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SEntenza interessante 4

Ultimo Aggiornamento: 12/03/2010 08:46
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Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Maschile
12/03/2010 08:46

Anche in questo caso la Commissione Territoriale ci da un' interpretazione particolare delle regole.
L'errore tecnico dell'arbitro non da adito alla ripetizione della gara se non va ad alterare il risultato acquisito sul campo.
Se da un lato appare ragionevole l'interpretazione, da un altro crea dei presupposti troppo discrezionali. Come si definisce una gara il cui risultato è già acquisito? Quanti debbono essere i gol di scarto e a quanti minuti dalla fine?
Tanto vale fare come nel baseball dove si interrompono le gare in caso di "netta inferiorita". Nel caso in questione, perchè l'arbitro concede 4' di recupero in una gara già definita nel suo epilogo?
Sono troppe le domande per non pensare che si sia creato un precedente pericoloso.


RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 DEL 18.2.2010
(Gara: ATL. ACILIA – EUR TRE FONTANE del 7.2.2010 – Campionato G.mi Prov. Roma)

La Commissione Disicplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
al 37mo del secondo tempo della gara a margine, in fase di recupero di 4 minuti (l’incontro prevede 35 minuti di durata per frazione di gioco), l’arbitro espelleva erroneamente un calciatore della società ATLETICO ACILIA per somma di ammonizioni.
La gara si concludeva con il punteggio di 4 – 1 in favore della Società EUR TRE FONTANE.
La oscietà ATLETICO ACILIA presentava reclamo al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma dogliandosi dell’irregolare svolgimento della gara, venutosi a determinare a seguito del’errata espulsione del proprio calciatore.
In accoglimento del ricorso, il Giudice di Prime Cure, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla Società ATLETICO ACILIA, disponeva la ripetizione dell’incontro.
La Società EUR TRE FONTANE ha adito questo Organo di Giustizia Sportiva assumendo che l’errato provvedimento disciplinare a carico della Società avversaria, non ha minimamente inficiato il regolare andamento dlel’incontro, stante il cospicuo margine di vantaggio da lei conseguito e il minimo periodo di tempo mancante alla fine della gara.
La predetta Società chiede, quindi, che venga ripristinato il risultato acquisito sul campo.


Il reclamo appare fondato.
Infatti, anche in rapporto alla consolidata giurisprudenza sportiva su casi simili, non sembra che da un errato provvedimento arbitrale di espulsione possa derivare la compromissione della regolarità della gara a due minuti dalla sua chiusura e con un punteggio così ampiamente favorevole alla squadra che si è trovata in superiorità numerica per così breve lasso di tempo.
Questa Commissione, quindi, avvalendosi del disposto del comma 4 dell’art. 17 C.G.S. che gli conferisce margini di discrezionalità circa lo stabilire se un episodio abbia o meno influito sul regolare svolgimento di un incontro e ritenendo, nel caso in specie, che non sussistano motivi, come sopra addotto, a supporto della mancata regolarità della gara a margine;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società EUR TRE FONTANE e, per l’effetto, di annullare la decisione con la quale il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione dell’incontro;
di convalidare il risultato della gara in oggetto, conclusasi con il seguente punteggio:
ATLETICO ACILIA – EUR TRE FONTANE 1 – 4
La tassa reclamo va restituita.
[Modificato da misterc22 12/03/2010 08:46]
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