDI.
La reclamante redige una dettagliata descrizione dei fatti violenti iniziati subito dopo l'arrivo della compagine con l'aggressione da parte di più persone A due propri calciatori (BRESSAN Rino e MASSIMI Manuel). Mentre quest'ultimo riportava qualche escoriazione al volto, il calciatore BRESSAN Rino veniva colpito da più pugni e calci al basso ventre che richiedeva una refertazione degli Ospedali riuniti di Anzio-Nettuno dove veniva diagnosticata “frattura composta cranio mandibolare sx parziale addusione di elemento dentario arcata mandibolare” con prognosi di gg. 30 s.c. (tale refertazione è allegata al reclamo).
La reclamante dichiara che alcuni propri calciatori spaventati e scossi dall'aggressione, non intendevano rientrare all'interno dell'impianto sportivo, mentre altri decidevano di non partecipare alla gara. La Società CEDIAL LIDO DEI PINI RACING per senso di responsabilità decideva di scendere in campo nonostante menomata da assenza di alcuni giocatori importanti. Per l'effetto degli episodi sopra descritti, la reclamante chiede la vittoria a tavolino non avendo la R. MORANDI garantito l'incolumità e la Sicurezza dei giocatori ospiti. A seguito di tali avvenimenti veniva richiesto l'intervento della Forza pubblica prontamente intervenuta. Dall'esame della relazione del Commissario di campo, appositamente designato dal C.R. Lazio si rileva che all'arrivo della Soc. LIDO DEI PINI RACING alle ore 9.35, all'interno degli spogliatoi un calciatore ospite veniva colpito con un pugno al volto da una persona non identificata. Questa, dopo aver rivolto ai tesserati avversari espressioni minacciose, si allontanava di corsa dal recinto di gioco. I tesserati della Società ospite si portavano fuori dall'impianto sportivo in attesa dell'arrivo della Forza Pubblica la quale ha presenziato per tutta la durata della gara.
Dalla refertazione arbitrale, risulta che l’arbitro non ha assistito all'aggressione e che la gara ha avuto inizio alle ore 11.20 in quanto la Società ospite invocava la presenza della Forza Pubblica per fare rientro all'interno dell'impianto sportivo per l'identificazione dei calciatori
Dal supplemento richiesto da questo Organo Giudicante,al Comm. di Cam. non risultano essere accadute altre aggressioni e la gara si è svolta senza il minimo incidente e portata a termine regolarmente. Appurati così i fatti e pur deprecando questi gravi episodi di violenza che non dovrebbero albergare nello Sport, la richiesta della vittoria a tavolino da parte della reclamante non può trovare accoglimento in quanto l'art. 17 comma 1 del CGS (seconda parte) recita "NON SI APPLICA la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una Società" Obbiettivamente, dall'esame degli atti ufficiali, non risultano accaduti altri fatti violenti ad esclusione di quello menzionato e dal momento della prima aggressione la situazione è tornata totalmente regolare sotto la tutela della Forza Pubblica. Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS la Società è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura di almeno pari a quelli conquistati al termine della gara
PQM
DELIBERA
- di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
R. MORANDI - ASD CEDIAL LIDO DEI PINI RACING 1 - 0
- di infliggere alla società R. MORANDI la penalizzazione di 3 (tre punti) in classifica, nonché l'ammenda di Euro 500 e diffida
- di incamerare la tassa reclamo.
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